Immagine tratta da Pixabay, pexel, primo piano delle mani degli sposi con anelli e bouquet di rose
L’influsso innovatore del legislatore canonico è possibile riscontrarlo nella formulazione del can. 1103 CIC, il quale prescrive: “è invalido il matrimonio celebrato con violenza o timore grave incusso dall’esterno, anche non intenzionalmente, per liberarsi dal quale uno sia costretto a scegliere il matrimonio”.
II Codice del 1917 prevedeva al can. 1087 la fattispecie di violenza morale, fondata su quattro elementi essenziali: l’origine esterna, la coazione diretta, la gravità e l’ingiustizia. Il canone 1087 del Codice del 1917 stabiliva che la violenza morale (il timore grave estorto ingiustamente dall’esterno) comportava direttamente la nullità insanabile del consenso matrimoniale, qualora il soggetto fosse costretto a scegliere il matrimonio per liberarsi dalla minaccia.
L’innovazione
Un confronto fra le due norme evidenzia come il legislatore del 1983 abbia semplificato la norma e messo maggiormente al centro la libertà interiore del consenso nuziale e lascia evincere che la violenza morale inficia la volontà, anche se non diretta ad estorcere il consenso, cioè non sia consulto illata, neppure inuste causa, cioè inferta ingiustamente. Gli unici elementi che integrano la fattispecie sono la gravità e l’origine esterna da parte di chi la subisce.
Superamento dello scontro dottrinale sul Codice del 1917
La nuova formulazione ha consentito di superare lo scontro dottrinale afferente al Codice del 1917: c’era chi sosteneva che il timore incusso senza lo scopo di estorcere il consenso, integrasse comunque la fattispecie di invalidità [1], vi erano altri che credevano alla rilevanza del solo metus finalizzato ad extorquendum consensum [2].
L’eliminazione dell’ingiustizia (iniuste)
Nel Codice del 1917, se un padre minacciava legalmente il fidanzato della figlia dicendo “o la sposi o ti denuncio per le truffe che hai commesso”, il timore era considerato giusto (perché denunciare un reato è un diritto) e il matrimonio era valido. Nel Codice del 1983 questo formalismo cade: qualsiasi minaccia grave, anche se basata su un diritto lecito, rende il matrimonio nullo se costringe una persona a sposarsi controvoglia.
L’irrilevanza dell’intenzionalità (diretto vs indiretto)
Oggi il matrimonio è nullo anche se la figura esterna (es. un genitore) non agisce con il fine diretto di forzare le nozze, ma l’insieme delle sue pressioni oggettive genera nel soggetto un timore tale da non lasciargli altra via d’uscita.
La centralità della persona e della libertà
La dottrina e la giurisprudenza della Rota Romana applicate al canone 1103 si sono spostate da una visione “penalistica” (punire chi ha minacciato) a una visione personalistica (tutelare la reale libertà interiore e psicologica degli sposi).
Finalità dell’innovazione
Secondo la nuova formulazione l’importante è che, chi subisce la violenza sia convinto che essa sia teleologicamente ordinata ad estorcere consenso al matrimonio.
Note
[1] Cfr. P. GASPARRI, De matrimonio, Romae, 1932, II, p. 61.
[2] Cfr. O. GIACCHI, Il consenso nel matrimonio canonico, Milano 1983, Cap II-IV, cit. p. 194.
“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”
(S. Giovanni Paolo II)
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