Palazzo di Propaganda Fide
Il 1° novembre 2026 è entrato in vigore il nuovo Statuto della Fondazione «Donum Missionis», approvato da Papa Leone XIV nell’udienza del 28 luglio 2026 e reso pubblico mediante Rescriptum ex Audientia Sanctissimi del 1° ottobre. Il provvedimento nasce dall’esigenza di adeguare al vigente quadro normativo la posizione giuridica delle Fondazioni «Domus Missionalis» e «Domus Urbaniana», istituite da Benedetto XVI il 20 maggio 2005 quali enti strumentali dell’allora Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli.
La costituzione di un’unica istituzione, denominata «Donum Missionis», era già stata approvata da Leone XIV il 13 giugno 2025, mediante la confluenza delle due precedenti fondazioni. Il nuovo Statuto, pertanto, non rappresenta l’atto originario di costituzione dell’ente, ma ne definisce l’organizzazione e il funzionamento, sostituendo integralmente le disposizioni statutarie anteriori.
La riorganizzazione si inserisce nel percorso di riforma della Curia romana avviato dalla costituzione apostolica Praedicate Evangelium del 19 marzo 2022 e proseguito con il motu proprio di Francesco del 5 dicembre 2022 sulle persone giuridiche strumentali della Curia romana. Quest’ultimo provvedimento ha introdotto una disciplina specifica per gli enti che, pur disponendo di una personalità giuridica formalmente separata e di una certa autonomia amministrativa, operano al servizio delle finalità proprie delle istituzioni curiali dalle quali dipendono.
La natura giuridica e le finalità della Fondazione
L’aspetto centrale del nuovo Statuto riguarda la qualificazione giuridica di «Donum Missionis». L’art. 1 la definisce espressamente come fondazione avente natura di ente giuridico strumentale del Dicastero per l’Evangelizzazione, Sezione per la prima evangelizzazione e le nuove Chiese particolari.
Per comprendere tale qualificazione occorre richiamare la disciplina del motu proprio del 5 dicembre 2022, nel cui preambolo si fa riferimento al can. 116 § 1 CIC, relativo alle persone giuridiche pubbliche. La normativa pontificia riconosce che gli enti strumentali, sebbene formalmente distinti dalle istituzioni curiali, perseguono finalità riconducibili all’attività istituzionale della Santa Sede. Essi si differenziano, pertanto, dalle fondazioni e dalle associazioni costituite per iniziativa privata, non funzionalmente dipendenti dalla Curia romana.
Ne deriva un assetto nel quale la separazione della soggettività giuridica non comporta una piena indipendenza istituzionale. L’ente dispone di una propria organizzazione, disciplinata dallo Statuto, ma rimane sottoposto alla supervisione dell’istituzione curiale alla quale è collegato e alla vigilanza degli organismi economici competenti.
Questa configurazione trova un’applicazione concreta nell’art. 1 § 4 dello Statuto, secondo cui il Pro-Prefetto della Sezione per la prima evangelizzazione e le nuove Chiese particolari è, di diritto, il rappresentante legale della Fondazione, nella qualità di Capo Ente.
Quanto alle finalità, l’art. 2 affida a «Donum Missionis» la cura, la conservazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di cinque Collegi missionari e del Centro Internazionale di Animazione Missionaria. Si tratta di strutture destinate principalmente all’accoglienza e alla formazione iniziale o permanente di candidati al sacerdozio, chierici, religiosi e religiose provenienti dai territori di missione.
Occorre, tuttavia, distinguere la gestione delle strutture dalla loro proprietà. Lo Statuto precisa infatti che gli immobili dei Collegi appartengono al Dicastero per l’Evangelizzazione, mentre alla Fondazione sono attribuiti specifici compiti di cura e manutenzione. La nuova disciplina non configura, dunque, un trasferimento della titolarità degli immobili alla Fondazione, ma individua le attività che quest’ultima è chiamata a svolgere nell’ambito delle finalità istituzionali del Dicastero.
L’organizzazione amministrativa e il sistema dei controlli
Un secondo profilo di rilievo riguarda la distribuzione delle competenze tra gli organi della Fondazione e gli organismi di controllo economico della Santa Sede. Lo Statuto prevede cinque organi: il Presidente, il Vice-Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Direttore e il Collegio dei Revisori dei Conti. Al Presidente, individuato nel Segretario della competente Sezione del Dicastero, spetta convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione; al Vice-Presidente sono attribuite, tra le altre, funzioni di indirizzo e supervisione dell’attività dell’ente; al Direttore compete la gestione tecnica e amministrativa dei Collegi, in attuazione delle deliberazioni e delle direttive degli organi competenti.
Particolare importanza assume il procedimento di approvazione dei bilanci, disciplinato dall’art. 7 § 10 dello Statuto. Il Consiglio di Amministrazione esamina e approva i bilanci preventivi e consuntivi, che vengono successivamente trasmessi alla Segreteria per l’Economia, insieme al parere del Collegio dei Revisori dei Conti, per essere sottoposti all’approvazione definitiva del Consiglio per l’Economia.
Tale procedimento riprende la disciplina generale stabilita dall’art. 4 del motu proprio del 5 dicembre 2022, secondo cui i bilanci delle persone giuridiche strumentali sono soggetti a un controllo che coinvolge sia l’istituzione curiale di riferimento sia gli organismi economici della Curia romana.
Una specifica garanzia è prevista anche per gli atti di straordinaria amministrazione. L’art. 6 § 2, lett. d), dello Statuto attribuisce al Vice-Presidente il compito di presentare le relative richieste di autorizzazione alla Segreteria per l’Economia. Il fondamento generale di tale previsione si rinviene nell’art. 3 § 1, lett. b), del motu proprio del 2022, che richiede l’autorizzazione ad validitatem della Segreteria per l’Economia, sentita l’istituzione curiale dalla quale l’ente dipende canonicamente.
La distinzione è giuridicamente rilevante: mentre gli organi della Fondazione sono chiamati ad assumere le decisioni amministrative di propria competenza, il compimento degli atti di straordinaria amministrazione è sottoposto a un’ulteriore autorizzazione, richiesta dalla normativa generale ai fini della validità.
Il sistema delineato dallo Statuto consente quindi di distinguere le funzioni di gestione, di supervisione istituzionale e di controllo economico-finanziario, senza sottrarre la Fondazione al rapporto di dipendenza canonica dal Dicastero.
L’estinzione dell’ente e la destinazione del patrimonio
Un ultimo aspetto meritevole di attenzione riguarda la disciplina dell’estinzione della Fondazione, contenuta nell’art. 13 dello Statuto. La disposizione rinvia all’art. 6 del motu proprio del 5 dicembre 2022, che regola la soppressione, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio delle persone giuridiche strumentali. Tale normativa prevede, tra l’altro, che l’istituzione curiale competente possa disporre la soppressione e la liquidazione dell’ente nei casi stabiliti, nonché specifici adempimenti per la definizione dei rapporti patrimoniali e l’approvazione del bilancio finale di liquidazione.
Nel caso di «Donum Missionis», lo Statuto stabilisce che, terminate le operazioni previste dalla disciplina generale, il patrimonio sia devoluto al Dicastero per l’Evangelizzazione. Quest’ultimo dovrà garantirne una destinazione conforme alla volontà dei donatori, secondo quanto previsto dal can. 1267 §3 CIC.
Il richiamo alla norma codiciale non è meramente formale. Il canone stabilisce infatti che le offerte fatte dai fedeli per un determinato fine possano essere impiegate soltanto per quel fine. La disposizione statutaria assicura così che l’eventuale estinzione dell’ente non comporti il venir meno del vincolo di destinazione gravante sulle offerte ricevute per specifiche finalità.
L’entrata in vigore del nuovo Statuto di «Donum Missionis» costituisce, in definitiva, un’applicazione concreta della disciplina degli enti strumentali introdotta nel 2022. La rilevanza canonistica del provvedimento non consiste soltanto nell’unificazione delle precedenti fondazioni, ma soprattutto nella definizione di un assetto giuridico che coordina la distinta soggettività dell’ente con la sua dipendenza dall’istituzione curiale.
Note
LEONE XIV, Rescriptum ex Audientia Sanctissimi del 28 luglio 2026, pubblicato il 1° ottobre 2026, con allegato Statuto della Fondazione «Donum Missionis», in «Bollettino della Sala Stampa della Santa Sede», n. 0775, 1° ottobre 2026.
FRANCESCO, Lettera apostolica in forma di motu proprio Sulle persone giuridiche strumentali della Curia Romana, 5 dicembre 2022, in particolare artt. 2–4 e 6.
FRANCESCO, Costituzione apostolica Praedicate Evangelium, sulla Curia romana e il suo servizio alla Chiesa nel mondo, 19 marzo 2022, in particolare artt. 53–68 e 205–218.
“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”
(S. Giovanni Paolo II)
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