Il matrimonio segreto nel diritto canonico

Introduzione sull’istituto del matrimonio segreto

Ai sensi del can. 1130 CIC-83, per una grave ed urgente causa l’Ordinario del luogo può consentire che il matrimonio sia celebrato in segreto. La segretezza di tale matrimonio, denominato matrimonium conscientiae nel Codice del 1917, comporta l’esecuzione in segreto delle indagini prematrimoniali (cfr. can. 1131 n. 1 CIC-83), l’omissione delle pubblicazioni e l’annotazione nel solo registro speciale nell’archivio segreto della Curia (cfr. can. 1133 CIC-83) [1]. Al segreto sono tenuti l’Ordinario del luogo, l’assistente, i testimoni e i coniugi (cfr. can. 1131 n. 2 CIC-83).

Causa grave ed urgente per il matrimonio segreto

Tra le cause gravi e urgenti che possono giustificare la licenza per la celebrazione del matrimonio segreto, vi è la protratta vita concubinaria degli sposi, i quali, volendo regolarizzare la propria convivenza, necessitano di sposarsi in segreto per non dare scandalo [2]. Altri esempi di cause gravi ed urgenti sono «l’opposizione al matrimonio delle rispettive famiglie dei contraenti, la disparità di condizione sociale tra gli sposi [e] le restrizioni ai matrimoni che potevano riguardare i militari» [3].

Non è invece richiesta una causa gravissima ed urgentissima, godendo l’Ordinario del luogo di una discrezionalità alquanto ampia [4].

Viceversa, ai sensi del can. 1071 § 1 n. 2 CIC-83, solo in caso di necessità l’Ordinario del luogo può autorizzare il matrimonio di coscienza che non possa essere celebrato o trascritto secondo le norme civili [5]. Nella Repubblica Italiana, è controverso se il matrimonio segreto possa essere tardivamente trascritto nei registri civili, sebbene l’opinione maggioritaria sia orientata in senso negativo [6].

Cessazione del segreto

L’osservanza del segreto cessa qualora dalla sua osservanza sorga il pericolo di un grave scandalo oppure il pericolo di una grave ingiuria alla santità del matrimonio (cfr. can. 1132 CIC-83). Della possibilità di tale futura divulgazione debbono essere edotti i coniugi (cfr. ibidem).

Un esempio di grave scandalo è l’ipotesi in cui i due coniugi vengano ritenuti concubinari dalla comunità oppure trascurino di battezzare e/o educare la prole nella fede cattolica o ancora di legittimarla, mentre un esempio di pericolo di grave offesa alla santità del matrimonio si ha quando una od entrambe le parti attenti un altro matrimonio, anche solo civile [7].

Al riguardo, è interessante osservare che, per le Chiese Cattoliche Orientali, il can. 840 § 1 CCEO dispone che il matrimonio segreto possa essere divulgato anche qualora vi consentano gli sposi – disposizione che manca nella Codificazione latina [8].

Da un lato, vi è chi sostiene che il can. 840 § 1 CCEO, in quanto luogo parallelo o norma rifacentesi alla tradizione canonica, possa orientare l’interpretazione del can. 1132 CIC-83 e finanche costituirne un’interpretazione autentica [9]. Dall’altro, vi è chi sottolinea che il consenso dei coniugi quale causa della cessazione del segreto è stato abrogato dal nuovo Codice latino, il quale, a differenza di quello del 1917, non riporta tale disposizione [10]. Pertanto, i coniugi latini potranno chiedere all’Ordinario del luogo la divulgazione del matrimonio segreto, ma solo a lui spetterà decidere se accogliere tale richiesta, valutando la possibile insorgenza di uno scandalo o di un pericolo di offesa alla santità del matrimonio [11].

Bibliografia

[1] Cfr. L. SABBARESE, Il matrimonio canonico nell’ordine della natura e della grazia. Commento al Codice di Diritto Canonico Libro IV, Parte I, Titolo VII, 5° ed., Città del Vaticano, 2019, p. 351.

[2] Cfr. ivi, p. 352.

[3] A. D’AURIA, Il Matrimonio nel diritto della Chiesa, Città di Castello (PG), 2007, p. 313.

[4] Cfr. L. SABBARESE, Il matrimonio, p. 352.

[5] Cfr. ibidem.

[6] Cfr. R. BARBAGALLO – M. PINO, Diritto ecclesiastico, Milano, 2019, p. 193.

[7] Cfr. L. SABBARESE, Il matrimonio, pp. 354-355.

[8] Cfr. L.M. DE BERNARDIS, Un caso di osmosi tra diritto canonico latino e orientale: il matrimonio segreto, in “Ius Ecclesiae”, vol. IV (1992), p. 633.

[9] Cfr. ivi, pp. 634-636.

[10] Cfr. L. SABBARESE, Il matrimonio, p. 353.

[11] Cfr. ivi, pp. 353-354.

“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”

(S. Giovanni Paolo II)

©RIPRODUZIONE RISERVATA

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Immagine di Marco Visalli

Marco Visalli

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