Henri Matisse, la stanza rossa o armonia in rosso, 1908, olio su tela, Museo dell’Ermitage, San Pietroburgo
L’incapacità psichica prima del Codice: un po’ di storia
Sino al CIC-83 non esisteva un canone specifico sull’incapacità psichica. Il diritto romano parlava dei cc.dd. furiosi ed anche nel diritto canonico classico, sia nel Decreto Graziano che nelle Decretali, veniva considerata la fattispecie del matrimonio dei furiosi, affermandosi che, in linea di massima, gli stessi non fossero capaci di celebrare matrimonio. Le Decretali di Gregorio IX riprendevano l’affermazione già raccolta del Decreto relativamente all’impossibilità del matrimonio dei furiosi, la quale a sua volta proveniva dal Diritto Romano, come abbiamo visto.
I furiosi, che erano chiamati con diversi termini, non potevano perciò celebrare il matrimonio. Nella glossa di Rufino si stabilivano tre casi di impossibilità del consenso nuziale: quello dei furiosi, incapaci di darsi spiritualmente; quello degli impotenti, per incapacità di donare il proprio corpo; quello dei bambini, per incapacità di darsi sia spiritualmente sia corporalmente.
Il criterio della pubertà, inizialmente adottato come momento di sviluppo dell’animo, è stato perso lungo la storia. Alcuni autori parlavano della capacità d’animo, individuandone il raggiungimento ai sette anni di età, mentre la capacità corporale si riteneva raggiunta con la pubertà.
Il CIC del 1917
Nel Codice del 1917 non si parlava specificatamente dell’incapacità, ma nella giurisprudenza formatasi sotto la sua vigenza esisteva tale capo di nullità, invocato quando si trattava di dementes (soggetti che soffrivano di disturbi psichici pur mantenendo un sufficiente uso di ragione) o di amentes (soggetti invece privi di un sufficiente uso di ragione). Così le cause presso i tribunali venivano impostate per dementia e per amentia.
Al riguardo, si faceva riferimento al concetto di uso di ragione e di discrezione di giudizio: alcuni individuavano il primo automaticamente nel raggiungimento dei sette anni e il secondo nel raggiungimento dei quattordici anni. La sistematica codiciale si mostrava, però, palesemente insufficiente di fronte ad alcune situazioni dove, da una parte, risultava palese che la persona fosse incapace di contrarre matrimonio, mentre, dall’altra, non vi erano dubbi né sull’uso di ragione né sulla discrezione di giudizio.
Questo diede luogo, soprattutto a partire dagli anni sessanta, alla considerazione di un nuovo capo di nullità, in linea di massima fondato sulla stessa realtà del matrimonio, chiamato incapacitas adsumendi onera coniugalia. Le fattispecie che diedero luogo a questo capo di nullità riguardavano soprattutto le anomalie psicosessuali.
Come si arriva all’attuale formulazione
La prima redazione del can. 1095 utilizzava l’espressione “anomalia psicosessuale”, modificata poi con l’espressione “cause di natura psichica”. Potevano esserci anomalie non propriamente psicosessuali che potevano rendere, comunque, una persona incapace di contrarre matrimonio.
Prima del Concilio Vaticano II, il matrimonio era interpretato prevalentemente in chiave contrattualistica, focalizzata sullo scambio dei diritti sui corpi, lo ius in corpus.
Con la costituzione Gaudium et spes, e il successivo Codice del 1983, il matrimonio viene ridefinito come foedus. Il matrimonio diventa un atto di volontà con cui l’uomo e la donna si donano e si accettano reciprocamente per costituire una “intima comunità di vita e di amore”.
Inoltre, il canone 1095 definisce chi è incapace di contrarre matrimonio per cause di natura psichica: nei numeri 1, 2 e 3 tale norma evidenzia che l’assenza di libertà interiore, capacità intellettiva, volitiva e/o adimpletiva, rende impossibile il consenso, anche in presenza di un rito formalmente corretto.
Canone 1095: novità?
Da un punto di vista formale, il canone è indubbiamente nuovo: non compariva un suo equivalente nel Codice del 1917, ma sostanzialmente costituisce un punto di arrivo sia della dottrina che della giurisprudenza canonistica. Il canone 1095, ancor prima di trovare la sua esplicita formulazione nel nuovo Codice, era, nella sua triplice ripartizione, un dato acquisito dalla dottrina ed era applicato nella prassi giudiziaria.
Già in epoca anteriore al Codice, infatti, era riconosciuta la nullità di matrimonio a coloro che, al momento di celebrarlo, fossero sprovvisti di un sufficiente uso di ragione, o per malattia mentale o per grave turbamento psichico temporaneo. Lo stesso dicasi per coloro che si trovassero con un grave difetto di maturazione o di discrezione di giudizio. Infine, lo stesso dicasi, per coloro che fossero riconosciuti incapaci di assumere, cioè di adempiere, i gravi doveri inerenti al patto nuziale.
“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”
(S. Giovanni Paolo II)
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