Matrimonio senza testimoni su un’isola deserta: la forma canonica messa alla prova

Immagine di isola (di TheDigitalArist, tratta da Pixabay)

È possibile sposarsi validamente su un’isola deserta senza testimoni? È una domanda cui ha cercato di rispondere il noto apologeta e podcaster cattolico Jimmy Akin (di cui avevamo già commentato la sua valutazione circa la validità o meno del matrimonio dei gemelli siamesi). Si tratta di uno scenario tanto raro quanto interessante per le sue implicazioni giuridiche.

Infatti, come giustamente osservato da Akin, non vi sarebbe alcun dubbio circa la validità di un matrimonio celebrato davanti ai soli testimoni, qualora sussistessero tutti i presupposti della celebrazione in forma straordinaria ex can. 1116 CIC-83.

Se però tali presupposti sussistessero ma non vi fosse alcuna possibilità di procurarsi testimoni (come nel caso di due persone sperdute su un’isola deserta), sarebbe dubbia la validità delle nozze eventualmente attentate, atteso che il diritto canonico richiede la presenza di testimoni anche nella forma straordinaria.

Con tono assai prudente, Akin sospetta che un simile matrimonio potrebbe essere valido. Nel presente articolo, si cercherà di valutare se ed in quale misura questa valutazione sia corretta dal punto di vista giuridico.

La tesi negativa

Come noto, le norme sull’osservanza della forma canonica, anche straordinaria nonché coram solis testibus, sono previste a pena di nullità del matrimonio (cfr. can. 1108 CIC-83). Quanto alle ipotesi di forma straordinaria, le relative norme sono soggette ad interpretazione stretta [1], come impone anche l’odierno can. 18 CIC-83.

Inoltre, secondo la Pontificia Commissione per l’Interpretazione Autentica del Codice di Diritto Canonico, il Vescovo diocesano non può dispensare due cattolici dall’osservanza della forma canonica, se non in caso di pericolo di morte [2]. Ciò suggerirebbe la non moltiplicabilità delle eccezioni alla forma canonica, se non tramite l’esercizio della potestà legislativa o comunque nei casi tipizzati dalla legge (come in quello, per esempio, dei matrimoni misti ex can. 1127 CIC-83). Lo stesso responso della Pontificia Commissione appare dotato di valore di legge ai sensi del can. 16 CIC-83.

Di conseguenza, una lettura piana del Codice di Diritto Canonico sembrerebbe escludere la validità delle nozze celebrate nello scenario in esame.

La tesi affermativa

Si può però obiettare che le norme sulla forma canonica non siano state pensate in riferimento allo specifico caso di due persone che si trovino nella radicale impossibilità di procurarsi qualche testimone. Tale scenario, infatti, è molto remoto e difficilmente immaginabile, tanto da potersi considerare irrilevante a livello statistico.

Può dunque presumersi che il Legislatore non lo abbia considerato, il che rileva ai fini dell’interpretazione delle norme, nella misura in cui esse debbono intendersi anche secondo l’intenzione del Legislatore (cfr. can. 17 CIC-83).

Peraltro, poiché il can. 1108 CIC-83, che impone la forma canonica ordinaria, è una norma irritante di diritto ecclesiastico, essa è soggetta ad interpretazione stretta [3], sicché si può sostenere che la sua portata invalidante non dovrebbe essere estesa oltre l’intendimento del Legislatore, ricomprendendo l’ipotesi in esame.

Debbono poi considerarsi la probata doctrina e la giurisprudenza rotale, che rappresentano ulteriori criteri interpretativi delle norme ex can. 19 CIC-83. Secondo la sparuta giurisprudenza della Rota Romana sul tema, in mancanza di un soggetto che abbia il potere di dispensare dalla forma canonica, l’epicheia potrebbe giustificare la celebrazione del matrimonio anche senza testimoni al ricorrere di circostanze gravissime, come l’impossibilità di poter contrarre matrimonio per molto tempo od il pericolo prossimo di dannazione eterna della propria anima [4].

D’altronde, come spiegava il Card. Pietro Gasparri, la “forma sostanziale” del matrimonio è divisibile, ragion per cui, se non fosse assolutamente possibile avere testimoni, l’obbligo della loro presenza cesserebbe, ledendosi altrimenti lo ius connubii dei nubendi, il quale, essendo di diritto naturale, è destinato a prevalere [5].

Invocabilità della regola supplet Ecclesia?

Ai sensi del can. 144 § 1 CIC-83, nell’errore comune di fatto o di diritto, e parimenti nel dubbio positivo e probabile sia di diritto sia di fatto, la Chiesa supplisce, tanto nel foro esterno quanto interno, la potestà di governo esecutiva. Molto spesso si fa riferimento a tale canone allorché è invocata la nullità del matrimonio per difetto di forma.

Di primo acchito, si potrebbe dunque pensare di applicare il can. 144 CIC-83 anche all’ipotesi in commento, al fine di affermare la validità delle nozze. Nondimeno, a ben vedere, l’applicabilità e la pertinenza di questa norma risultano per lo meno dubbie nel caso de quo.

Infatti, per quanto riguarda la forma ordinaria, l’assistenza al matrimonio da parte del testimone qualificato (cioè Ordinario del luogo, parroco ovvero sacerdote e diacono delegato dall’uno o dall’altro), pur non essendo un atto di potestà di regime in senso stretto, è in qualche modo considerata un atto giurisdizionale, con conseguente applicabilità della regola del supplet Ecclesia di cui al can. 144 CIC-83 [6]. Viceversa, difficilmente potrà valere lo stesso per i semplici testimoni delle nozze, i quali non assistono allo scambio del consenso in nome della Chiesa.

Il disposto del can. 14 CIC-83 come possibile soluzione

Qualunque sia la posizione che si assume sulla questione, è innegabile che si sia di fronte ad un dubbio di diritto su una norma irritante. Affinché il dubbio di diritto “neutralizzi” la norma irritante, è necessario che esso sia oggettivo, positivo e probabile, cioè fondato su solide ragioni [7] – condizione che, alla luce dei forti argomenti nell’uno e nell’altro senso, pare essere soddisfatta nel caso che ci occupa.

Orbene, nel dubbio di diritto, tale norma irritante non urgerebbe ai sensi del can. 14 CIC-83 e dunque il matrimonio celebrato nel nostro ipotetico scenario potrebbe ritenersi valido. In questo modo, il can. 14 CIC-83 costituirebbe forse il più chiaro appiglio di diritto positivo per aiutare a risolvere la questione giuridica esaminata.

Conclusione

Come si può constatare, non è possibile raggiungere una posizione univoca e definitiva sul tema in questione, sebbene il disposto del can. 14 CIC-83 sembri poter fornire una ragionevole soluzione e confermare l’intuizione di Akin. Trattandosi di un caso ipotetico di quasi impossibile verificazione, è improbabile che la questione diverrà oggetto di dottrina o di giurisprudenza. Tuttavia, gli esperimenti mentali sono una proficua occasione di approfondimento e riflessione, in grado di stimolare un approccio più sfumato agli argomenti connessi ed eventualmente alla futura produzione normativa su materie identiche od analoghe.

Note bibliografiche

[1] Cfr. coram FLORCZAK, sent. diei 29 iulii 1926, in RRDec., vol. XVIII, p. 289, n. 6

[2] Cfr. PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI AUTHENTICE INTERPRETANDO, Responsum: De dispensatione a forma canonica, in AAS, vol. LXXVII (1985), p. 771.

[3] Cfr. coram DE ANGELIS, sent. diei 3 iunii 2005, in RRDec, vol. XCVII, p. 283, n. 11.

[4] Cfr. coram PALESTRO, sent. diei 19 februarii 1986, in RRDec., vol. LXXVIII, p. 105, n. 8.

[5] P. GASPARRI, Tractatus canonicus de matrimonio, II, Città del Vaticano, 1932, pp. 134-135. Cfr. anche S. IHLI, Matrimonium in possessione. Was eine vergessene Rechtsfigur über die Formgültigkeit nicht-kanonisch geschlossener Ehen Nicht-Formpflichtiger aussagt, in M. PULTE – R.M. RIEGER (curr.), Ecclesiae et scientiae fideliter inserviens, Würzburg, 2019, p. 182, nota 59.

[6] Cfr. coram BRUNO, sent. diei 22 februarii 1980, in RRDec., vol. LXXII, p. 117, n. 4.

[7] Cfr. J. GARCÍA MARTÍN, Le norme generali del Codex Iuris Canonici, 6 ed., Venezia, 2015, p. 135.

 

“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”

(S. Giovanni Paolo II)

 

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Marco Visalli

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