Scismi e matrimoni: la validità dei matrimoni ortodossi e l’invalidità dei matrimoni della FSSPX

Corone nuziali ortodosse e libri liturgici sull’altare (di Bairyna, tratta da Pixabay).

A distanza di qualche mese dalla pubblicazione del comunicato e della guida giuridico-pastorale di Vox Canonica in merito agli effetti del recente scisma lefebvriano, sono giunti tanto apprezzamenti quanto critiche. Si tralascia ovviamente di rispondere a quelle critiche che si esauriscono in attacchi che non esplicitano alcun ragionamento o che cercano di fare leva sulle pecche personali di questo o quel Pontefice, presente o passato, non avendo esse alcun valore od interesse scientifico o dottrinale.

Vi è però una perplessità sollevata, la quale, a differenza delle altre obiezioni, merita una separata disamina e si riassume nella seguente domanda: perché i matrimoni tra i fedeli battezzati delle Chiese Ortodosse sono considerati validi e quelli dalla FSSPX no? Si risponderà a questa domanda, al consueto scopo di fare chiarezza.

La differenza giuridica tra i matrimoni celebrati nella FSSPX e quelli celebrati nelle Chiese Ortodosse

Secondo il can. 11 CIC, alle leggi puramente ecclesiastiche sono tenuti soltanto coloro che sono stati battezzati oppure accolti nella Chiesa Cattolica. Una di queste leggi ecclesiastiche è il can. 1108 CIC, secondo cui il matrimonio deve essere celebrato dinanzi all’Ordinario o al parroco territorialmente competenti (oppure al sacerdote o al diacono delegato da uno di essi), a pena di invalidità.

Trattandosi di una legge puramente ecclesiastica, i fedeli appartenenti alle Chiese Ortodosse (e che mai sono stati membri della Chiesa Cattolica) non sono tenuti ad osservare la forma canonica al fine di celebrare validamente il matrimonio. Al contrario, i membri e i simpatizzanti della Fraternità Sacerdotale San Pio X sono generalmente stati battezzati nella Chiesa Cattolica e, pertanto, continuano ad essere soggetti alle sue leggi, nonostante lo stato di scisma.

Ne consegue che, se due membri (od anche solo un membro) della Chiesa Cattolica volessero celebrare un matrimonio avanti ad un assistente lefebvriano, non contrarrebbero validamente, a differenza di due cristiani ortodossi che non sono mai appartenuti alla Chiesa Cattolica e che possono perciò liberamente celebrare il loro matrimonio dinanzi ad un assistente ortodosso.

All’epoca dello scisma d’Oriente vigeva un differente diritto matrimoniale

Per completezza, è bene considerare un’altra notevole differenza tra la posizione delle Chiese Ortodosse nel 1054 e quella della Fraternità San Pio X oggi: nel 1054 non era ancora state resa obbligatoria la forma canonica, cosa che sarebbe avvenuta soltanto a partire dal Concilio di Trento [1]. All’epoca, infatti, vigeva la regola solus consensus facit nuptias, ragion per cui qualsiasi fedele, anche scismatico, si sarebbe potuto sposare persino senza la necessità di un presbitero [2]. Con lo scisma d’Oriente, le Chiese Ortodosse non hanno dunque perso il potere di ricevere validamente il consenso matrimoniale degli sposi.

Per converso, lo scisma della Fraternità Sacerdotale San Pio X è avvenuto in un contesto in cui è vigente il can. 1108 CIC, che prescrive la forma canonica a pena di invalidità. Di conseguenza, nell’assetto giuridico attuale lo scisma comporta la perdita della facoltà di assistere validamente alle nozze dei fedeli cattolici.

Un’ipotesi sul futuro

Si può affermare che, appena dopo lo scisma d’Oriente, le Chiese Ortodosse si trovassero in una situazione assimilabile a quella della Fraternità Sacerdotale San Pio X al giorno d’oggi: nel 1054 tutti i fedeli ortodossi erano ex membri della Chiesa Cattolica e sarebbero stati ancora vincolati alle leggi puramente ecclesiastiche. Col passare degli anni, le Chiese Ortodosse si sarebbero arricchite di nuovi membri, che non erano mai appartenuti alla Chiesa Cattolica e dunque non erano vincolati alle sue leggi.

Si pensi, banalmente, ai figli di coloro che per primi avevano aderito allo scisma d’Oriente. Tali figli non furono mai battezzati nella Chiesa Cattolica, ma solo nelle Chiese Ortodosse appena separatesi da essa.

Non si può escludere che la Fraternità Sacerdotale San Pio X possa seguire un’evoluzione simile a quella delle Chiese Ortodosse col passare delle generazioni, limitatamente ai fedeli che non hanno mai fatto parte della Chiesa Cattolica. Viceversa, per quanto riguarda i membri (ed anche gli ex membri) della Chiesa Cattolica, i loro matrimoni continueranno a soggiacere al requisito della forma canonica, che non può essere soddisfatto all’interno della Fraternità Sacerdotale San Pio X, se non tramite dispensa o nelle ipotesi di forma straordinaria di celebrazione (cfr. can. 1116).

Ovviamente, nessuno può prevedere il futuro, ma nel presente si può constatare la coerenza della posizione cattolica nel ravvisare quali matrimoni siano validi e quali non lo siano per difetto di forma.

Note bibliografiche

[1] Cfr. L. SABBARESE, Il matrimonio canonico nell’ordine della natura e della grazia. Commento al Codice di Diritto Canonico Libro IV, Parte I, Titolo VII, Urbaniana University Press, 5° ed., Città del Vaticano, 2019, p. 235, ove si spiega che nel Medioevo la celebrazione dinanzi al sacerdote non era l’unica forma in uso e, soprattutto, non era l’unica considerata valida dalla Chiesa, sebbene Carlo Magno l’avesse resa obbligatoria nel suo Impero. Proprio per il proliferare di matrimoni clandestini, il Concilio di Trento introdusse la forma canonica ad validitatem.

[2] Basti pensare che nell’anno 866 Papa Nicolò I, in risposta al Re dei bulgari, sancì che la benedizione del sacerdote fosse superflua ai fini della validità del matrimonio, proprio sulla base della regola solus consensus facit nuptias (cfr. E. CORTESE, Le grandi linee della storia giuridica medievale, Il Cigno G.G. Edizioni, Roma, 2000, p. 173). Se all’epoca era superflua la presenza del presbitero o del diacono (almeno per la Chiesa), era irrilevante interrogarsi in merito al suo eventuale status scismatico.

 

“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”
(S. Giovanni Paolo II)

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Immagine di Marco Visalli

Marco Visalli

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