Il colonnato del Bernini in piazza San Pietro, immagine di Tama66 tratta da Pixabay
Il ricovero di Papa Leone XIV al Policlinico Gemelli il 13 ottobre 2026, ha indotto a parlare, talora promiscuamente, di Sede vacante e di Sede impedita. Il quesito è di qualificazione giuridica: occorre stabilire quali presupposti determinino la seconda fattispecie, quali ne siano le cause, chi governa la Chiesa nel frattempo e se un intervento chirurgico di poche ore possa integrarla.
La norma
Il can. 335 CIC contempla due situazioni distinte, accomunate dalla necessità di preservare la continuità del governo della Chiesa universale: «Sede Romana vacante aut prorsus impedita, nihil innovetur in Ecclesiae regimine: serventur autem leges speciales pro iisdem adiunctis latae». La distinzione tra vacanza e impedimento della Sede romana non attiene alla permanenza dell’ufficio petrino in quanto tale, bensì alla condizione giuridica del suo titolare e alla possibilità di esercitarne le funzioni.
Nella Sede vacante, l’ufficio del Romano Pontefice è privo del proprio titolare, in conseguenza della morte o di una valida rinuncia QUI. Quest’ultima, ai sensi del can. 332 § 2, richiede, per la validità, che sia compiuta liberamente e debitamente manifestata, senza necessità di accettazione. La vacanza non comporta, pertanto, l’estinzione dell’ufficio petrino, che, secondo il can. 331, permane nella Chiesa e deve essere trasmesso ai successori. Determina, piuttosto, la cessazione della titolarità pontificia in capo al precedente titolare e apre la fase nella quale si procede all’elezione del successore secondo la legislazione speciale.
Diversa è l’ipotesi della Sede Romana prorsus impedita: il Romano Pontefice conserva la titolarità dell’ufficio, ma una condizione impeditiva può rendergli impossibile l’esercizio del munus. La distinzione è dunque tra vacanza della titolarità e impedimento nell’esercizio dell’ufficio, senza che quest’ultimo determini, di per sé, la cessazione del pontificato. Il can. 331 attribuisce al Romano Pontefice, in forza del suo ufficio, la potestà ordinaria suprema, piena, immediata e universale sulla Chiesa. Tale previsione, tuttavia, non risolve il problema dell’effettiva impossibilità materiale o psichica di esercitarla, né individua le modalità con cui accertare giuridicamente una situazione di impedimento.
Proprio su questo punto emerge la differenza rispetto alla sede episcopale diocesana. Il can. 412 considera impedita la sede quando il Vescovo diocesano sia totalmente impossibilitato a esercitare l’ufficio pastorale nella diocesi, per prigionia, confino, esilio o inabilità, senza poter comunicare neppure per litteras. I cann. 413-415 disciplinano inoltre la continuità del governo e individuano i soggetti chiamati a intervenire. Tale disciplina costituisce un termine di confronto sistematico, ma non può essere automaticamente trasposta alla Sede romana: per quest’ultima, il can. 335 si limita a richiamare il principio del nihil innovetur e a rinviare alle leggi speciali, senza definire i presupposti dell’impedimento, le modalità del suo accertamento o l’autorità competente a provvedere.
Il rinvio alle leggi speciali ha trovato attuazione per la vacanza della Sede Apostolica mediante la Costituzione apostolica Universi Dominici gregis e i successivi interventi modificativi [1]. Non risulta invece promulgata una disciplina speciale organica della Sede romana totalmente impedita. La dottrina ha pertanto individuato una lacuna normativa, relativa tanto all’impedimento temporaneo quanto, soprattutto, all’ipotesi di un’incapacità totale, certa e irreversibile del Romano Pontefice [2].
Il criterio discretivo non può dunque essere identificato nella sola gravità delle condizioni cliniche, né nella mera impossibilità momentanea di compiere personalmente un atto. Occorre interrogarsi sulla sussistenza di un impedimento totale giuridicamente rilevante, fermo restando che il can. 335 non ne specifica analiticamente i requisiti. L’avverbio prorsus indica una condizione di impedimento totale. Il confronto con il can. 412 può contribuire a precisarne in via interpretativa la portata, ma non consente di affermare, senza ulteriori argomentazioni, che ogni requisito previsto per la sede diocesana costituisca anche una condizione normativa espressa per la Sede romana.
Le cause dell’impedimento
Il can. 412 CIC individua alcune cause dell’impedimento della sede episcopale — prigionia, confino, esilio e inabilità — ma non esaurisce, sul piano concettuale, tutte le situazioni suscettibili di determinare un’impossibilità totale di esercitare l’ufficio. Il dato decisivo non è infatti la qualificazione astratta della causa, bensì l’effetto che essa produce sull’esercizio delle funzioni proprie del titolare. In questa prospettiva, la formula quacumque de causa, impiegata dal CCEO al can. 132 § 1 in materia di sede patriarcale impedita, conferma l’assenza di una necessaria tipicità delle cause, pur nel diverso contesto normativo dell’ordinamento orientale [3].
Conviene ordinare le cause secondo l’origine, che ne determina il regime
Cause di origine esterna
Prigionia, confino, esilio, guerra o altre circostanze esterne possono impedire materialmente al Romano Pontefice di esercitare le proprie funzioni. In queste ipotesi, l’impedimento deriva da una condizione che ostacola l’azione del titolare senza necessariamente comprometterne la capacità di intendere, volere e manifestare la propria volontà. La possibilità di comunicare, anche mediante un atto scritto e sottoscritto, assume particolare rilievo nell’interpretazione analogica del can. 412: essa permette di distinguere l’impossibilità materiale di esercitare determinate attività dalla più radicale impossibilità di mantenere una relazione funzionale con gli organi di governo della Chiesa. Non si tratta, tuttavia, di un requisito testualmente formulato dal can. 335, bensì di un criterio interpretativo desunto dalla disciplina della sede episcopale impedita.
Cause di origine personale
L’infermità fisica o psichica può determinare un’inabilità transitoria oppure permanente. Nel primo caso, situazioni quali il coma, l’anestesia generale o una malattia acuta possono impedire, per un periodo limitato, l’esercizio materiale delle funzioni pontificie. Nel secondo, una condizione patologica può compromettere stabilmente, o persino irreversibilmente, la capacità del titolare di esercitare il proprio ufficio. Occorre, tuttavia, distinguere la constatazione clinica dell’incapacità dalla sua qualificazione giuridica. La diagnosi di una patologia, anche grave, non determina automaticamente la Sede impedita: è necessario verificare se la condizione concreta integri l’impossibilità totale richiesta dal can. 335 [4].
Analogamente, la permanenza dell’impedimento sul piano medico non comporta, nell’ordinamento vigente, il venir meno della titolarità pontificia. Il problema diviene particolarmente complesso nell’ipotesi di inhabilitas totale, certa e perpetua, riconducibile nella letteratura canonistica alle categorie di amentia e dementia. In assenza di una disciplina speciale che regoli l’accertamento dell’incapacità e i suoi effetti, de iure condito non è possibile equiparare automaticamente tale condizione alla vacanza della Sede romana. Quest’ultima presuppone infatti una causa giuridicamente idonea a determinare la cessazione della titolarità pontificia, quale la morte o una valida rinuncia ai sensi del can. 332 § 2.
Cause di origine giuridica
Un’ulteriore questione riguarda le ipotesi nelle quali l’impedimento derivi da una condizione giuridica, anziché da una circostanza materiale o da un’infermità. Il can. 415 disciplina il caso del Vescovo diocesano cui sia proibito l’esercizio dell’ufficio a motivo di una pena ecclesiastica, prevedendo l’intervento della Santa Sede. Tale disposizione costituisce un termine di confronto sistematico, ma non può essere direttamente applicata al Romano Pontefice, per il quale manca un’autorità superiore cui attribuire una competenza equivalente. La dottrina ha inoltre discusso le ipotesi di eresia notoria, apostasia e scisma del Romano Pontefice, interrogandosi sulle eventuali conseguenze di tali condotte sulla titolarità o sull’esercizio dell’ufficio.
Si tratta di questioni controverse, che non possono essere presentate come cause di impedimento espressamente disciplinate dal diritto vigente. Il principio prima sedes a nemine iudicatur pone, in particolare, il problema dell’individuazione dell’autorità competente ad accertare la situazione e a determinarne gli effetti giuridici. Anche per tale ragione, le proposte di riforma hanno affrontato con particolare cautela le ipotesi di impedimento riconducibili a una causa giuridica, evitando di attribuire a un organo ecclesiastico una potestà di giudizio sul Romano Pontefice non prevista dall’ordinamento [5].
Chi governa durante l’impedimento
Nessuna norma designa un supplente. Poiché le «leggi speciali» possono provenire solo dal Legislatore supremo, la lacuna è colmabile in via ordinaria soltanto dal Papa stesso, che può designare in anticipo chi eserciti determinate funzioni. La prassi delle lettere preventive di rinuncia mostra un’altra via, che opera però sul titolo e non sul governo. Nel silenzio, il nihil innovetur si traduce in continuità: a differenza della vacanza, in cui i capi dei Dicasteri cessano dall’ufficio [6], qui il Pontefice vive e gli uffici curiali proseguono nell’ambito delle facoltà ordinarie, a cominciare dalla Segreteria di Stato. Controverso è il ruolo del Collegio cardinalizio: poiché la formula del n. 1 di UDG «vel muneribus officii sui fungebatur» presuppone secondo una parte della dottrina la sede piena ma impedita, il Collegio potrebbe deliberare nei soli limiti ivi fissati; altri, invece, lo escludono [6].
Restano in ogni caso preclusi e non delegabili gli atti personalissimi (definizioni ex cathedra, canonizzazioni, scioglimento di matrimoni), sicché un governo meramente conservativo non può protrarsi indefinitamente. Le proposte de iure condendo affidano l’accertamento al Collegio, attivato dal decano o dal camerlengo dopo un tempo senza comunicazioni, e il governo interinale al Collegio stesso o a persone indicate in un elenco redatto dal Papa, sul modello del can. 413 §1.
Un intervento chirurgico di poche ore integra la sede impedita?
La questione deve essere affrontata distinguendo l’incapacità materiale, anche totale, di compiere atti durante una determinata fase clinica dalla sussistenza della fattispecie giuridica contemplata dal can. 335. La distinzione è essenziale, poiché l’impossibilità temporanea di agire non coincide necessariamente con l’impedimento della Sede romana nel senso richiesto dalla norma. Sul piano teorico, l’incapacità totale ma transitoria, come quella indotta dall’anestesia generale, può essere ricondotta alla categoria dell’inhabilitas temporanea. La dottrina ha esaminato espressamente la possibilità che un impedimento provvisorio, derivante da cause fisiche esterne o da un’inabilità personale, possa assumere rilievo ai sensi del can. 335. Non è dunque corretto escludere in astratto la rilevanza di una condizione soltanto perché temporanea, occorre, piuttosto, stabilire se essa presenti i caratteri necessari per integrare la fattispecie giuridica.
Il can. 335 non stabilisce una durata minima dell’impedimento, né prevede che l’incapacità debba protrarsi per un determinato periodo prima di produrre effetti. Il requisito della totalità, espresso dall’avverbio prorsus, deve pertanto essere esaminato autonomamente rispetto alla durata. Quest’ultima può assumere rilievo nella valutazione complessiva della situazione, soprattutto per distinguere una transitoria impossibilità materiale di agire da una condizione che comprometta effettivamente la continuità del governo della Chiesa. Non può, tuttavia, essere trasformata in una soglia temporale non prevista dal legislatore.
La difficoltà interpretativa risiede proprio nell’assenza di una disciplina speciale che definisca i presupposti e gli effetti dell’impedimento della Sede romana. Da un lato, la mera temporanea incapacità di compiere atti non può essere automaticamente identificata con la Sede totalmente impedita, dall’altro, non è possibile sostenere che un impedimento di breve durata sia necessariamente irrilevante soltanto perché gli organi ordinari della Curia possono continuare a svolgere le proprie funzioni. La continuità amministrativa e la capacità personale del titolare di esercitare il munus costituiscono infatti profili distinti.
Nel caso di Papa Leone XIV, l’intervento chirurgico era programmato e annunciato, le udienze erano state annullate fino al 20 ottobre e la celebrazione della Messa del 14 ottobre era stata affidata al cardinale Decano del Collegio cardinalizio Tagle. Tali circostanze attestano l’organizzazione preventiva delle attività pontificie e sono compatibili con la continuità dell’azione degli organi ecclesiastici. La conclusione deve pertanto essere formulata in termini di qualificazione giuridica: sulla base degli elementi disponibili, non risulta dimostrata la sussistenza della fattispecie prevista dal can. 335. Tale conclusione non deriva dall’esistenza di una soglia temporale minima, che il diritto vigente non contempla, ma dall’insufficienza degli elementi disponibili a comprovare un impedimento giuridicamente rilevante.
A maggior ragione, non vi sono elementi per qualificare la situazione come Sede vacante. Il ricovero, l’intervento chirurgico e l’eventuale temporanea incapacità di agire non determinano, di per sé, il venir meno della titolarità pontificia. La vacanza presuppone una causa giuridicamente idonea, quale la morte o una valida rinuncia ai sensi del can. 332 § 2. Neppure le funzioni proprie del decano del Collegio cardinalizio connesse alla vacanza, in particolare quelle relative alla convocazione del conclave, possono essere attivate per il solo fatto che il Romano Pontefice sia ricoverato o temporaneamente incapace di esercitare talune funzioni.
A Sua Santità, con filiale devozione, l’augurio di una pronta e piena guarigione.
Dominus conservet eum et vivificet eum.
Note
[1] Invero anche mediante costituzioni apostoliche pregresse come: Vacante Sede Apostolica, promulgata da Papa Pio X il 25 dicembre 1904; Vacantis Apostolicae Sedis, promulgata da Papa Pio XII l’8 dicembre 1945; la lettera apostolica in forma di motu proprio Ingravescentem Aetatem, promulgata da Papa Paolo VI il 21 novembre 1970; la costituzione apostolica Romano Pontefice Eligendo, promulgata da Papa Paolo VI il 1° ottobre 1975. Papa Benedetto XVI è poi intervenuto sul tema con due lettere apostoliche in forma di motu proprio: De Aliquibus Mutationibus dell’11 giugno 2007 e Normas Nonnullas del 22 febbraio 2013.
[2] Sulla lacuna S. Berlingò, Laguna de ley, in Diccionario general de derecho canónico, IV, 2012, p. 945; G. Boni, Una proposta di legge, frutto della collaborazione della scienza canonistica, sulla sede romana totalmente impedita e la rinuncia del papa, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, n. 14/2021, p. 8 e ss.
[3] Sul carattere non tassativo delle cause dell’impedimento G. Boni, Una proposta di legge, p. 20; A. Codeluppi, Sede impedita. Studio in particolare riferimento alla Sede Romana, Roma, 2016, p. 144 e ss.
[4] A. Viana, Posible regulación de la Sede Apostólica impedida, in Ius Canonicum, 53 (2013), p. 555.
[5] Sul tema anche A. Viana, La Sede Apostolica impedita per la malattia del Papa, in Ius quia iustum. Festschrift für Helmuth Pree, Berlin, 2015.
[6] UDG, n. 14 (cessazione, durante la vacanza, dei capi dei dicasteri della Curia romana, salve le eccezioni ivi previste).
[7] M.F. Pompedda, Commento alla Constitutio Apostolica de Sede Apostolica vacante, in Commento alla Pastor Bonus, LEV 2003, p. 309, e Codeluppi, cit., pp. 263 e 269, nel senso indicato; in senso diverso J. Miñambres, Sede Apostólica vacante e impedida, in Diccionario general de derecho canónico, VII, pp. 213-214, e E. Molano, Comentario al can. 335, in Comentario exegético al CIC, II/1, Pamplona 2002, p. 588; G. Boni, Una proposta di legge, p. 19.
“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”
(S. Giovanni Paolo II)
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