I delicta contra fidem: l’apostasia

Cesare Augusto, primo imperatore di Roma, fori imperiali, l’originale è custodita ai musei vaticani (di Righello, tratta da Pixabay)

Origini

Il delitto di apostasia rappresenta una delle fattispecie criminose più risalenti nell’ordinamento canonico. La tutela penale dell’integrità della fede costituisce, sin dalle origini del diritto della Chiesa, uno dei cardini dell’ordinamento ecclesiale, poiché la communio fidei assurge a elemento costitutivo dell’appartenenza stessa alla Chiesa. La rilevanza sistematica del tema permane anche nel diritto vigente: il Codex Iuris Canonici del 1983 infatti disciplina il delitto di apostasia al can. 751 in combinato disposto con il can. 1364.

Il termine apostasia deriva dal greco ἀπόστασις, composto da ἀπό («separazione») e στάσις («stato», «posizione»), e designa letteralmente il «distacco», l’«abbandono» o la «defezione». Nella tradizione biblica esso indica la rottura dell’alleanza con Dio e il ritorno all’idolatria, nel lessico giuridico canonico il termine viene recepito per designare la reiectio totalis fidei christianae da parte del battezzato.

I lapsi

La radice storica della repressione canonica dell’apostasia si rinviene nelle controversie dei primi secoli cristiani, in particolare nella questione dei lapsi, ossia dei fedeli che, durante le persecuzioni imperiali — segnatamente quella di Decio (249-251 d.C.) — avevano abiurato la fede ovvero compiuto atti di culto pagano al fine di sottrarsi al martirio. La risposta della Chiesa primitiva si articolò secondo due principali orientamenti: da un lato, la corrente rigorista, rappresentata da Novaziano, negava la possibilità di riammettere i lapsi nella comunione ecclesiale; dall’altro, l’indirizzo moderato, sostenuto da Cipriano di Cartagine nel De lapsis (ca. 251) e recepito dal Concilio di Cartagine del 251, ammetteva la riconciliazione previa congrua penitenza pubblica.

La questione dei lapsi costituisce il primo contesto storico-sistematico nel quale la Chiesa elabora una risposta ordinamentale al fenomeno dell’abbandono della fede, distinguendo tra apostasia formale e comportamenti esteriori posti in essere sotto coercizione. Tale distinzione anticipa, in nuce, la successiva elaborazione dell’elemento soggettivo del delitto.

Nozione ed elementi costitutivi

La nozione normativa di apostasia è contenuta nel can. 751 CIC 1983, il quale distingue le tre fattispecie affini di eresia, apostasia e scisma. In particolare, l’apostasia viene definita come «fidei christianae ex toto repudiatio», vale a dire il ripudio totale della fede cristiana, consistente nel disconoscimento integrale della fede ovvero nel rigetto di una verità tale da compromettere radicalmente la professione della fede nel Dio Uno e Trino [1]. Il repudium fidei costituisce pertanto l’elemento oggettivo (actus reus) del delitto.

La fattispecie può perfezionarsi tanto mediante l’adesione consapevole ed effettiva a una religione incompatibile con la fede cristiana, quanto attraverso un formale atto di abbandono della Chiesa cattolica. Viceversa, il mero passaggio a una confessione cristiana non cattolica — pur determinando la perdita della piena comunione ecclesiale ai sensi del can. 205 CIC — non integra, di per sé, gli estremi del delitto di apostasia [2]. Con riferimento all’atto formale di defezione, il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi ha precisato che esso richiede cumulativamente: a) una decisione interna di abbandonare la Chiesa cattolica; b) la manifestazione esterna di tale volontà; c) la ricezione della dichiarazione da parte dell’autorità ecclesiastica competente [3].

Sotto il profilo soggettivo, il delitto può essere commesso esclusivamente da un soggetto battezzato nella Chiesa cattolica o in essa successivamente accolto; si tratta pertanto di un delictum proprium, non configurabile nei confronti di chi non sia mai appartenuto alla Chiesa cattolica [4].

Quanto all’elemento psicologico, si tratta di una fattispecie che richiede – come chiarito dal cardinal Roberti – un dolus perfectus, cioè una volontà effettiva e deliberata di rinnegare la fede. Non è pertanto sufficiente un mero abbandono pratico della religione dovuto a negligenza, disinteresse o altre circostanze di fatto, essendo necessario un autentico atto volontario di ripudio. In tale prospettiva, sebbene il requisito della pertinacia sia espressamente previsto dal can. 751 per l’eresia e non nominalmente per l’apostasia, la dottrina ritiene generalmente che anche quest’ultima presupponga una decisione stabile, consapevole e non equivoca, incompatibile con comportamenti transitori, ambigui o privi di piena deliberazione.

La sanzione canonica e la competenza

Il can. 1364 §1 CIC dispone che l’apostata, al pari dell’eretico e dello scismatico, incorra nella scomunica latae sententiae, ossia in una censura che si produce ipso iure al momento stesso della consumazione del delitto. Il medesimo can. 1364 §1 richiama inoltre il disposto del can. 194 §1, n. 2 CIC, in forza del quale il soggetto che abbia pubblicamente abbandonato la fede cattolica viene ipso facto rimosso dall’ufficio ecclesiastico eventualmente ricoperto. Qualora il reo sia un chierico, possono altresì essere inflitte le pene espiatorie previste dal can. 1336 §1, nn. 2-4 CIC, tra le quali possono rientrare la privazione di uffici, incarichi, facoltà, diritti o privilegi ecclesiastici. Nei casi di particolare gravità, soprattutto ove ricorrano scandalo grave o persistente contumacia, l’autorità competente può altresì irrogare ulteriori pene, fino alla dimissione dallo stato clericale.

Quanto al profilo procedurale, la competenza a trattare in prima istanza i delitti contro la fede appartiene ordinariamente all’Ordinario o al Gerarca competente, i quali possono procedere sia mediante processo giudiziale sia mediante procedimento amministrativo. Ai medesimi soggetti compete altresì, nel foro esterno, la remissione della scomunica latae sententiae, purché non sia intervenuta riserva alla Sede Apostolica.

La competenza del Dicastero per la Dottrina della Fede non assume, in via ordinaria, carattere esclusivo nella fase di cognizione di primo grado. Essa sorge principalmente nella fase impugnatoria, ossia in caso di appello o ricorso contro la decisione adottata dall’Ordinario o dal Gerarca. Resta salva, tuttavia, salvo tuttavia la possibilità di deferire direttamente il caso il Romano pontefice ex art. 26 SST.

Note

[1] A. Calabrese, Diritto penale canonico, LEV, Città del Vaticano, 2006, p. 250.

[2] C. Papale, I delitti riservati al Dicastero per la Dottrina della Fede. Commento teorico-pratico, Libreria Sole Editrice, Roma, 2026, pp. 14-15; D. Cito – V. De Paolis, Le sanzioni nella Chiesa. Commento al codice di diritto canonico. Libro VI, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2001, p. 292.

[3] Pontificio Consiglio Per i Testi Legislativi, Litterae circulares missae omnibus Conferentiis episcopalibus, in Communicationes, 38 (2006), pp. 170-172.

[4] M. Ferrante, Il delitto di apostasia alla luce del Motu Proprio Omnium in mentem, in Aa.Vv., Questioni attuali di diritto penale canonico, LEV, Città del Vaticano, 2012, p. 233.

 

“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”

(S. Giovanni Paolo II)

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Fabiola Lacagnina

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