Il favor conciliationis nel diritto matrimoniale canonico (1° pt.)

conciliazione
Claude Monet, i papaveri, olio su tela, 1873, Museé d’Orsay, Parigi

La conciliazione nella Chiesa e nel processo di nullità matrimoniale

La Chiesa cattolica, a motivo della sua realtà ontologica-spirituale e secolare nel corso dei secoli si è dotata di una struttura e veste giuridica con degli strumenti normativi che le consentano da un lato di svolgere la propria missione nel mondo e dall’altro tutelare chi chiede protezione per i propri diritti soggettivi. Pertanto, in virtù della duplice natura della Chiesa le previsioni normative del Codex Iuris Canonici si propongono di «contribuire non solo alla pacifica convivenza tra i suoi consociati (che sono i fedeli, cioè tutti i battezzati), ma anche e, soprattutto, alla realizzazione della loro salvezza spirituale (c.d. “salus animarum”)» [1].

Alla luce del rapporto tra diritto e uomo della funzione salvifica della giustizia nella Chiesa per una sua retta amministrazione, da non intendersi come una semplice e mera applicazione della norma, il Legislatore universale dinnanzi a liti giudiziali, in ragione del principio evangelico del passo di Matteo 18, 15-17, ha previsto un principio generale di riconciliazione mediante il can. 1446 con il quale si prescrive che tutti i fedeli (chiamati ad essere sempre custodi della comunione ecclesiale) [2], cosi come i Vescovi e i giudici, devono impegnarsi assiduamente, salva la giustizia, perché nel popolo di Dio siano evitate, per quanto è possibile liti e si compongano al più presto pacificamente.

Pertanto, questa norma promulgata nel CIC del 1983 al Libro VII De Processibus, parte I, titolo III, cap. I, evidenzia un fatto ossia la convinzione che nell’ordinamento canonico una giustizia meramente distributiva non è sufficiente ma risulta essenziale il richiamo alla carità, dovendo «mettere a disposizione degli altri anche quello che in giustizia appartiene» [3]. La Chiesa, poi, dinnanzi a diverse situazioni di contese si è dovuta dotare di strumenti atti a garantire e attuare una giustizia concreta costituendo uno strumento processuale con norme particolari e il ricorso ad altre vie alternative per la soluzione di liti, in quanto non sempre il processo può essere uno strumento necessario e ineludibile per l’attuazione della giustizia.

La conciliazione nelle cause di nullità matrimoniale

Tuttavia, in riferimento alle cause matrimoniali canoniche, sia di nullità che di separazione (cfr. cann. 1151-1154), il Legislatore, consapevole del carattere indisponibile del bene oggetto di eventuali controversie, avendo a cuore eventuali patologie dei matrimoni, anche di quelli sorti in modo valido, ha stabilito l’impegno dell’Ordinario del luogo o del giudice ad utilizzare tutti i metodi dettati dalla sollecitudine pastorale (cfr. ad es. can. 1695) per giungere alla riconciliazione dei coniugi, alla convalida del matrimonio e al ristabilimento della convivenza coniugale prima di procedere per una nullità matrimoniale.

A tal riguardo significative appaiono le parole pronunciate recentemente da papa Leone XIV quando ha sottolineato che è molto importante «lo sforzo per favorire la riconciliazione tra i coniugi, anche ricorrendo, quando è possibile, alla convalidazione del matrimonio» [4]. Tuttavia, l’ausilio del favor conciliationis e della mediazione deve essere garantita sia in una fase pre-giudiziale, così come  anche nello svolgimento di un eventuale processo, a norma del can. 1675 e delle previsioni, ancora vigenti, dell’art. 65 dell’Istruzione Dignitas Connubii (DC).

Strumenti conciliativi in ambito di nullità matrimoniale

In seguito alla riforma del processo matrimoniale canonico, realizzata per la Chiesa latina da papa Francesco con la Lettera apostolica in forma di m.p. Mitis Iudex Dominus Iesus (MIDI), il tema di una prassi di prossimità o favor conciliationis è stato meglio valorizzato, andando ad implementare e incrementare da un punto di vista non solo giuridico ma anche pastorale quanto prescritto dalla normativa del processo di nullità canonica (cfr. c. 1490; art. 113 DC), mediante l’azione di una mediazione giuridico-canonica quale strumento di gestione di conflitti in situazioni di crisi coniugali.

A tal riguardo è possibile trovare due luoghi in cui la mediazione (da svolgersi ante litem) può svolgere il suo compito nell’ambito matrimoniale: 1) il nuovo canone 1675 e 2) gli artt. 2-5 delle Regole procedurali (RP) annesse al m.p. MIDI, in cui si parla dell’indagine pregiudiziale o pastorale al processo di nullità.

Il can. 1675: il processo matrimoniale come extrema ratio

Con il can. 1675, che sostituisce il precedente can. 1676 il Legislatore prevede che il giudice possa accettare la causa per la prosecuzione della richiesta di nullità matrimoniale, solo dopo aver accertato che il matrimonio sia irreparabilmente fallito: «Il giudice prima di accettare la causa, deve avere la certezza che il matrimonio sia irreparabilmente fallito, in modo che sia impossibile ristabilire la convivenza coniugale». Leggendo con attenzione questo canone si può notare come rispetto alla precedente formulazione il Legislatore abbia voluto marcare l’impossibilità di ricostruire la comunione coniugale e, perciò, una visione rafforzata del processo matrimoniale come extrema ratio.

Tuttavia, il tono categorico del can. 1675, quando si parla di certezza della constatazione da parte del giudice dell’irreparabilità del coniugio, costituisce un serio invito a considerare un eventuale riconciliazione o convalidazione del matrimonio tra le parti favorendo in tal senso una maggiore attenzione nell’accompagnare le famiglie in crisi con adeguati e capillari servizi di mediazione attraverso anche centri di ascolto specializzati da stabilire nelle diocesi [5], così come auspicato dagli artt. 2-5 delle RP del MIDI e ripresi al n. 244 dell’Esortazione Apostolica post sinodale Amoris laetitia. Il can. 1675 prende atto di un consapevole realismo che consiste nel fatto che essendo molto raro che quando viene adito il giudice, ci sia una concreta speranza di soluzione favorevole al matrimonio e di ripresa della vita comune si limita a dire che il giudice prende atto che il matrimonio è irreparabilmente fallito e che è impossibile ristabilire la vita coniugale.

Questa constatazione del dovere avere da parte del giudice la certezza dell’impossibilità di ristabilire una convivenza coniugale e dell’irreparabilità di un matrimonio fallito richiama l’importanza di una fase preparatoria previa dando spazio a quanto riportato nell’art. 2 RP in cui viene menzionato il nuovo munus consulendi denominato “indagine pregiudiziale o pastorale” che come servizio d’informazione, di consiglio e di mediazione intende mediante un ascolto rispettoso ed empatico (libero da ogni giudizio preconcetto) accompagnare, discernere ed integrare quei fedeli che vivendo crisi, difficoltà o dubitando della validità del proprio matrimonio, desiderano valutare la possibilità di superare tali situazioni sia con un’eventuale riconciliazione coniugale sia con l’accertamento della validità o meno del proprio matrimonio.

Una sinergia tra pastorale e giustizia

Pertanto, la nuova ottica del can. 1675 richiama l’importanza di una sinergia tra dimensione pastorale e dimensione giuridica capace di favorire da un lato la massima vicinanza alle fragilità di coppia e dall’altro fornire a coloro che si rivolgono alle strutture della Chiesa informazioni corrette e adeguate a ricevere celermente risposte chiare alla loro domanda di giustizia [6] mediante un servizio giuridico-pastorale, in cui si sappia coniugare sensibilità ed accompagnamento pastorale con una consulenza canonica competente, superando il doppio limite di un semplice ufficio di consulenza connesso soltanto al tribunale, ma anche quello di un servizio pastorale che non includa una competenza canonistica.

Quest’ultima può essere efficace nel compiere, mediante esperti qualificati, un serio discernimento giuridico che, tenendo conto del carattere indisponibile del sacramento del matrimonio alla volontà o coscienza delle parti, può aiutare i fedeli a fare verità circa la sussistenza del loro coniugio ma anche favorire in primis un eventuale riconciliazione, eventuali forme di convalidazioni previste della norma canonica (cfr. cann. 1156-1165) e nel caso non si potesse giungere a una ripresa della comunione coniugale valutare la presenza di elementi per intraprendere un iter processuale di nullità matrimoniale, aiutando le parti a vivere il processo non come “una tensione tra interessi contrastanti come lo strumento indispensabile per discernere la verità e la giustizia nel caso” [7].

Uno nuovo strumento di mediazione: l’indagine pregiudiziale o pastorale

L’importanza di un servizio di accompagnamento giuridico-pastorale e di mediazione rientra in una delle finalità del MIDI col fine di collaborare ad alleviare la coscienza di fedeli che chiedono verità circa una loro precedente unione coniugale ed accompagnare questi fedeli verso un cammino di grazia [8].

In questo solco si pone l’opportunità di meglio valorizzare, nelle diocesi, l’istituto canonico dell’indagine pregiudiziale o pastorale, introdotto dal MIDI, che come una nuova modalità di mediazione, da svolgersi ad litem, costituisce il luogo ove si può far comprende l’importanza del ricorso a strumenti e tecniche di mediazione a diversi livelli per il bene dei fedeli facendo salvo il fatto che ogni crisi matrimoniale deve poter essere superata con una riconciliazione prima di avviare un iter processuale.

Inoltre se ben compresa e organizzata l’indagine previa quale strumento di mediazione specializzata può aiutare le persone a fare verità sulla propria situazione ed offre risposte circa il progetto di Dio sul matrimonio; può favorire la riscoperta della vocazione al matrimonio richiamando il fine del matrimonio, a norma del can. 1055 § 1; così come può rendere un fallimento un kairos un tempo e un’occasione di crescita e conversione; un’occasione e un sostegno per recuperare un eventuale mancanza di comunicazione tra i coniugi al fine di riformulare le relazioni intra-familiari e un proficuo accertamento della verità. Infine può impostare il dialogo processuale in modo collaborativo trasformandolo in un luogo educativo [9], di giustizia, di pace e di rigenerazione dei rapporti con Dio, se stessi, il coniuge e i figli.

Costituire strutture stabili per l’ascolto e l’accoglienza

In un certo senso allora quanto valorizzato dal MIDI negli artt. 2-5 delle RP con la previsione di istituire strutture stabili per compiere un’indagine pregiudiziale o pastorale, ove il termine o è impiegato per distinguere le due condizioni senza separarle, riconosce alla mediazione un efficace strumento di sostegno per le coppie in crisi e separate che si inserisce, in una fase pregiudiziale, prima ancora che la coppia si sia separata o abbia considerato di farlo.

Inoltre, il munus consulendi così come pensato dalla normativa ha una duplice finalità: spirituale/pastorale, in quanto chiamato ad accompagnare con animo apostolico i fedeli separati o divorziati, e altresì tecnica per aiutare quei fedeli che dubitano della validità del proprio matrimonio o sono convinti della nullità del medesimo a conoscere le loro condizioni matrimoniali e raccogliere elementi utili per un eventuale processo di nullità matrimoniale.

In caso di impossibilità di un iter di dichiarazione di nullità matrimoniale sarà necessario orientare i fedeli verso un percorso di accompagnamento pastorale per una maggiore integrazione nella comunità cristiana. Questa duplice finalità è quanto si sta realizzando dalla pubblicazione del MIDI, nel Servizio diocesano per l’accoglienza dei fedeli separati dell’Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, che costituisce una delle poche esperienze esemplari in Italia, che sta cercando di valorizzare un servizio giuridico-pastorale e di prossimità in cui metodi conciliativi unitamente a procedure giuridiche interagiscono, nel rispetto della carità illuminata dalla verità, per il bene dei fedeli favorendo loro prospettive di un futuro oltre un fallimento mediante un accompagnamento e discernimento giuridico-pastorale competente e adeguato.

Continua…

Note

[1] M. Ferrante, La mediazione nel nuovo processo matrimoniale canonico, in P. Mazzamuto (a cura di), Mediazione familiare e diritto del minore alla bigenitorialità. Verso una riforma dell’affidamento condiviso, G. Giappichelli Editore, Torino 2019, 186.

[2] In tal senso sui fedeli incombe una preciso dovere giuridico, in ragione del fatto che a norma del can. 209 «sono tenuti all’obbligo di conservare sempre, anche nel loro modo di agire, la comunione con la Chiesa».

[3] O. Grazioli, Gli sviluppi della mediazione familiare. Aspetti civili e canonici, Aracne, Milano 2017, 28.

[4] Leone XIV, Discorso ai partecipanti al corso di formazione giuridico-pastorale della Rota Romana, 21 Novembre 2025. Il testo integrale è edito nel sito ufficiale della Santa Sede (www.vatican.va).

[5] Cfr. Francesco, Amoris Laetitia, n. 242.

[6] Cfr. Francesco, Amoris Laetitia, n. 244.

[7] Cfr. Leone XIV, Allocuzione al Tribunale della Rota Romana, 26 gennaio 2026. Il testo integrale è edito nel sito ufficiale della Santa Sede (www.vatican.va).

[8] Cfr. Francesco, Discorso ai Prelati Uditori del Tribunale della Rota Romana in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, Sala Clementina, 29 gennaio 2018. Il testo integrale è edito nel sito ufficiale della Santa Sede (www.vatican.va).

[9] Cfr. P. Buselli Mondin, «Processo al processo canonico di nullità matrimoniale», in Ius Ecclesiae 27 (2015) 75-76.

 

“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”

(S. Giovanni Paolo II)

 

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Emanuele Tupputi

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