I delicta contra fidem: lo scisma

Francisco Rizi, Auto-da-fé en la plaza mayor de Madrid, olio su tela, 1863, museo del Prado, Madrid, Spagna

Origini

Il termine scisma deriva dal greco σχίσμα e indica originariamente una “divisione” o “separazione”. Nella tradizione ecclesiale il concetto compare già nella letteratura antica per indicare la rottura dell’unità della Chiesa. In particolare, i Padri della Chiesa ricorrono a tale categoria per distinguere le divisioni ecclesiali derivanti da dissensi di natura disciplinare o gerarchica da quelle originate da errori dottrinali.

Già nel pensiero patristico si delinea, infatti, la distinzione tra eresia e scisma. Autori quali San Girolamo e San Tommaso d’Aquino evidenziano come l’eresia attenga propriamente all’errore in materia di fede, mentre lo scisma riguardi primariamente la frattura della comunione ecclesiale e il rifiuto della sottomissione alla legittima autorità della Chiesa.

Nel corso della storia della Chiesa il fenomeno dello scisma si è manifestato in diversi contesti. Sul piano storico si possono ricordare, in particolare, lo scisma d’Oriente (detto anche greco o bizantino), ossia la separazione verificatasi nel 1054 tra la Chiesa romana di lingua e rito latino e il Patriarcato di Costantinopoli, maturata nel contesto di tensioni tra il patriarca e il papa Leone IX. Un altro evento di particolare rilievo è rappresentato dallo scisma d’Occidente, o grande scisma, originatosi nel 1378 in seguito all’elezione di papa Urbano VI, cui una parte dei cardinali contrappose l’antipapa Clemente VII. Tale divisione si concluse formalmente con il Concilio di Costanza (1414-1418) e con l’elezione di Martino V nel 1417, che ricondusse definitivamente la sede pontificia a Roma.

Eventi di tale portata contribuirono in modo significativo allo sviluppo della riflessione ecclesiologica sull’unità della Chiesa e sul primato del Romano Pontefice, elementi che costituiscono tuttora il fondamento teologico-giuridico della configurazione canonica del delitto di scisma.

Nozione ed elementi costitutivi

Per comprendere adeguatamente la nozione di scisma è necessario fare riferimento alla disciplina canonica che tutela l’integrità della fede e dell’unità ecclesiale. In particolare, la definizione giuridica si rinviene nel Codex Iuris Canonici, all’interno del Libro III dedicato alla funzione di insegnare della Chiesa (munus docendi). Il can. 751, recependo la tradizione teologica e canonistica, definisce lo scisma come «subiectionis Summo Pontifici aut communionis cum Ecclesiae membris eidem subditis detrectatio».

La norma colloca lo scisma accanto ad altre due fattispecie fondamentali — eresia e apostasia —considerate delitti contro la fede. Tuttavia, a differenza di queste ultime, lo scisma non consiste direttamente nella negazione di una qualche verità o di rifiuto totale della fede. L’elemento costitutivo della fattispecie è piuttosto il rifiuto della sottomissione al Romano Pontefice o il rifiuto della comunione con i membri della Chiesa a lui soggetti. Ne consegue che lo scisma si configura primariamente come una frattura della comunione ecclesiale e dell’unità di governo della Chiesa, piuttosto che come un errore dottrinale in senso stretto.

Due forme di manifestarsi

La dottrina canonistica classica — in particolare quella elaborata da Francisco Suárez — individua due forme tipiche attraverso cui tale condotta può manifestarsi. La prima consiste nel rifiuto della sottomissione al Romano Pontefice in quanto tale. Tale rifiuto si realizza, ad esempio, quando un soggetto si comporta di fatto come se il Papa non fosse il capo della Chiesa, anche senza formulare una esplicita negazione dottrinale — circostanza che configurerebbe piuttosto l’eresia. Nei casi più estremi, ciò può tradursi in atti quali la convocazione di un concilio senza l’autorità pontificia, l’elezione di un antipapa o la contestazione temeraria della legittimità dell’elezione del Pontefice. La seconda modalità consiste nel rifiuto della comunione con i membri della Chiesa soggetti al Romano Pontefice. Tale rifiuto può manifestarsi, ad esempio, nella volontà di non ricevere i sacramenti da parte di ministri in comunione con il Papa o nel rifiuto di partecipare alla medesima comunione ecclesiale [1].

Il delitto di scisma incide direttamente sull’unità della Chiesa e, indirettamente, su una verità dogmatica fondamentale: quella che riconosce la piena potestà del Romano Pontefice su tutta la Chiesa universale in quanto Vicario di Cristo, come affermato dal can. 331 del Codice.

Il principio di comunione ecclesiale si esprime, infatti, attraverso i vincoli che uniscono tutti i fedeli nel corpo mistico della Chiesa. In tal senso, il can. 205 stabilisce che sono in piena comunione con la Chiesa cattolica quei battezzati che sono congiunti a Cristo nella sua compagine visibile, ossia mediante i vincoli della professione di fede, dei sacramenti e del governo ecclesiastico. La rottura del vincolo del governo ecclesiastico comporta, pertanto, una lesione dell’unità della Chiesa e genera divisione tra i suoi membri

Configurazione del delitto e la sanzione canonica

Occorre tuttavia precisare che non ogni forma di dissenso o di disobbedienza integra il delitto di scisma. Affinché la fattispecie si realizzi è necessario che la condotta esprima una vera e propria rottura della comunione gerarchica con il Romano Pontefice o con la Chiesa universale. Ne consegue che la semplice contestazione di decisioni disciplinari o pastorali del Papa non è sufficiente a configurare il delitto. Per configurare il delitto devono concorrere due condizioni essenziali: in primo luogo, è richiesto un atto interiore mediante il quale il soggetto condivida liberamente e consapevolmente il nucleo sostanziale dello scisma, in modo tale che tale scelta prevalga sull’obbedienza dovuta al Romano Pontefice. In secondo luogo, tale decisione deve manifestarsi anche esteriormente, ad esempio attraverso la partecipazione esclusiva alle funzioni ecclesiali di natura scismatica e la contestuale mancata partecipazione alle celebrazioni e alle attività liturgiche della Chiesa cattolica.

La gravità dei delicta contra fidem è confermata dalle sanzioni penali previste dal can. 1364: «§ 1. L’apostata, l’eretico e lo scismatico incorrono nella scomunica latae sententiae, fermo restando il disposto del can. 194, § 1, n. 2; inoltre può essere punito con le pene di cui nel can. 1336, § 2-4. §2. Se lo richieda la prolungata contumacia o la gravità dello scandalo, possono essere aggiunte altre pene, non esclusa la dimissione dallo stato clericale».

La pena della scomunica

La norma prevede dunque che, nei casi di apostasia, eresia e scisma, il reo incorra nella pena della scomunica latae sententiae. Ciò significa che la pena scatta automaticamente nel momento stesso in cui il delitto è commesso, senza necessità di una previa dichiarazione dell’autorità ecclesiastica. La scomunica latae sententiae ha origine, nella maggior parte dei casi, nel foro interno, poiché normalmente è il soggetto stesso a essere consapevole di aver posto in essere una condotta che comporta l’incorrere nella pena. Tuttavia, tale censura può assumere rilievo anche nel foro esterno e diventare, quindi, pubblica. Ciò può avvenire mediante una dichiarazione formale della pena da parte dell’autorità ecclesiastica competente o del giudice, nell’ambito di un accertamento. In altri casi, la pubblicità della pena può intervenire anche senza la celebrazione di un processo, qualora vi sia certezza dei fatti — ad esempio quando il soggetto sia stato previamente ammonito o destinatario di un precetto penale — consentendo all’autorità di rendere pubblica la censura mediante una dichiarazione formale. [2]

La scomunica rappresenta la censura più grave prevista dall’ordinamento canonico, in quanto comporta una rilevante limitazione della partecipazione del fedele alla vita ecclesiale. Il can. 1331 del Codice stabilisce infatti che allo scomunicato è fatto divieto:

  1. di celebrare il Sacrificio dell’Eucaristia e gli altri sacramenti;
  2. di ricevere i sacramenti;
  3. di amministrare i sacramenti e di celebrare le altre cerimonie del culto liturgico;
  4. di partecipare attivamente alle celebrazioni liturgiche (ad esempio come lettore, padrino, accolito, ecc.);
  5. di esercitare uffici, incarichi, ministeri o funzioni ecclesiastiche;
  6. di porre atti di governo ecclesiastico.

La scomunica, pertanto, comporta una sostanziale esclusione dalla piena comunione ecclesiale, con la conseguente impossibilità di ricevere i sacramenti o di esercitare funzioni nella Chiesa finché la censura non venga validamente rimessa dall’autorità competente. Tuttavia, con riferimento al divieto di ricevere i sacramenti, l’ordinamento canonico prevede alcune eccezioni. La prima concerne le situazioni di pericolo di morte: in tali circostanze, qualsiasi sacerdote può validamente e lecitamente assolvere il penitente da ogni peccato e da qualsiasi censura, secondo quanto disposto dal can. 976 del Codice. La seconda riguarda il diritto naturale al matrimonio. Il can. 1071, §1, 5° stabilisce infatti che, di regola, l’assistenza al matrimonio di una persona colpita da censura richiede la licenza dell’Ordinario del luogo; tuttavia, in caso di necessità tale licenza non è richiesta ad validitatem, con la conseguenza che il teste qualificato può comunque assistere validamente alla celebrazione del matrimonio dello scomunicato

La riserva del delitto al Dicastero per la Dottrina della Fede

Per quanto riguarda la competenza, i delitti di apostasia, eresia e scisma rientrano tra quelli riservati alla competenza del Dicastero per la Dottrina della Fede. Tale riserva è stabilita dal motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela del 30 aprile 2001 e dalle successive modifiche normative. La ratio di tale competenza risiede nella missione propria del Dicastero, che consiste nel promuovere e tutelare la dottrina della fede e della morale in tutta la Chiesa. Già la costituzione apostolica Pastor Bonus, all’art. 48, stabiliva, infatti, che alla Congregazione per la Dottrina della Fede spetta «promuovere e tutelare la dottrina sulla fede e sui costumi in tutto l’orbe cattolico», attribuendole pertanto la competenza su tutto ciò che in qualsiasi modo tocca tale materia.

Secondo quanto previsto dall’art. 2 delle Normae de delictis reservatis, tuttavia, l’istruzione della causa non è necessariamente riservata sin dall’inizio al Dicastero. In prima istanza, infatti, spetta all’Ordinario o al Gerarca competente procedere secondo il diritto, sia mediante processo giudiziale sia mediante procedimento amministrativo extragiudiziale per decreto, fermo restando il diritto delle parti di proporre appello o ricorso al Dicastero per la Dottrina della Fede. Ne consegue che, a differenza di quanto avviene per altri delitti riservati — in particolare i cosiddetti “delicta graviora” — nei casi di apostasia, eresia e scisma il Dicastero interviene normalmente in seconda istanza, esercitando la propria funzione di controllo e di giudizio definitivo in materia che incide direttamente sull’integrità della fede e sull’unità della Chiesa.

Note

[1] F. SUAREZ, De caritate, Disp. XII, sec. I, n. 2.

[2] DICASTERO PER I TESTI LEGISLATIVI, Le sanzioni penali nella Chiesa. Sussidio applicativo del Libro VI del Codice di Diritto Canonico, p. 58.

 

“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”

(S. Giovanni Paolo II)

 

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Fabiola Lacagnina

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