L’incapacità consensuale per carenza di sufficiente uso di ragione

Croce di vetta (di Simon, tratta da Pixabay)

Il Codice di Diritto Canonico del 1917, come visto precedentemente (qui), non disciplinava espressamente la capacità dei nubendi a prestare il consenso matrimoniale; semplicemente la presumeva, ma era ammessa la prova contraria.

Ciò obbligava i canonisti e la giurisprudenza rotale a dedurre le differenti ipotesi di incapacità naturale, sulla scorta dell’espressione «personae iure habiles» di cui al can. 1081 § 2 CIC-17.

Questo limitato riferimento legislativo aveva come conseguenza l’apertura di un maggiore spazio di interpretazione nelle cause di incapacità, rispetto agli altri capi di nullità che già trovavano una propria collocazione nel Codice del 1917.

La formulazione del can. 1095 del Codice vigente è frutto dell’elaborazione interpretativa della dottrina e della giurisprudenza, posteriori al Codice precedente, arricchita dalla riflessione dei Padri conciliari, tesa a valorizzare il carattere personalistico che il matrimonio involge, senza trascurare il progresso delle scienze umane (antropologia, psicologia e psichiatria).

L’incapacitas nell’ordinamento civile

L’ordinamento civile prevede la fattispecie dell’incapacità naturale, cioè di intendere e di volere (art. 120 c.c.), oltre all’impedimento inderogabile a contrarre matrimonio da parte dell’interdetto per infermità di mente (art. 85 c.c.).

Tuttavia l’elaborazione della giurisprudenza rotale può costituire senza dubbio un riferimento anche per le legislazioni civili grazie alla considerevole casistica in questa materia.

L’influsso della giurisprudenza rotale sulla formulazione del canone 1095 CIC-83

La nuova codificazione canonica, sulle orme della giurisprudenza rotale, ha disciplinato con una normativa ad hoc le incapacità naturali ad emettere il consenso matrimoniale, raggruppandole in tre grandi sotto-categorie nel can. 1095, il quale sancisce che sono incapaci a contrarre matrimonio: 1° coloro che mancano di sufficiente uso di ragione; 2° coloro che difettano gravemente di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente; 3° coloro che per cause di natura psichica, non possono assumere gli obblighi essenziali del matrimonio.

La carenza del sufficiente uso di ragione nell’impostazione del can. 1095 CIC-83

L’uso di ragione di cui al n. 1 nel can. 1095 CIC-83 è necessario affinché il matrimonio possa essere definito come atto umano. Il significato dell’espressione risiede nella necessità che la sfera conoscitiva, nonché la capacità di conoscere e capire la realtà esteriore all’uomo, non sia sostanzialmente pregiudicata. Ne consegue che qualunque infermità mentale che impedisca lo sviluppo e l’esercizio delle stesse impedirà inevitabilmente la realizzazione di un atto umano e, pertanto, la prestazione di un valido consenso matrimoniale.

A questo proposito, la carenza di uso di ragione può essere abituale o attuale e, sotto la vigenza del precedente Codice, veniva definita amentia, mentre le altre ipotesi, oggi rientranti nel n. 2 e del n. 3 del can. 1095, venivano qualificate come dementia. Ciò che è importante è sapere se la persona, al momento del consenso, godesse sufficientemente delle sue facoltà mentali, ossia dell’intelletto e della volontà.

Non si rinviene un elenco analitico dei vari tipi di malattie o condizioni mentali nel Codice, giacché, ai fini del giudizio di nullità di un matrimonio, è irrilevante la loro tipologia.

Importanti, invece, sono gli effetti che la condizione produce sulla capacità del soggetto, oltre all’incidenza sulla personalità, sull’atto del consenso e sull’oggetto del consenso, soprattutto ai fini della collocazione all’interno di uno dei numeri del can. 1095 CIC-83: Infatti il Legislatore canonico, evitando di elencare le anomalie specifiche, rientranti rispettivamente nei numeri 1, 2 e 3 di tale canone, ha individuato solo i requisiti generali che possono generare un’incapacità nuziale.

Spetta al giudice, con l’ausilio indispensabile del perito (salvo che la perizia sia evidentemente superflua), inquadrare definitivamente la patologia nella fattispecie più appropriata di cui ai numeri 1, 2 e 3 del can. 1095 CIC-83, sulla base delle risultanze processuali e nei limiti del dubbio concordato.

La casistica del can.1095 n. 1 CIC-83

Varie possono essere le cause della perdita del sufficiente uso di ragione. Nell’ambito della giurisprudenza rotale si individuano i seguenti esempi di persone che soffrono di una radicale incapacità: gli adulti che non sono giunti all’uso di ragione (oligofrenia o frenastenia) o che, pur avendolo, lo hanno successivamente perduto (demenza); gli adulti che manifestano un grave disturbo dell’uso di ragione con perdita di contatto con la realtà (psicosi).

Inoltre, fra le altre cause di assenza del sufficiente uso di ragione individuate dalla giurisprudenza rotale ricordiamo i ritardi mentali, per cui la capacità intellettiva è molto al di sotto della media del Q.I. normale e provoca un significativo deterioramento della condotta adattiva.

Si devono poi nominare gli adulti che, pur godendo abitualmente dell’uso di ragione, lo perdono per una causa attuale e transitoria (per esempio, l’assunzione di droga o alcool).

Infine, rientrano nella fattispecie del can. 1095 n. 1 CIC-83 i disturbi organici che si traducono, a livello psichico, in un disturbo mentale che priva dell’uso della ragione.

“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”

(S. Giovanni Paolo II)

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Immagine di Alessandro Marzocco

Alessandro Marzocco

Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Foggia; Licenza in Diritto Canonico presso la PUSC in Roma; Dottorato i. i. in Diritto Canonico presso la PUSC in Roma; Studio Legale Marzocco, Via Gorizia 8 Foggia

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