I delicta contra fidem: l’eresia

Sacerdote con turibolo (di Teope1, tratta da Pixabay).

Origini

Il termine eresia deriva dal greco αἵρεσις, derivato a sua volta dal verbo αἱρέω che significa prendere ma anche scegliere. Il termine è assente nei Vangeli ma compare negli Atti degli Apostoli per individuare le varie scuole e nelle Lettere, dove inizia ad assumere connotati negativi, indicando la divisione e la condanna sebbene non esista ancora una costruzione giuridica del fenomeno. La reazione della Chiesa è essenzialmente disciplinare e spirituale: l’autorità dei vescovi si esercita attraverso l’esclusione dalla comunione ecclesiale. Non si può ancora parlare di “delitto” in senso tecnico-canonistico.

Un passaggio decisivo avviene nel IV secolo con la progressiva integrazione tra Chiesa e Impero romano. Nel Codice di Teodosio prima e in quello Giustiniano poi, diverse erano le costituzioni che si preoccupavano di reprimere l’eresia e punire gli eretici [1]. Le pene colpivano chi professava le dottrine eterodosse e consistevano in ammende e nella confisca dei beni di tutti gli eredi eretici, fatti salvi quelli ortodossi. La confisca dei beni si poteva estendere fino al secondo grado di parentela, per linea diretta e indiretta, ascendente e discendente. A queste pene si potevano aggiungere incapacità giuridiche, l’esilio, la deportazione e in ultima ratio la morte.

Divenuto il cristianesimo religione di Stato da Teodosio in poi, con l’editto di Tessalonica del 380 d.C., gli eretici furono accusati di crimine di lesa maestà per la mancanza del rispetto tributato dai cittadini alla religione cristiana [2]. Il crimine di lesa maestà, però non fu una novità adottata dalla legislazione basso-imperiale: era stato infatti usato in epoca repubblicana e puniva tutti coloro che offendevano e arrecavano danno alla dignità e alla struttura dello Stato, come i traditori. La svolta si ebbe nel 407 d.C., quando gli imperatori Onorio, Arcadio e Teodosio II dichiararono per la prima volta, con la legge Manichaeos, l’eresia un crimen publicum, collegandola al crimen laesae maiestatis e sancendo così che tutte le offese arrecate alla religione cristiana ricadevano sull’intera comunità. Le decisioni dei Concili definiscono i contenuti dell’ortodossia, mentre l’autorità civile inizia a intervenire contro le dottrine ritenute eretiche.

La svolta si verifica nel XII e XIII secolo con la nascita della scienza canonistica. Il Decretum Gratiani rappresenta il primo grande tentativo di sistemazione del diritto della Chiesa e consente di inquadrare l’eresia come delitto contro la fede all’interno di un ordine giuridico coerente. Successivamente, le decretali raccolte nel Liber Extra sotto Gregorio IX precisano ulteriormente la disciplina.

Nozione ed elementi costitutivi

L’attuale canone 751 definisce l’eresia come «l’ostinata negazione, dopo aver ricevuto il battesimo, di una qualche verità che si deve credere per fede divina e cattolica, o il dubbio ostinato su di essa».

Tanto la negazione quanto il dubbio devono rivestire il carattere della pertinacia, intesa quale adesione consapevole, volontaria e ostinata all’errore, dalla quale il soggetto non intende recedere, sicché il dubbio ereticale si configura in capo a colui che, con piena avvertenza, sospende l’assenso dovuto alla verità rivelata. Tale definizione, elaborata dalla dottrina canonistica medievale e recepita nelle successive codificazioni, consente di individuare gli elementi costitutivi della fattispecie nel soggetto (necessariamente battezzato) nell’oggetto (costituito da una verità de fide divina et catholica) e nell’elemento soggettivo della pertinacia (quale volontà ostinata e cosciente di aderire all’errore). In termini sostanzialmente coincidenti si esprime il CCEO al can. 1436 § 1, a conferma dell’intento del Legislatore di armonizzare le due codificazioni in materia di delicta contra fidem, ferma restando la possibilità che il peculiare contesto ecclesiologico delle Chiese orientali incida sul piano interpretativo-applicativo senza alterare la struttura definitoria della fattispecie.

La verità che deve essere negata o posta in dubbio deve essere «da credere per fede divina e cattolica», ossia appartenente al primo grado dell’adesione dottrinale di cui al can. 750 § 1 CIC. Sono tali le verità contenute nella Parola di Dio scritta o tramandata e proposte dal Magistero della Chiesa, solennemente o con l’atto magisteriale ordinario e universale, come divinamente rivelate.

Deve pertanto distinguersi tra verità semplicemente rivelate, le quali, in assenza di intervento definitorio del Magistero, si qualificano come di fede divina, e verità proposte come divinamente rivelate dalla Chiesa, che assumono la qualificazione di fede divina e cattolica e si identificano con i dogmi, esigendo l’assenso di fede teologale. Ne consegue, sul piano teologico-giuridico, l’obbligo per tutti i fedeli di evitare qualsiasi dottrina contraria a tali verità, in quanto insieme divine, perché contenute nella rivelazione, e cattoliche, perché proposte come tali dal Magistero, con la conseguenza che all’infallibilitas in docendo del Magistero corrisponde l’infallibilitas in credendo del Popolo di Dio [3].

L’elemento della pertinacia costituisce il profilo più delicato sotto il profilo dogmatico e probatorio, essendo comunemente definito dalla dottrina come uno stato psicologico di ostinazione volontaria e cosciente nel rifiuto della verità rivelata, che presuppone la consapevolezza, in capo al soggetto, del carattere vincolante dell’insegnamento ecclesiale circa la verità negata. Ne resta pertanto esclusa la configurabilità dell’eresia formale in presenza di ignoranza invincibile, errore in buona fede o dubbio meramente speculativo, ipotesi nelle quali potrà al più ravvisarsi un errore teologico suscettibile di correzione in sede pastorale, ma non un delitto canonico in senso proprio. Tale elemento soggettivo si rivela altresì il più complesso da accertare in sede processuale, segnatamente nei casi in cui il soggetto, quale ad esempio un teologo, sostenga posizioni divergenti dal Magistero nell’ambito dell’esercizio della ricerca scientifica, rendendosi necessario un attento scrutinio circa la sussistenza della coscienza e della volontà pertinace richieste dalla fattispecie.

Configurazione del delitto e la sanzione canonica

Il delitto di eresia nel diritto canonico vigente si configura quale fattispecie complessa, la cui integrazione richiede l’accertamento rigoroso tanto dell’elemento oggettivo — consistente nella negazione o nel dubbio circa una verità de fide divina et catholica — quanto dell’elemento soggettivo della pertinacia, entrambi di non agevole verificazione in sede processuale. In via preliminare, deve rilevarsi che, ai sensi dei principi generali del diritto penale canonico della Chiesa Latina, il delitto è imputabile al reo solo qualora sia commesso con dolo o, nei casi espressamente previsti, con colpa grave. Tuttavia, in materia di eresia, la struttura stessa della fattispecie, che esige la pertinacia, rende di fatto necessario il dolo, non risultando configurabile un’eresia formale in assenza di una volontaria e consapevole adesione all’errore.

Particolari difficoltà si pongono con riferimento proprio alla prova della pertinacia, la quale non può essere oggetto di presunzione, ma deve emergere da elementi concreti e positivi idonei a dimostrare il rifiuto ostinato dell’insegnamento ecclesiastico. In tal senso, assume rilievo decisivo la previa ammonizione canonica o comunque un intervento dell’autorità competente volto a richiamare il soggetto all’ortodossia, rispetto a cui possa successivamente valutarsi l’eventuale persistenza dell’errore. Ne consegue che la mera pubblicazione o diffusione di tesi teologiche ritenute erronee o eterodosse non integra, di per sé, il delitto di eresia in senso proprio, ove difetti la prova che il soggetto, reso edotto del contrasto con il Magistero, abbia nondimeno perseverato in modo deliberato e pertinace nel rifiuto della verità proposta come divinamente rivelata.

La prassi applicativa, maturata anche attraverso l’esperienza della competente autorità dottrinale, ha progressivamente privilegiato un approccio prudenziale e graduale, volto a distinguere l’errore teologico dalla vera e propria eresia. In tale prospettiva, pur in assenza di una formale tipizzazione normativa, si è affermata una modalità procedurale di natura dialogica, che trova fondamento nei nn. 30–31 dell’Istruzione Donum Veritatis della Congregazione per la Dottrina della Fede [4]. In tali disposizioni si prevede che il teologo, qualora incontri difficoltà nell’aderire a un insegnamento magisteriale, si rivolga anzitutto all’autorità competente esponendo le proprie obiezioni in spirito ecclesiale, evitando il ricorso a forme di pressione esterna e mantenendo un atteggiamento di disponibilità al chiarimento e alla revisione delle proprie posizioni. Su tale base, la prassi ha sviluppato un modello operativo che privilegia, nella fase preliminare, il confronto riservato e il chiarimento dottrinale, prima dell’eventuale instaurazione di un procedimento formale.

La particolare gravità dei delicta contra fidem trova conferma nel regime sanzionatorio delineato dal can. 1364 CIC, il quale dispone: «§ 1. L’apostata, l’eretico e lo scismatico incorrono nella scomunica latae sententiae, fermo restando il disposto del can. 194, § 1, n. 2; inoltre può essere punito con le pene di cui nel can. 1336, § 2-4. § 2. Se lo richieda la prolungata contumacia o la gravità dello scandalo, possono essere aggiunte altre pene, non esclusa la dimissione dallo stato clericale». La disposizione configura, pertanto, una sanzione automatica, che si produce ipso iure al momento stesso della consumazione del delitto, senza necessità di previa dichiarazione da parte dell’autorità ecclesiastica, ferma restando la possibilità di ulteriori pene in presenza di circostanze aggravanti quali la contumacia o lo scandalo.

Come già evidenziato nel precedente contributo, al quale si rinvia per un inquadramento sistematico della materia, le fattispecie di apostasia, eresia e scisma rientrano tra i delitti riservati alla competenza del Dicastero per la Dottrina della Fede, a conferma della loro centralità nella tutela dell’integrità della fede e della comunione ecclesiale.

Bibliografia

[1] Cfr. R. MACERATINI, Ricerche sullo status giuridico dell’eretico nel diritto romano-cristiano e nel diritto canonico classico (da Graziano ad Uguccione), Padova, 1994, pp. 51-52.

[2] Cfr. C. FERRINI, Diritto penale romano. Esposizione storica e dottrinale, in “Studia Juridica”, vol. LXXXI (1976), pp. 143-144.

[3] Cfr. CONCILIUM OECUMENICUM VATICANUM II, Constitutio dogmatica de Ecclesia: Lumen gentium, in AAS, vol. LVII (1965), pp. 17-18, n. 12; CONCILIUM OECUMENICUM VATICANUM II, Constitutio dogmatica de Divina Revelatione: Dei Verbum, in AAS, vol. LVIII (1966), p. 822, n. 10.

[4] Cfr. CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Instructio de ecclesiali theologi vocatione: Donum Veritatis, in AAS, vol. LXXXII (1990), pp. 1550-1570.

“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”

(S. Giovanni Paolo II)

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Fabiola Lacagnina

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