Il can. 1108 del vigente Codex Iuris Canonici stabilisce che: “§1. Sono validi soltanto i matrimoni che si contraggono alla presenza dell’Ordinario del luogo o del parroco o del sacerdote oppure diacono delegato da uno di essi che sono assistenti, nonché alla presenza di due testimoni, conformemente, tuttavia, alle norme stabilite nei canoni seguenti, e salve le eccezioni di cui nei cann. 144, 1112, §1, 1116 e 1127, §§ 2-3. §2. Si intende assistente al matrimonio soltanto colui che, di persona, chiede la manifestazione del consenso dei contraenti e la riceve in nome della Chiesa”.
Con l’art. 6 della Lettera apostolica in forma di motu proprio De concordia inter Codices del 31 maggio 2016, promulgata il 15 settembre 2016, Francesco ha aggiunto un terzo paragrafo al can. 1108 CIC, stabilendo che “solo il sacerdote assiste validamente al matrimonio tra due parti orientali o tra una parte latina e una parte orientale cattolica o non cattolica”.
Gli elementi essenziali della forma canonica (can. 1108 §1 CIC)
Ai sensi del can. 1108 §1 gli elementi essenziali della forma canonica ordinaria sono: l’assistenza di un ministro, ordinario o delegato, (cd. teste qualificato) e la presenza di due testimoni (cd. testi comuni o privati). Chiunque può assumere la veste di teste, purché sia in grado di comprendere il ruolo che sta assumendo, ossia attestare il consenso legittimamente manifestato attraverso l’apposizione della firma all’atto di matrimonio.
Circa, invece, l’assistenza del ministro, detto teste qualificato, il Codice detta diverse previsioni. Può assistere validamente alla celebrazione di un matrimonio chi è legittimato dalla legge: l’Ordinario del luogo; il parroco, al quale è equiparato il soggetto al quale viene affidata una quasi-parrocchia (can. 516 CIC); l’amministratore parrocchiale, il vicario parrocchiale nel caso di parrocchia vacante o in assenza del parroco, nonché i presbiteri cui sia affidata in solidum la cura pastorale di una o più parrocchie.
La legittimazione ad assistere può sussistere anche in forza di una delega che l’Ordinario del luogo o il parroco possono concedere ad un sacerdote, un diacono o, in particolari casi, anche ai laici. Secondo il can. 1111 CIC, la delega, compresa quella ai laici, può essere sia generale, cioè concessa per assistere ad un numero indeterminato di matrimoni, sia speciale, cioè data o per un solo matrimonio o per un numero determinato di matrimoni. La delega generale deve essere data per iscritto, a differenza di quella speciale, che può essere concessa anche oralmente oppure con segni esterni equivalenti (come nel caso di fatti e comportamenti concludenti della volontà di delegare) [1].
Il ruolo e le caratteristiche del teste qualificato (can. 1108 § 2 CIC)
Il Legislatore richiede altresì una presenza attiva del teste qualificato. L’assistente al matrimonio è “colui che, presente, richiede la manifestazione del consenso dei contraenti e la riceve nel nome della Chiesa”. Dunque, il legislatore non si limita a richiedere la mera presenza materiale del ministro ma anche quella formale, in quanto egli deve voler ricevere il consenso dei nubendi in nomine Ecclesiae [2]. Ciò implica che l’assistente qualificato possa compiere il proprio ufficio con la libertà richiesta in qualsiasi atto giuridico (can. 125 CIC), ossia che non vi sia né vis né metus gravis [3].
In tale prospettiva, si ritiene che l’atto di assistenza al matrimonio partecipa della natura giurisdizionale, perché il ruolo del teste qualificato non è passivo, di mera attestazione dell’atto giuridico, ma ha un carattere attivo, che lo avvicina alla potestà giurisdizionale [4].
Il criterio territoriale ex can. 1109 CIC
Ulteriore requisito che il Codex pone in materia di teste qualificato si desume dal can. 1109 che disciplina un criterio territoriale. L’Ordinario del luogo e il parroco sono gli unici competenti ad assistere ai matrimoni celebrati entro il loro territorio. Tuttavia, esistono delle condizioni rilevanti per la validità, ossia che i ministri sacri siano effettivamente titolari dell’ufficio, avendone preso regolare possesso; non siano incorsi in una censura canonica (scomunica, interdizione, sospensione), irrogata per sentenza o per decreto oppure dichiarata se latae sententiae; operino all’interno dei limiti territoriali della loro giurisdizione; almeno uno dei nubendi sia cattolico e di rito latino [5].
Le eccezioni alla presenza del teste qualificato
1) l’errore comune di fatto e di diritto (can. 144 CIC)
Il legislatore canonico ha previsto la potestà di supplenza della Chiesa nel caso di errore comune e nel caso di dubbio positivo e probabile. Se un assistente qualificato non ha la facoltà di assistere al matrimonio o dubita del suo effettivo possesso, il legislatore concede tale dispensa.
Il can. 144 CIC prevede che deve trattarsi di un errore comune reale, un giudizio sbagliato e non semplici congetture o sospetti: un gruppo di fedeli di una comunità sufficientemente unita in se stessa come totalità morale ritiene che un soggetto non abbia la facoltà richiesta per assistere validamente ai matrimoni.
Tale errore può essere di fatto o di diritto, cioè sia nel caso in cui siano molti i fedeli a formulare un giudizio erroneo riguardo la competenza dell’assistente (ritenendo erroneamente che colui che esercita la potestà esecutiva, l’abbia di fatto), sia quando le condizioni richieste per esercitare la facoltà siano valutate erroneamente, in quanto la comunità si trova dinanzi a circostanze per cui potrebbe sbagliare nel credere che colui che deve esercitarla, abbia la necessaria potestà esecutiva. Inoltre, l’errore può riguardare tanto le condizioni del sacerdote o del diacono, tanto l’estensione territoriale della competenza: è il caso del dubbio positivo e probabile, per cui colui che deve esercitare la potestà si trova nel dubbio sul suo possesso valido e legittimo.
2) La delega ai laici (can. 1112 § 1 CIC)
Il can. 1112 § 1 prevede che “Dove mancano sacerdoti e diaconi, il Vescovo diocesano, previo il voto favorevole della Conferenza Episcopale e ottenuta la licenza dalla Santa Sede, può delegare dei laici perché assistano ai matrimoni, fermo restando quanto disposto dal can. 1108 § 3”.
Tale eccezione è ammessa soltanto in una situazione di assenza totale e permanente di sacerdoti o diaconi. Essa potrà, tuttavia, essere concessa solo dal Vescovo [6], dopo aver ottenuto il voto favorevole della Conferenza Episcopale per la propria diocesi e la licenza della Santa Sede. Il laico dovrà essere scelto in base alla sua idoneità e capacità di istruire gli sposi, alla sua preparazione a compiere nel debito modo la liturgia del matrimonio. Concessa la delega, il laico potrà assistere al matrimonio anche se è presente un ministro sacro in possesso della facoltà di assistere.
3) Il matrimonio tra un cattolico e un acattolico orientale (can. 1127 §§ 1-2 CIC)
Ulteriore eccezione alla forma canonica ordinaria è costituita dal can. 1127 §§ 1-2: “§1. Relativamente alla forma da usare nel matrimonio misto, si osservino le disposizioni del can. 1108; se tuttavia la parte cattolica contrae matrimonio con una parte non cattolica di rito orientale, l’osservanza della forma canonica della celebrazione è necessaria solo per la liceità; per la validità, invece, si richiede l’intervento di un ministro sacro, salvo quant’altro è da osservarsi a norma del diritto. §2. Qualora gravi difficoltà si oppongano alla osservanza della forma canonica, l’Ordinario del luogo della parte cattolica ha il diritto di dispensare da essa in singoli casi, previa consultazione, però, dell’Ordinario del luogo in cui viene celebrato il matrimonio e salva, per la validità, una qualche forma pubblica di celebrazione; spetta alla Conferenza Episcopale stabilire norme per le quali la predetta dispensa venga concessa per uguali criteri”.
Nel caso di matrimonio misto, il Legislatore dispone che per la validità dello stesso si deve seguire la forma prescritta dal can. 1108, dato l’espresso rinvio fatto da quest’ultimo canone. Tuttavia, il Codice introduce una novità per quanto riguarda i matrimoni misti tra una parte cattolica e una parte acattolica orientale, prevedendo la forma canonica solo per la liceità, nonché la presenza di un ministro sacro per la validità. Il § 2, invece, stabilisce la dispensa dalla forma canonica nel caso sussistano gravi difficoltà per l’osservanza della stessa forma: in tale ipotesi, la dispensa sarà concessa dall’Ordinario proprio della parte cattolica, dopo aver sentito l’Ordinario del luogo della celebrazione del matrimonio [7] e salvaguardando una qualche forma pubblica di celebrazione, atta cioè a provare giuridicamente l’avvenuta celebrazione del matrimonio.
Note bibliografiche
[1] S. GHERRO, Diritto canonico: nozioni e riflessioni, Cedam, Padova, 2004, pp. 245-246.
[2] A. STANKIEWICZ, La forma della celebrazione del matrimonio, in P.V. PINTO (a cura di), Commento al Codice di Diritto Canonico, LEV, Città del Vaticano, 2001, pp. 660-671.
[3] U. NAVARRETE, Sensus verbum “exquirit” et “recipit” manifestationem consensus matrimonialis (c. 1108 § 2), in Periodica, 4, 1994, pp. 611-634.
[4] M.Á. ORTIZ, La forma del matrimonio nella giurisprudenza della Rota Romana, in AA.VV., La giurisprudenza della Rota sul matrimonio (1908-2008), LEV, Città del Vaticano, 2010, pp. 229-279.
[5] P. GEFAELL, Nota ai documenti della Conferenza Episcopale Spagnola sui cristiani orientali, cattolici e non cattolici, in Ius Ecclesiae, 4, 2006, pp. 868-880.
[6] U. NAVARRETE, Questioni sulla forma canonica ordinaria nei Codici latino e orientale, in Periodica, 3, 1996, pp. 489-514.
[7] V. DE PAOLIS, I matrimoni misti, in Matrimonio e disciplina ecclesiastica, Quaderni della Mendola, Glossa, Milano 1996, p. 161.
“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit”
(San Giovanni Paolo II)
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