Dall’età apostolica alle decretali papali: la fondazione del diritto canonico

età apostolica
Mosaico absidale della Basilica di San Clemente, Roma, XII secolo

 

Le prime comunità cristiane

Durante l’età apostolica, l’organizzazione giuridica della Chiesa era ancora embrionale.

La legge evangelica dell’amore, ben sintetizzata da San Paolo e narrata negli Atti degli Apostoli, veniva declinata nelle comunità cristiane attraverso il riferimento alla predicazione e agli scritti dei primi discepoli.

Il perno della disciplina era costituito dalla liturgia, dai sacramenti e dalla gerarchia, oltre che da alcune norme sanzionatorie di cui si ha testimonianza in Mt 18, 15-17 e 1Cor 5, 5. Sono passi su cui gli esegeti ancora discutono, ma, di certo, si tratta di una pena volta all’esclusione del reo dai beni spirituali, come ultimo tentativo di correzione.

Determinante, in questo periodo, l’incontro-scontro con la civiltà romana: se all’inizio, il centro era da rintracciare nella Chiesa di Gerusalemme e il diritto ebraico continuava a esercitare il proprio influsso (tanto che fu necessario l’intervento degli apostoli nel Concilio di Gerusalemme per riconoscere ufficialmente la novità del messaggio cristiano), la fondazione della Sede Apostolica a Roma, da un lato, e la strutturazione dell’episcopato monarchico, dall’altro, danno un impulso alla formazione di un diritto della Chiesa.

 

Due testimonianze antiche

Prendiamo in considerazione il primo documento di diritto canonico, la Lettera ai Corinzi di San Clemente Romano: il Pontefice, alla fine del I secolo d.C., a causa dei disordini nella comunità corinzia, interviene richiamando i fedeli a comportarsi in modo degno della vocazione cristiana, nel rispetto dei precetti emanati. Si inizia, dunque, ad approfondire il legame tra Ordine sacro e gerarchia.

Non solo, superando le incertezze terminologiche, delle quali sono presenti tracce nel Nuovo Testamento, si distingue tra vescovi, presbiteri e diaconi, viste come figure di rilievo sacramentale e come autorità investite della produzione del diritto.

Come scriveva nel II secolo il vescovo e martire Ignazio d’Antiochia agli Efesini, la comunità cristiana è retta dal vescovo e dai presbiteri in comunione con lui, come “le corde alla cetra”; anzi, la garanzia dell’unità della Chiesa è data proprio dalla fedeltà che i cristiani devono prestare a coloro che ne sono costituiti pastori.

È il fondamento comunionale della Chiesa cattolica, universale perché chiamata a diffondersi in tutto il mondo e a evangelizzare ogni uomo, unita dal vincolo della fede, dei sacramenti e della gerarchia.

 

La fine delle persecuzioni e l’impronta normativa conciliare

Il passo successivo si ha con la diffusione del Vangelo nell’Impero a seguito della cessazione delle persecuzioni ordinata da Costantino, nel 313 d.C.: non solo i cristiani godono dei diritti civili e politici riconosciuti a tutti i cittadini romani, ma si confrontano sempre più con una forma raffinata di legislazione e di organizzazione giuridica che influenza le modalità di produzione del diritto.

Inoltre, i vescovi, grazie alla concessione, nel 318 d.C. dell’episcopalis audientia, vedono riconosciute le proprie decisioni anche nel campo del diritto civile.

Ancor di più, nel 380 d.C., quando l’Editto di Tessalonica rende il cristianesimo religione ufficiale, la compenetrazione tra struttura giuridica e struttura ecclesiastica diventa centrale.

Un altro fattore dà uno slancio alla produzione disciplinare: la diffusione delle eresie. Via via che si presentano opinioni difformi dall’ortodossia, i vescovi, riuniti in concili ecumenici o particolari, definiscono le verità di fede, condensandole nel Simbolo, e approntano una disciplina per le questioni più spinose e “divisive”: data della Pasqua, ordinazioni episcopali, primazia delle sedi patriarcali, rapporti con le autorità civili, matrimonio, simonia…

 

Le decretali papali

Ai canoni conciliari, ben presto si affianca l’attività regolativa del Romano Pontefice, che si estrinseca nelle epistulae decretales.

Può sembrare strano, ma i Papi originariamente non contribuirono con una normazione sistematica, ma con direttive ai vescovi, affinché potessero giudicare in modo conforme alla dottrina della Chiesa.

In altre parole, il Papa riceveva un quesito da un vescovo, relativo a un caso pratico, e dava una risposta.

Questa tecnica è la trasposizione canonistica di quanto accadeva nell’ambito della cancelleria imperiale: gli imperatori, per il tramite dei loro segretari, rispondevano ai funzionari periferici, dettando discipline uniformi. Queste risposte, attraverso un procedimento di astrazione e generalizzazione, diventavano legge per l’intero territorio di Roma.

Lo stesso avveniva per le decretali papali: andando oltre il caso concreto, che aveva originato il quesito, si cristallizzava il principio sottostante.

La produzione normativa porta con sé la necessità di accertarne la provenienza e l’autenticità, di comporre le antinomie, cioè i contrasti, ma ancor prima, di registrare i principali atti in supporti di agevole consultazione. Si apre, così, l’età delle collezioni canoniche, redatte da privati studiosi, ma divenute via via la base per la fondazione di un diritto canonico quanto più scientifico e completo.

 

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Bibliografia

  1. Alberigo, Giuseppe (a cura di), Conciliorum Oecumenicorum Decreta, III ed., Istituto per le Scienze Religiose, Bologna, 1973.
  2. Fantappiè, Carlo, Storia del diritto canonico e delle istituzioni della Chiesa, Il Mulino, Bologna, 2011.
  3. Padovani, Andrea, Quadri da una esposizione canonistica, Marcianum Press, Venezia, 2019.

 

 

“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”

(San Giovanni Paolo II)

 
 
 
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