Sinodalità e produzione normativa nella Chiesa: il contributo della scienza canonistica tra partecipazione e certezza del Diritto

Immagina tratta da pixabay di Ninosouza

Il rapporto finale della Commissione Canonistica, pubblicato dalla Segreteria Generale del Sinodo, datato 30 settembre 2026 ha proposto delle modifiche al Codice di Diritto canonico latino in ordine proprio alla sinodalità. Esattamente riguardano: la modifica ai canoni del Codice sulla capacità dei laici, uomini e donne, di esercitare nella Chiesa uffici, incarichi e ministeri per i quali risultano idonei e competenti, anche nell’ambito del governo ecclesiastico; la revisione, in prospettiva sinodale, di alcuni canoni sui Concili particolari e le Conferenze Episcopali, che sono le istanze ecclesiali preposte alla collaborazione tra le Chiese locali; le modifiche degli organismi di partecipazione per accrescerne la dimensione partecipativa e l’orientamento missionario.

La sinodalità interpella l’Ordinamento canonico non soltanto sul piano ecclesiologico, ma anche nella concreta elaborazione delle norme. Per questo sembra opportuno esaminare il rapporto tra partecipazione ecclesiale, competenza della scienza canonistica e qualità della produzione legislativa, mettendo in dialogo la riflessione critica e l’analisi relativa alla disciplina. Ne emerge la necessità di tradurre il principio sinodale in procedure giuridicamente definite, capaci di garantire competenza tecnica, trasparenza, affidabilità delle decisioni e tutela della comunione ecclesiale.

Sinodalità e Ordinamento canonico: dalla prospettiva ecclesiologica alla dimensione giuridica

La sinodalità costituisce una delle questioni centrali della riflessione ecclesiale contemporanea. La sua rilevanza, tuttavia, non può essere circoscritta alla dimensione spirituale, pastorale o partecipativa, poiché essa investe direttamente le modalità attraverso cui la Chiesa esercita la propria potestà di governo e predispone le norme destinate a disciplinarne la vita.

In questa prospettiva, il problema fondamentale consiste nel comprendere come il camminare insieme possa tradursi in forme giuridiche coerenti con la costituzione della Chiesa, senza compromettere né la responsabilità dell’autorità competente né le esigenze di certezza e razionalità dell’ordinamento. In quest’ottica le difficoltà connesse all’impiego contemporaneo della categoria della sinodalità, frequentemente caratterizzata da un’estensione semantica tale da renderne incerti i confini e le conseguenze operative. Quando il concetto viene utilizzato senza una sufficiente precisazione giuridica, esso rischia di trasformarsi in una formula generale, incapace di individuare con chiarezza organi, competenze, procedimenti decisionali e strumenti di composizione dei conflitti. La questione assume particolare importanza nel contesto di una produzione normativa ecclesiale che presenta criticità sotto il profilo della coerenza sistematica, della precisione tecnica e della certezza del diritto.

Le conseguenze non sono meramente formali: l’incertezza delle disposizioni può incidere sull’effettiva tutela dei diritti dei fedeli e sulla concreta applicazione della disciplina canonica. La sinodalità, pertanto, non può essere considerata un criterio autonomamente sufficiente a giustificare o qualificare l’attività legislativa. Essa richiede piuttosto una traduzione istituzionale e procedurale, attraverso la quale la partecipazione ecclesiale divenga effettivamente capace di contribuire alla formazione di norme adeguate alla realtà che intendono regolare [1].

Il ruolo della scienza canonistica nella formazione delle norme

Uno dei punti maggiormente significativi della riflessione riguarda la posizione della scienza canonistica nei processi di elaborazione legislativa. Il rischio che i canonisti siano marginalizzati rispetto alle scelte normative, nonostante la loro specifica competenza nell’interpretazione sistematica dell’ordinamento e nella predisposizione di soluzioni tecnicamente sostenibili è plausibile. Il problema non riguarda soltanto il riconoscimento accademico della disciplina, ma la qualità stessa della legislazione ecclesiale. La competenza giuridica consente infatti di individuare eventuali antinomie, verificare la compatibilità delle nuove disposizioni con il diritto vigente, precisare le attribuzioni degli organi e valutare le conseguenze applicative delle innovazioni prospettate. In questa prospettiva, il contributo dei canonisti non dovrebbe esaurirsi in una consultazione occasionale, successiva alla definizione delle scelte fondamentali, ma inserirsi già nella fase preparatoria della normativa. La predisposizione dei testi, la discussione delle diverse soluzioni, la valutazione delle osservazioni formulate e la verifica della loro concreta applicabilità costituiscono momenti essenziali di un procedimento legislativo adeguato.

È da sottolineare, inoltre, l’importanza della consultazione della comunità scientifica e delle Chiese particolari, valorizzando la necessità di una circolazione effettiva delle conoscenze e delle proposte. La ricezione della norma non è, in tale prospettiva, un elemento secondario: la sua comprensione e osservanza dipendono anche dalla capacità del legislatore di considerare le condizioni concrete nelle quali essa dovrà operare. La sinodalità applicata alla funzione normativa esige, dunque, una partecipazione differenziata, rispettosa delle competenze e delle responsabilità proprie dei diversi soggetti. Non comporta l’eliminazione della distinzione tra consultazione e decisione, né implica che l’autorità competente rinunci alla propria responsabilità. Richiede, piuttosto, che l’esercizio di tale responsabilità sia accompagnato da un discernimento adeguatamente istruito e da un confronto effettivo con le competenze disponibili.

La Sede Romana impedita come banco di prova della collaborazione canonistica

Un esempio concreto delle potenzialità della collaborazione tra autorità ecclesiastica e scienza canonistica è offerto dallo studio di Francesca Oliosi, dedicato al regolamento per il funzionamento della consulta medica nell’ipotesi di sede romana totalmente impedita.

Il problema nasce dalla necessità di disciplinare una situazione eccezionale nella quale il Romano Pontefice, pur rimanendo in vita, risulti permanentemente incapace di esercitare il proprio ufficio. L’Autrice richiama, in particolare, i limiti della disciplina vigente, individuando nei cann. 335 CIC e 47 CCEO riferimenti che non risolvono compiutamente la questione. Neppure l’analogia con la sede episcopale impedita, disciplinata dai cann. 412-415 CIC, appare sufficiente a colmare la lacuna. Il progetto di costituzione apostolica preso in esame prevede, all’art. 18, una consulta medica indipendente incaricata di accertare, mediante perizie, l’inhabilitas del Romano Pontefice. Il regolamento destinato a disciplinarne il funzionamento assume pertanto un rilievo determinante: dalla sua configurazione dipendono l’affidabilità dell’accertamento medico, la correttezza del procedimento e la possibilità di giungere a una dichiarazione giuridicamente fondata.

Un modello di riferimento

Oliosi individua nel regolamento della consulta medica del Dicastero delle Cause dei Santi, approvato nel 2016, un utile modello di riferimento. Da tale esperienza ricava alcuni principi suscettibili di applicazione, con gli opportuni adattamenti, alla diversa fattispecie della sede impedita: la selezione di specialisti qualificati, la probità morale dei periti, l’obbligo di segretezza, la valutazione preliminare del caso e l’adozione di maggioranze qualificate. Al contempo, l’Autrice sottolinea che la particolare natura dell’ufficio petrino impone garanzie ulteriori. La consulta medica non può essere semplicemente assimilata a quella operante nelle cause dei Santi, poiché l’accertamento dell’inabilità pontificia è destinato a produrre conseguenze istituzionali di eccezionale rilevanza. Da qui la proposta di un albo specifico di periti, articolato secondo le diverse specializzazioni mediche, e di una procedura particolarmente rigorosa, con adeguate cautele in materia di deliberazione e riesame.

L’esempio dimostra come la collaborazione tra competenza medica e competenza canonistica sia indispensabile per affrontare situazioni nelle quali l’accertamento tecnico deve essere coordinato con categorie e conseguenze propriamente giuridiche. La scienza medica può fornire gli elementi necessari alla valutazione dell’impedimento, ma non può sostituirsi alla disciplina normativa che determina le modalità dell’accertamento e gli effetti giuridici che ne derivano [2].

Una sintesi possibile: partecipazione, competenza e garanzie procedurali

Sembra pacifica l’esigenza di superare una concezione della produzione normativa ecclesiale ridotta alla sola determinazione autoritativa del testo legislativo.

Da una parte si individua nella marginalizzazione della scienza canonistica un fattore di debolezza della legislazione ecclesiale; dall’altra si mostra, sul piano applicativo, come la predisposizione di una disciplina complessa richieda un’attenta elaborazione tecnica, capace di coordinare competenze differenti e di prevedere garanzie adeguate alla delicatezza degli interessi coinvolti.

Il nesso risiede, dunque, nella necessità di rendere effettiva la collaborazione nella fase di formazione della norma. La sinodalità, se intesa come metodo di ascolto, confronto e discernimento, può offrire un quadro favorevole a tale collaborazione; tuttavia, perché produca risultati giuridicamente apprezzabili, deve concretizzarsi in procedure riconoscibili, con modalità di consultazione definite e criteri trasparenti per la valutazione delle proposte. La partecipazione non equivale, in questo senso, a una mera moltiplicazione degli interlocutori. Essa presuppone che ciascun contributo sia valorizzato secondo la propria natura e competenza. Il sapere teologico contribuisce alla comprensione delle esigenze ecclesiologiche; la scienza canonistica verifica la coerenza sistematica e la sostenibilità giuridica delle soluzioni; le competenze tecniche specialistiche consentono di accertare i presupposti fattuali delle decisioni.

La responsabilità dell’autorità competente rimane distinta, ma può esercitarsi in modo più consapevole attraverso l’integrazione di tali apporti. Ne deriva una concezione della sinodalità normativa che non si contrappone alla certezza del diritto, ma può concorrere a rafforzarla. La consultazione, la pubblicità delle proposte nei limiti compatibili con la materia trattata, la motivata considerazione delle osservazioni e la verifica delle conseguenze applicative costituiscono strumenti attraverso i quali la partecipazione diventa una garanzia della qualità legislativa.

Conclusioni

Il rapporto tra sinodalità e attività normativa costituisce una questione decisiva per il futuro del diritto canonico. L’ampiezza ecclesiologica del concetto di sinodalità non può dispensare dalla necessità di precisarne le implicazioni giuridiche; analogamente, l’esercizio della potestà legislativa non può prescindere da un confronto effettivo con la scienza canonistica e con le competenze necessarie alla regolazione delle singole fattispecie.

La riflessione richiama l’attenzione sui rischi di una legislazione frammentaria, tecnicamente insufficiente e non adeguatamente partecipata. In seconda battuta si mostra, attraverso il caso della sede romana impedita, quanto la qualità della norma dipenda dalla capacità di tradurre esigenze complesse in procedimenti rigorosi, coerenti e rispettosi delle peculiarità dell’ordinamento ecclesiale. La sfida consiste pertanto nel coniugare la responsabilità dell’autorità, la partecipazione dei soggetti ecclesiali e la competenza scientifica in un processo legislativo che non sia soltanto formalmente legittimo, ma anche razionale, affidabile e orientato al bene comune della Chiesa. In tale prospettiva, la sinodalità acquista consistenza giuridica quando cessa di essere una dichiarazione programmatica e diviene metodo effettivo di elaborazione delle norme, senza confondere le competenze né attenuare le garanzie dell’ordinamento.

Note

[1] cfr. G.Boni, Sinodalità e attività normativa nella Chiesa, in Fidei Communio, 2025, anno I, n. 2, pp. 190-192.

[2] cfr. F. Oliosi, Il regolamento per il funzionamento della consulta medica in caso di sede romana impedita: tra fictio(n) e realtà, in I. Zuanazzi – M.C. Ruscazio – V. Gigliotti (a cura di), La sinodalità nell’attività normativa della Chiesa. Il contributo della scienza canonistica alla formazione di proposte di legge, Modena, Mucchi Editore, 2023, pp. 297-309.

 

“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”

(S. Giovanni Paolo II)

 

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Cristian Lanni

Oblato Benedettino del Monastero di San Benedetto in Milano, è nato nel 1994 a Cassino, consegue, nel 2013 la maturità classica. Iscrittosi nello stesso anno alla Pontificia Università Lateranense consegue la Licenza in Utroque Iure nel 2018 sostenendo gli esami De Universo Iure Romano e De Universo Iure Canonico. Nel 2020 presso la medesima università pontificia consegue il Dottorato in Utroque Iure (Summa cum laude) con tesi dal titolo "Procedimenti amministrativi disciplinari e ius defensionis”. Nel maggio 2021 ha conseguito il Diploma sui "Delicta reservata" presso la Pontificia Università urbaniana, con il Patrocinio della Congregazione per la Dottrina della Fede e nel novembre 2022 il Baccellierato in Scienze Religiose presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale, presso cui nel dicembre 2024 ha conseguito la Licenza con tesi in mariologia dal Titolo "Θεοτόκος. Factum ex muliere", successivamente pubblicata da Ex Libris Edizioni con il titolo "Genitrice di Dio. Θεοτόκος. Factum ex muliere. Una lettura attuale ed ecumenica del dogma della divina maternità" con la prefazione del Cardinale Angelo Comastri. Dal 2019 svolge la sua attività canonistica in diversi Tribunali Ecclesiastici a vario titolo. Autore di vari articoli a carattere teologico per Le Grain de Blè e giuridici per Vox Canonica e per la Rivista semestrale Sapere Giuridico. Attualmente iscritto alla Scuola di specializzazione in Magistero e prassi della Vita consacrata presso il Dicastero per la Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica; è membro dell'Arcisodalizio della Curia Romana e dell'Associazione Canonistica Italiana (ASCAI).

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