La forma straordinaria di celebrazione del matrimonio canonico

straordinaria

Il Decreto Ne Temere

Una primordiale disciplina in materia di forma straordinaria di celebrazione del matrimonio canonico fu offerta dal Decreto Ne Temere del 1907. L’art. VII sanciva le ipotesi in cui era possibile contrarre matrimonio dinanzi a qualsiasi sacerdote o in sua assenza.

In particolare, in caso di imminente pericolo di morte, qualora non fosse stata possibile la presenza del parroco, dell’Ordinario o di un sacerdote delegato, il matrimonio avrebbe potuto essere celebrato validamente dinanzi a qualsiasi sacerdote e a due testimoni.

La ratio sottesa all’istituto era la tranquillità della coscienza ed eventualmente la legittimazione della prole. Si riteneva tuttavia che si trattasse di una forma eccezionale per casi speciali, che dovevano essere valutati in modo oggettivo.

Era possibile ricorrere a tale forma di celebrazione, solo se fosse stato impossibile adire il sacerdote o di averne la presenza solo con grave incommodum.

Tuttavia, si richiedeva la presenza di due testimoni, se l’assenza del sacerdote si fosse protratta per più di un mese.

Il mese doveva essere inteso nella sua totalità: qualora infatti il parroco fosse mancato da minor tempo o se fosse ritornato nel luogo di celebrazione del matrimonio, il decorso dei trenta giorni sarebbe stato interrotto e l’eventuale celebrazione straordinaria sarebbe stata nulla.

Inoltre, l’assenza del sacerdote doveva dipendere da un inconveniente grave, legato ad un’impossibilità fisica o morale o ad un grave pericolo per gli sposi, se fosse intervenuto alle nozze.

Il can. 1098 CIC17

La disciplina del Ne Temere fu interamente assorbita dal Codice pio-benedettino, che disciplinava la forma canonica straordinaria di celebrazione del matrimonio al can. 1098.

Due erano le ipotesi previste: la prima riguardava il caso in periculo mortis, per cui era valido e lecito il matrimonio contratto davanti ai soli testimoni.

Il Legislatore non richiedeva che la morte fosse imminente, essendo sufficiente un reale pericolo per entrambi o uno solo dei contraenti.

Tale pericolo veniva considerato presente in modo sufficiente, se verosimile e se la ricerca del parroco o dell’Ordinario, assenti, avesse causato la morte per il nubente.

Occorreva dunque una reale probabilità o anche un serio dubbio circa l’esistenza di un impedimento causato da pericolo di morte e che impediva di contrarre matrimonio davanti al parroco o all’Ordinario.

La seconda ipotesi disciplinava i casi extra mortis periculo, prevedendo la possibilità di ricorrere alla forma straordinaria, quando si prevedeva che l’assenza del ministro si sarebbe protratta almeno per un mese.

Il can. 1116 § 1 CIC

La legislazione vigente sancisce il ricorso alla forma canonica straordinaria al can. 1116. Essa costituisce una delle eccezioni alla forma ordinaria della celebrazione del matrimonio, secondo il disposto del can. 1108 CIC.

Il can. 1116 § 1 disciplina che: “Se non si può avere o andare senza grave incomodo dall’assistente competente a norma del diritto, coloro che intendono celebrare un vero matrimonio, possono contrarlo validamente e lecitamente alla presenza dei soli testimoni: 1) in pericolo di morte; 2) al di fuori del pericolo di morte, purché si preveda prudentemente che tale stato di cose durerà per un mese”.

Requisiti della forma canonica straordinaria

Due sono le condizioni richieste: un grave incomodo (condizione oggettiva) e la volontà di contrarre un vero matrimonio (condizione soggettiva).

Il grave incommodum si riferisce ad uno stato di cose per cui non si possa avere la presenza o raggiungere alcun assistente qualificato senza un grave incomodo che incomba sia sul teste qualificato che sui contraenti.

L’incomodo è fisico, quando né il teste né le parti possono raggiungere il luogo ordinariamente adìto per la celebrazione del matrimonio, oppure morale, quando l’assistente, pur fisicamente presente, non può esercitare gli atti propri dell’ufficio che deve compiere a norma del diritto [1].

Qualora non sussista un grave incomodo, il matrimonio celebrato secondo la forma straordinaria è nullo, né potrà essere sanato dimostrando l’ignoranza o l’errore di valutazione, sebbene possa essere invincibile e scusabile [2].

La condizione soggettiva, invece, attiene alla volontà dei contraenti di celebrare un valido matrimonio canonico.

A riguardo, non sono ammessi quei matrimoni contratti in forma straordinaria solo per ragioni economiche, salvo che non ne derivino dei gravi danni per i coniugi che siano davvero poveri: pertanto, non sono ammessi i matrimoni così celebrati, sfuggendo alla legge civile, per evitare la perdita della reversibilità della pensione [3].

Il can. 1116 richiede, poi, la semplice presenza di due testi, senza prescrivere nulla circa i requisiti che gli stessi devono avere [4]: perciò, chiunque potrà rivestire la qualifica di teste comune, purché abbia l’uso di ragione e sia in grado di attestare l’avvenuta celebrazione del matrimonio.

Le circostanze nelle quali può ricorrersi alla celebrazione secondo la forma canonica straordinaria del matrimonio sono: una situazione in periculo mortis, per cui è sufficiente che vi sia fondata previsione che uno o entrambi i contraenti si trovino in una situazione di malattia o di pericolo per cui si possa prevedere prossima la morte, benché non imminente; una situazione extra periculum mortis, quando ci si trovi in uno stato di cose che si prevede prudentemente, o anche solo con certezza morale, che si protrarrà per un mese.

Il can. 1116 § 2 CIC

Il § 2 del canone in esame prevede che: “Nell’uno e nell’altro caso, se vi è un altro sacerdote o diacono che possa essere presente, deve essere chiamato e assistere, insieme ai testimoni, alla celebrazione del matrimonio, salva la validità del matrimonio in presenza dei soli testimoni”.

Tali condizioni sono disciplinate solo ad liceitatem del matrimonio contratto nella suddetta forma, a prescindere dalla sussistenza o meno del pericolo di morte.

Se, dunque, è possibile adire un sacerdote o diacono non munito di legittima delega, questi dovrà essere chiamato: qualora ciò non accada, la celebrazione sarà comunque valida, dal momento che il legislatore chiede per la validità della stessa soltanto la presenza dei testi. In presenza dell’assistente, invece, è opportuno che sia lui a richiedere la manifestazione del consenso da parte dei contraenti.

Celebrato il matrimonio secondo la forma straordinaria, il ministro che eventualmente presenzi o i testi sono obbligati in solido con i contraenti a notificare quanto prima al parroco o all’Ordinario del luogo l’avvenuta celebrazione, così da consentirne l’annotazione nei registri di matrimonio e dei battezzati delle parti.

Note bibliografiche

[1] J. HENDRIKS, La forma straordinaria del matrimonio, in Quaderni di diritto ecclesiale, 2, 1996, pp. 239-256.

[2] G. BONI, La forma straordinaria di celebrazione del matrimonio canonico, in P.A. BONNET, C. GULLO (a cura di), Diritto matrimoniale canonico, vol. 3, LEV, Città del Vaticano, 2005, pp. 79-152.

[3] P. BIANCHI, Note in materia di “forma straordinaria” della celebrazione del matrimonio, in Quaderni di diritto ecclesiale, 2, 1996, pp. 257-267.

[4] A. Moroni, I testimoni comuni nella celebrazione del matrimonio canonico, Giuffré, Milano, 1972, pp. 128-130.

 

“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit”

(San Giovanni Paolo II)

 

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