Immagine di giudice (di OpenClipart-Vectors, tratta da Pixabay)
Un falso mito confluito in una sentenza della Cassazione
Secondo una leggenda metropolitana, il matrimonio sacramentale potrebbe essere dichiarato nullo soltanto quando non è stato consumato. Ovviamente, non è così: mentre le cause di nullità sono gli impedimenti, i vizi del consenso e il difetto di forma canonica, l’inconsumazione è solo una causa di scioglimento del matrimonio per concessione del Romano Pontefice, ove ne ricorrano i presupposti.
Tuttavia, con grande sorpresa, una sentenza della Suprema Corte di Cassazione della Repubblica Italiana ha recentemente accolto la suddetta leggenda metropolitana nel proprio ragionamento giuridico, affermando: «Pur trattandosi di istituto mutuato dal diritto canonico, ove la mancata unione sessuale pone una presunzione assoluta di assenza del sacramento del matrimonio, nell’ambito dell’ordinamento dello Stato esso può solo concorrere a formare la presunzione alla mancanza di comunione spirituale e materiale tra i coniugi, che resta il fondamento individuante l’istituto matrimoniale» [1].
L’errore giuridico è evidente: scaturendo dallo scambio del consenso delle parti ex can. 1055 CIC-83, il matrimonio canonico è valido ed esistente a prescindere dalla sua consumazione. Se così non fosse, dovrebbe considerarsi invalido il matrimonio celebrato tra San Giuseppe e la Beata Vergine Maria, ma tale conclusione è (giustamente) respinta dalla canonistica.
Pertanto, l’eventuale inconsumazione del matrimonio non determina alcuna “assenza del sacramento del matrimonio”, né tantomeno una “presunzione assoluta” di tale assenza, riprendendo le parole della sentenza in commento. Del resto, come poc’anzi spiegato, la dispensa super rato et non consummato è una grazia che può essere discrezionalmente concessa dal Romano Pontefice, senza alcun automatismo. Anzi, per la sua concessione, è richiesta l’esistenza di una giusta causa ai sensi del can. 1142 CIC-83, mentre una presunzione assoluta (come quella ipotizzata dalla sentenza del Palazzaccio) sarebbe per sua natura invincibile e non ammetterebbe prova contraria [2].
In altre parole, la necessità di una giusta causa oltre alla mancata consumazione è incompatibile con qualsivoglia presunzione iuris ac de iure dell’assenza o della nullità del matrimonio, quand’anche si volesse, per assurdo, sostenere che l’inconsumazione sia un motivo di inesistenza o nullità delle nozze.
A ben vedere, solo l’impedimento di impotenza copulativa antecedente e perpetua ex can. 1084 CIC-83 può determinare la nullità del matrimonio, ma non ogni ipotesi di inconsumazione deriva da un’impotenza copulativa così come canonicamente definita.
Un errore giuridico passato inosservato
Nei vari commenti e note a tale sentenza, questo errore giuridico è passato inosservato, forse perché non ritenuto decisivo ai fini della conclusione raggiunta dalla sentenza. Tuttavia, la sentenza esaminata dimostra come anche un’affermazione apparentemente marginale possa incidere sulla corretta comprensione dei rapporti tra ordinamento civile e ordinamento canonico. Evidenziarne l’inconsistenza non costituisce un esercizio di sterile critica, ma un contributo alla reciproca conoscenza dei due sistemi giuridici, nella consapevolezza che il dialogo tra ordinamenti possa essere fecondo solo se fondato sull’esattezza delle categorie concettuali.
Infatti, il dialogo tra ordinamenti diversi non può fondarsi sull’approssimazione, bensì sulla comprensione autentica delle rispettive categorie giuridiche, poiché in diritto, come in ogni autentica attività scientifica, la precisione dei concetti non è un dettaglio: è il presupposto della giustizia delle conclusioni.
Note bibliografiche
[1] REPUBBLICA ITALIANA, CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE PRIMA, 7 febbraio 2023, n. 3645 [non pubblicata].
[2] Cfr. L. TRAMONTANO, “Art. 2727”, in Codice civile e leggi complementari. Guidato con il Commento articolo per articolo, il Glossario, gli Schemi, Piacenza, 2015, p. 1381, sul concetto di presunzione assoluta.
“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit”
(San Giovanni Paolo II)
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