Il matrimonio canonico dei gemelli siamesi: possibilità o contraddizione in termini?

Immagine generata con l’ausilio dell’IA

Introduzione

Di recente, il celebre apologeta cattolico statunitense Jimmy Akin ha trattato la questione della validità dei matrimoni celebrati da gemelli siamesi. Nel caso a lui sottoposto, si trattava di due gemelle siamesi dicephalae parapagae, ossia con due teste innestate su un corpo comune.

Come spiegato da Akin, ciascun gemello siamese è una persona diversa, con un’autonoma e distinta capacità di acconsentire al matrimonio. Tanto è affermato anche dalla sparuta e risalente teologia cattolica sul tema [1].

Tuttavia, Akin avverte che il matrimonio celebrato da un gemello siamese si rivela problematico sotto diversi aspetti, primo tra tutti il fatto che l’altro gemello sarebbe in qualche modo partecipe dei rapporti intimi tra gli sposi. Questa situazione non è senz’altro ideale, ma è anche sufficiente ad invalidare il matrimonio, privando una persona del diritto di sposarsi?

Nel presente contributo, senza alcun riferimento a persone specifiche che versino in tali situazioni, si cercherà di rispondere alla domanda da un punto di vista canonistico e medico-legale.

Lo ius connubii e l’interpretazione stretta delle norme irritanti ed inabilitanti

Come noto, ai sensi del can. 1058 CIC-83, tutti possono contrarre il matrimonio, se non ne hanno la proibizione dal diritto. In altre parole, ogni persona gode di uno ius connubii e le eccezioni a tale regola sono solo quelle normativamente previste.

Siffatte eccezioni, in quanto norme inabilitanti, sono soggette ad interpretazione stretta ex cann. 10 e 18 CIC-83, cioè «secondo il significato più stretto e proprio delle parole della legge» e non invece secondo il loro «significato più ampio» [2], Tale è il caso dell’incapacità consensuale di cui al can. 1095 CIC-83 [3] e degli impedimenti [4].

Anche i vizi del consenso, in quanto norme irritanti, sono soggetti ad interpretazione stretta a norma dei cann. 10 e 18 CIC-83, valendo sempre, nel dubbio, la presunzione di validità delle nozze ex can. 1060 CIC-83 [5]. Sulla scorta di tali principî, occorre dunque stabilire se esista qualche norma che, nel proprio perimetro semantico, estenda la propria forza invalidante al matrimonio contratto da un gemello siamese.

L’ipotesi dell’incapacità ex can. 1095

Con ogni probabilità, si deve scartare l’ipotesi dell’invalidità per incapacità consensuale ex can. 1095 CIC-83, il quale presuppone l’esistenza di un’anomalia di natura psichica. Tale anomalia non si rinviene, in sé e per sé, nei gemelli siamesi, ragion per cui questo capo di nullità non risulta invocabile per il matrimonio contratto da uno di loro.

L’ipotesi dell’esclusione parziale del consenso

Meno immediata è invece l’eventuale sussistenza di un’esclusione parziale del consenso. Come noto, contrae invalidamente il matrimonio colui che escluda con un atto positivo di volontà una proprietà essenziale del matrimonio (cfr. can. 1101 § 2 CIC-83), tra cui l’unità (cfr. can. 1056 CIC-83), riconducibile alla fedeltà coniugale [6].

Nondimeno, affinché sia nullo il consenso matrimoniale, non è sufficiente la mera mancanza di intenzione matrimoniale (un nolle), bensì occorre una positiva volontà di rifiutare ed escludere la proprietà essenziale del matrimonio (un velle non) [7]. Dall’altra parte, l’esclusione parziale del consenso nuziale può avvenire in forma implicita, ossia volendo alcunché di contrario all’essenza del matrimonio [8].

Inoltre, relativamente al bonum fidei, «la giurisprudenza rotale distingue fra la volontà di non obbligarsi e la volontà di non adempiere l’obbligazione, che non invalida il consenso matrimoniale» [9]. In questo senso, il mero propositum adulterandi non inficia il matrimonio, a meno che non si traduca in una volontaria riserva del diritto ad intrattenere rapporti sessuali con terzi [10]. Parimenti, la sola previsione del futuro adulterio non rende nulle le nozze [11].

Tutto ciò premesso, qualora due gemelli siamesi condividano lo stesso apparato riproduttore ed uno di essi intenda sposarsi, inevitabilmente i nubendi considereranno che, in futuro, l’altro gemello sarà compartecipe degli atti coniugali in qualche modo. Al riguardo, sarà necessario indagare il processo psicologico di formazione del consenso matrimoniale. Se il coinvolgimento dell’altro gemello negli atti coniugali è solo previsto ma non voluto, non si avrà alcun atto positivo di volontà invalidante.

Se invece il coinvolgimento dell’altro gemello negli atti intimi è voluto da uno o da entrambi i coniugi, bisognerà distinguere: mentre la semplice volontà adulterina “collaterale” non invalida il matrimonio, quest’ultimo sarà nullo se almeno una delle parti presenta un’intenzione poligamica oppure si riserva il diritto di avere rapporti carnali anche con l’altro gemello siamese. È chiaro che tali accertamenti possano effettuarsi soltanto attraverso un’istruttoria molto accurata, il cui esito varierà da caso a caso.

Impedimento di impotenza

Per quanto concerne gli impedimenti configurabili, solo uno potrebbe venire in rilievo nell’ipotesi in esame, ovverosia quello di impotenza copulativa ex can. 1084 CIC-83. Tale impedimento si può verificare in caso di totale assenza del membro maschile o di quello femminile [12].

A questo proposito, si deve ricordare che, mentre alcuni gemelli siamesi presentano due apparati riproduttori separati [13], altri ne presentano uno solo [14]. Se quest’ultimo fosse riferibile soltanto ad uno dei gemelli, Akin suggerisce (seppur in termini non canonistici) che potrebbe sorgere un impedimento di impotenza a carico dell’altro. Lo stesso Akin propone l’esecuzione di accertamenti genetici o di imaging al fine di determinare l’appartenenza dell’apparato all’uno od all’altro gemello siamese.

In linea teorica, una risonanza magnetica funzionale è in grado di stabilire quale area motoria primaria venga attivata in caso di movimenti volontari [15], così come è astrattamente possibile individuare differenze epigenetiche tra gemelli siamesi [16].

Tuttavia, tali esami potrebbero rivelarsi meno utili di quanto sperato. In primo luogo, è plausibile che entrambi i gemelli siamesi abbiano percezioni sensoriali comuni e sovrapposte, nonché estese all’area “di competenza” dell’altro [17]. In secondo luogo, l’eventuale mancanza di controllo su una zona corporea non è una prova sufficiente della sua altruità, dal momento che, così opinando, si potrebbe giungere all’assurda conclusione che i soggetti paraplegici siano privi delle aree che non possono controllare.

Peraltro, giova rammentare che il controllo dell’apparato riproduttore rileverebbe solo per i gemelli siamesi di sesso maschile e non anche per quelli di sesso femminile. Infatti, ai fini dell’impedimento di impotenza, è richiesta agli uomini l’impossibilità di consumare il matrimonio tramite un proprio atto umano idoneo, consistente nel donarsi attivamente (e quindi con capacità di controllo) alla comparte [18]. Al contrario, alle donne è richiesta la sola capacità di ricevere in maniera consenziente tale donazione di sé [19], con conseguente irrilevanza del controllo neurologico dell’apparato riproduttore.

Più eloquente potrebbe essere una disamina epigenetica delle cellule dell’apparato riproduttore e quelle di altre parti del corpo innervate dal sistema nervoso centrale di uno solo dei gemelli. Questi potrebbe effettivamente risultare l’unico dotato di un proprio sistema riproduttivo, con la conseguenza che l’altro, non avendo un rispettivo apparato, sarebbe irretito dall’impedimento di impotenza copulativa, per le ragioni sopra esposte.

Viceversa, sarebbe irrilevante la riferibilità dei gameti all’uno od all’altro gemello siamese, in quanto tale aspetto attiene alla fertilità, la quale non dirime di per sé il matrimonio (cfr. can. 1084 § 3 CIC-83).

In ogni caso, se persistesse il dubbio in merito ad uno dei succitati aspetti, il matrimonio non potrebbe né impedirsi né dichiararsi nullo (cfr. can. 1084 § 2 CIC-83).

Conclusioni

Il matrimonio contratto da un gemello siamese è senza dubbio un tema pastoralmente delicato e di non immediata soluzione canonistica. Allo stato, i motivi di nullità eventualmente associabili a tale condizione sono l’esclusione della proprietà dell’unità e l’impedimento di impotenza, pur dovendosi attentamente appurare con indagini minuziose.

Ciò nonostante, data la peculiarità della materia, non si può escludere che l’Autorità Suprema della Chiesa possa stabilire in futuro, dopo attenta ponderazione, un nuovo impedimento di diritto ecclesiastico, vincolante per i soli cattolici, oppure individuare e dichiarare l’esistenza di un impedimento di diritto divino vincolante per tutti (cfr. can. 1075 CIC-83).

Bibliografia

[1] Cfr. C. KACZOR, Philosophy and Theology: Separating Conjoined Twins, in “National Catholic Bioethics Quarterly”, vol. XV (2015), n. 2, p. 401.

[2] J. GARCÍA MARTÍN, Le norme generali del Codex Iuris Canonici, 6 ed., Venezia, 2015, pp. 150 e 152.

[3] Cfr. G. CASERTA, Una breve nota sulle sindromi e anomalie psico-fisiche rilevanti nella tradizione canonica che limitano o escludono la capacità di giudizio a norma dei can. 1095 nn. 2-3, in “Revista Española de Derecho Canonico”, vol. LXXII (2015), p. 391.

[4] Cfr. A. D’AURIA, Gli impedimenti matrimoniali, Città del Vaticano, 2007, p. 22.

[5] Cfr. C. TAMMARO, L’intentio simulatoria nella tradizione canonica: brevi cenni sulla fattispecie reale e condizionale nella formazione del volitum escludente, in “Revista Española de Derecho Canonico”, vol. LXVII (2010), pp. 143 e 145.

[6] Cfr. E. SZPAK, La natura del bonum fidei nella giurisprudenza rotale, in “Revista Universitas Canonica”, vol. XXXII (2015), n. 48, pp. 46-47.

[7] Cfr. coram FERRARO, decisio diei 16 octobris 1984, in RRDec., vol. LXXVI, p. 520 n. 3.

[8] Cfr. coram DE LANVERSIN, decisio diei 31 iulii 1990, in RRDec., vol. LXXXII, p. 678, n. 5.

[9] E. SZPAK, La natura, p. 47. Si deve però segnalare che una parte assai minoritaria della giurisprudenza rotale non ritiene applicabile tale distinzione al bonum fidei (cfr. ivi, p. 54).

[10] Cfr. ivi, pp. 53-54.

[11] Cfr. ibidem.

[12] Cfr. A. D’AURIA, Gli Impedimenti, pp. 85 e 88.

[13] Cfr.  T. QUANG DINH ET AL., A case report describing the successful separation of ischiopagus tetrapus conjoined twins in Vietnam, in “Radiology Case Reports”, vol. XVI (2021), p. 2659.

[14] Cfr. M. KOPA ET AL., Parapagus dicephalus dipus tribrachius conjoined twins: a case report, in “PanAfrican Medical Journal”, vol. L (2025), reperibile alla URL: https://www.panafrican-med-journal.com/content/article/50/51/full/.

[15] Cfr. S.M. RAO ET AL., Somatotopic mapping of the human primary motor cortex with functional magnetic resonance imaging, in “Neurology”, vol. XLV (1995), n. 5, pp. 919-924.

[16] Cfr. Y. CHEN ET AL., Integrated multiomics reveal the molecular characteristics of conjoined twin fetuses, in “Reproductive Biomedicine Online”, vol. XLVII (2023), n. 1, pp. 26-34.

[17] Cfr. C.D. MURRAY, The experience of body boundaries by Siamese twins, in “New Ideas in Psychology”, vol. XIX (2001), n. 2, pp. 117-130.

[18] Cfr. A. D’AURIA, Gli Impedimenti, pp. 63 e 72.

[19] Cfr. ivi, p. 88.

 

“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”

(S. Giovanni Paolo II)

 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Loading

Immagine di Marco Visalli

Marco Visalli

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Iscriviti alla Newsletter