Il canone 1095 n. 2 del CIC

1095
Sposi (di JK_90 tratta da Pixabay)

Precedentemente abbiamo trattato del can. 1095 n. 1 (QUI), ora vediamo cosa prevede il capo di nullità al numero 2 del can 1095 del CIC.

Il can. 1095 n. 2

La discrezione di giudizio, ex can. 1095 n. 2, presuppone una perfetta integrazione degli aspetti psicologici, affettivi, sessuali e psicosociali della personalità; consiste nella presenza di un senso critico, estimativo e valutativo dei diritti e doveri del matrimonio. Essa si caratterizza per la presenza della facoltà conoscitiva, che consiste nell’apprendimento astratto dell’oggetto del consenso, della facoltà critica, che presuppone il c.d. giudizio pratico (valutazione non più astratta, ma concreta) e della libera scelta dell’oggetto stesso.

In altre parole il soggetto è in possesso della discrezione di giudizio solo quando può percepire nel proprio intimo il valore del mondo che lo circonda e quindi anche del matrimonio (facoltà conoscitiva); solo quando può valutare i pro e i contro sulla possibilità di contrarre quel determinato matrimonio (attraverso il giudizio pratico); solo quando può scegliere la propria moglie o il proprio marito liberamente (capacità volitiva). Affinché abbia rilevanza nel diritto canonico il difetto di discrezione di giudizio deve essere grave, deve avere per oggetto i diritti e i doveri essenziali del matrimonio, deve sussistere al momento della celebrazione delle nozze. Non si richiede al soggetto la capacità di valutare cosa sia il matrimonio, ma cosa il matrimonio comporta.

La Giurisprudenza

Sulla base delle decisioni rotali è possibile ricostruire una panoramica generale per quanto concerne le cause patologiche prese in esame nel corso degli anni. Solitamente si fa riferimento al numero 2 del can. 1095 CIC in presenza di quelle anomalie che non possono definirsi vere e proprie malattie mentali, ma che non permettono al soggetto il raggiungimento di un sufficiente livello di consapevolezza o di libertà nella scelta degli obblighi del matrimonio.

Possono dunque ricondursi a tale fattispecie casi di nevrosi, psicastenia, isteria, personalità psicopatiche, ed anche casi di soggetti particolarmente ansiosi ed insicuri; persone impulsive, irritabili, ipertimiche, depresse, amorali, disforiche, fanatiche, instabili, ambiziose. Tuttavia appare opportuno specificare che non vi è automatismo: la presenza di una patologia non comporta sic et simpliciter la nullità del matrimonio; ciò che deve essere analizzato è se il nubente, a causa della patologia, non abbia potuto valutare concretamente, non in astratto, il significato dell’assunzione degli obblighi matrimoniali. In tali casi il matrimonio è nullo per il principio nihil volitum nisi praecognitum.

L’immaturità affettiva

Si fa rientrare nell’ipotesi di cui al n. 2 del can. 1095 CIC anche il caso di immaturità affettiva. Al riguardo attenta dottrina osserva: “Può accadere… che dei giovani, per motivi accidentali, pur non essendo dei malati e portatori di personalità abnormi dal punto di vista strutturale […], pur avendo l’età nuziale, non abbiano ancora maturata una sufficiente capacità di discrezione di giudizio o di oblazione di sé, a causa di immaturità psicologico-conoscitiva o di immaturità affettiva o di entrambe”. Tuttavia maturità non significa conoscenza piena e perfetta di ciò che il matrimonio comporta.

Il difetto di libertà interna

Sempre alla medesima fattispecie di cui al n. 2 del can. 1095 CIC può ricondursi anche un altro vizio del consenso denominato “difetto di libertà interna”. Laddove manca la libertà non può esserci un vero giudizio critico; ciò si verifica allorché il soggetto non si sente internamente libero di scegliere in un senso o nell’altro, non perché manca di facoltà conoscitiva o di facoltà critica per valutare cos’è il matrimonio, ma perché si trova in una condizione tale da essere privato della necessaria libertà interna di autodeterminarsi (come ad esempio può avvenire nel caso in cui, per particolari condizioni psicologiche, una donna si senta obbligata a contrarre matrimonio perché in stato di gravidanza). La fattispecie si differenzia dal metus dove, come abbiamo visto, il timore è incusso ab externo.

 

“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”

(S. Giovanni Paolo II)

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Loading

Immagine di Alessandro Marzocco

Alessandro Marzocco

Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Foggia; Licenza in Diritto Canonico presso la PUSC in Roma; Dottorato i. i. in Diritto Canonico presso la PUSC in Roma; Studio Legale Marzocco, Via Gorizia 8 Foggia

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Iscriviti alla Newsletter