Mediazione e Conciliazione nel Diritto Canonico. Un’ipotesi operativa concreta

Vasilij Kandinskij, Composizione VIII (fonte: Conmongt Motto Smileys & Schnabeldoktor Co a.G, da Pixabay)

In considerazione della generale non predilezione per la lite giudiziale dell’Ordinamento canonico, vorremmo analizzare la possibilità di applicazione di due differenti istituti, cioè la mediazione e la conciliazione, nello specifico all’interno del Diritto amministrativo canonico. Il Codice di Diritto canonico utilizza solamente due volte il termine “mediazione” e lo fa in riferimento alla (semplice) possibilità di coinvolgere delle persone terze ed autorevoli nella soluzione di determinate questioni (cfr. cann. 1446; 1733 C.I.C.). Simili modo, il Codice propone anche frangenti nei quali si impone ad un decidente unico di operare con il coinvolgimento operativo – che si sostanzia nella consultazione e nel confronto – di altre persone, che il Codice chiama Assessori [1]; quanto alla “conciliazione”, invece, il Codice non la cita mai, mentre ne parla la Dottrina.

L’approccio e le finalità

Tuttavia l’approccio a tali istituti non è semplice e deve tenere conto di elementi fondamentali, primo fra tutti la differenza tra gli elementi stessi: mediazione e conciliazione profilano delle tipologie operative tra di loro diverse e non confondibili. La conciliazione – generalmente prevalente in ambito giuridico – può arrivare ad assumere la consistenza di istituto intrinsecamente teso a ridimensionare o ridurre l’attività giudiziale stessa. Si tratta della Conciliazione giudiziale, spesso affiancata ad altri due istituti extragiudiziali, quali l’Arbitrato e la Transazione [2].

La Conciliazione, per potersi dire tale, deve avere il preciso scopo di prevedere un esito (extragiudiziale) positivo [3]. Al contrario la Mediazione (in via generale) tende a lasciare aperta la controversia: anzitutto il suo concetto risulta essere maggiormente ristretto rispetto alla Conciliazione e, sebbene anch’essa possa avere rilevanza giuridica (e sia talora posta in relazione con la Procedura giudiziaria), si configura più come condizione di accesso al giudizio, che altrimenti risulterebbe inattuabile [4].

Non solo: a quanto detto va aggiunta una ulteriore importante osservazione relativa all’ambito di applicazione della Mediazione e della Conciliazione, che risulterà utile successivamente: mentre la Mediazione si presta tanto all’ambito privatistico quanto a quello pubblicistico, lo stesso non si può dire per la Conciliazione. In particolar modo, se facciamo riferimento a differenti posizioni asimmetriche, non paritarie, non possiamo trascurare che tale profilo si va delineando – inevitabilmente – nel governo ecclesiale: la maggior parte dei provvedimenti nasce dalla sussistenza di precisi obblighi legali ai quali l’autorità deve provvedere per Ufficio. Questo fattore rende non sindacabile l’esistenza dell’Atto, il quale potrà risultare (al massimo) controverso, ma comunque non evitabile. A fronte di questa inevitabilità bisogna altresì ricordare che il bene pubblico da proteggere comunque non ammette una sola soluzione, ossia quella dell’Atto controverso.

L’analisi codiciale

Da una brevissima analisi del dettato del can. 1733 C.I.C. vediamo che – leggendo questo canone in combinato disposto con il can. 1732 C.I.C. – ciò che interessa la nostra trattazione è solamente il contenuto decisorio, ossia la disposizione dell’Atto amministrativo (controverso) e null’altro. Infatti solo a causa della decisione può sorgere la controversia. Ovviamente sono esclusi tutti quegli atti il cui contenuto è relativo ad una libera, giusta e ragionevole causa – non stabilita a norma di legge – che (sussistendo) permette la concessione di un qualcosa che la Legge stessa ordinariamente non prevede [5]. Tanto premesso, abbiamo anticipato che la nostra ipotesi sarà volta a rafforzare l’autotutela che l’Autorità può (e deve) porre in essere nel caso di una controversia o, per meglio dire, nel caso in cui il provvedimento non generi un convincimento tale nel destinatario da far scaturire una pacifica accettazione dello stesso. Dunque la verifica dell’applicabilità di una ipotesi operativa incentrata sulla corresponsabilità e sulla partecipazione vorrà sottolineare proprio l’esigenza che eventuali divergenze (di natura operativa), come appunto le controversie, siano preferibilmente risolte nel “perimetro” – seppur allargato – del governo ecclesiale.

D’altro canto, il Codice stesso, ci sembra, auspica ciò prevedendo la soluzione delle contentiones tramite il ricorso ad un Tribunale ordinario ove poter dichiarare o rivendicare fatti e diritti e la soluzione delle controversiae, appunto, nell’ambito della potestà di governo. Sembra, a questo punto, opportuno effettuare talune considerazioni al fine di chiarire quali provvedimenti potrebbero, eventualmente, essere oggetto della nostra ipotesi.

La prima sottolineatura riguarda la corretta identificazione dei provvedimenti: non tutti riguardano il bene pubblico sic et simpliciter. Infatti, una parte di essi sono provvedimenti di natura disciplinare e dunque non solo provvisionali, ma ordinatori o comunque contenenti prescrizioni che provvedono al bene pubblico inteso come funzionalità della vita ecclesiale.

La seconda sottolineatura deriva dalla prima: in base al contenuto può nascere una controversia potenzialmente ragionevole. Talune questioni, come ad esempio l’illegittimità, andrebbero affrontate in modo differente rispetto ad altre tipologie. Non bisogna dimenticare che canonicamente la contestazione di un determinato provvedimento è possibile anche solo per la gravosità che il destinatario ritiene di subire, prescindendo dalla liceità dello stesso [6].

La terza sottolineatura è quella più pregnante per la nostra trattazione e riguarda la soluzione. È proprio nel frangente del tentativo di soluzione, o meglio dell’equa ed opportuna soluzione, che possiamo inserire un ragionamento relativo al possibile coinvolgimento di terzi (autorevoli) all’interno della questione dibattuta. Il Codice suggerisce la ricerca dell’equa soluzione dinanzi alla già avvenuta contestazione di un provvedimento; dunque – in sede di remonstratio – l’Autorità dovrebbe impegnarsi per cercare un’equa soluzione e – aggiungeremmo – anche impegnarsi con il destinatario per un’equa soluzione. Riteniamo, infatti, che il fulcro del problema sorto in ragione di un provvedimento (e soprattutto un provvedimento di natura disciplinare) sia da ricercarsi nella sostanziale carenza di informazioni e conseguente carenza valutativa degli elementi fondanti il provvedimento medesimo; d’altronde sarebbe auspicabile che una “sosta informativa” fosse prevista e obbligata nel momento formativo dell’Atto (cfr. cann. 50-51 C.I.C.).

L’ipotesi

L’ipotesi dunque di una attività del genere ricade inevitabilmente non nella mediazione, ma piuttosto nella conciliazione, perché si presume che tale attività possa essere intrinsecamente volta all’estinzione della controversia, quantomeno stando al prescritto del can. 1733 C.I.C. Dunque parliamo di una possibilità di incontro tra due differenti posizioni, ovviamente asimmetriche – trattandosi di una cooperazione tra Autorità e fedele – nel quale dover anzitutto recepire una corretta informazione sui fatti, sugli atti e sugli avvenimenti e, in secondo luogo, vagliare le eventuali prove, nonché gli elementi che sostengano l’una o l’altra posizione.

Tuttavia, per mezzo di tale incontro (dialogico), si potrà raggiungere il convincimento del destinatario e la conseguente accettazione del provvedimento, ma allo stesso tempo si avrà, soprattutto, una maggior tutela dell’Autorità che, così facendo, emetterà un Atto assolutamente inoppugnabile (presumendo la correttezza di tutte le formalità previste dal Diritto). L’ambito del Diritto amministrativo – e specialmente quello dei provvedimenti disciplinari – è particolarmente delicato per la materia a cui fa riferimento, poiché non tutto quanto canonicamente disponibile per le parti può trovare una soluzione “bonaria” o equitativa, derivante dall’accordo tra le stesse parti.

Non è certamente inusuale che taluni provvedimenti (disciplinari, soprattutto) possano coinvolgere ambiti riguardanti lo stato della persona, immediatamente derivante dalla dimensione sacramentale, ma mai annullare l’esistenza o compromettere la dignità dello stesso sacramento. Ricaviamo da questo due importanti conclusioni: il bene privato può formare più facilmente oggetto di soluzioni extragiudiziali varie, che pongono fine ad eventuali controversie; il bene pubblico, invece, è assolutamente indisponibile e dunque refrattario alla Mediazione ed anche alla Conciliazione, in quanto nessuno può disporre privatamente (nomine Ecclesiae) del bene pubblico come tale, ma solo cercare di comporre la controversia esistente intorno ad esso.

Le modalità operative in generale

Dal punto di vista dell’operatività (di quanto fin ora detto solo teoricamente), bisogna considerare che una eventuale attività di composizione bonaria della controversia – così come prevista al can. 1733 §3 C.I.C. – deve poter rientrare nei 30 giorni previsti dal diritto per la risposta alla remonstratio, sempre che il destinatario sollevi obiezioni al provvedimento. Questa attività, tuttavia, solo prevista dal Codice, risulta sprovvista di una concreta modalità operativa, ossia di una prassi, che – inevitabilmente – andrebbe ad interferire con l’opportunità (o la necessità) di intentare un ricorso gerarchico.

Nell’ambito del Diritto amministrativo canonico, particolarmente nell’ambito disciplinare, avendo come riferimento tematiche di carattere pubblicistico, spesso strettamente connesse all’ambito sacramentale, non possiamo riferirci ad una attività mediativa: il bene pubblico non può essere oggetto di mediazione in quanto indisponibile per le parti stesse. L’impossibilità della mediazione suggerirebbe allora una attività conciliativa, nel senso di attività altrettanto volta a far “avvicinare”, conciliare, il più possibile due punti di vista, due posizioni differenti in una medesima questione, ma mai prescindendo dall’assoluta necessità di preservare il bene pubblico (indisponibile).

Lo scopo, dunque, di una siffatta attività, conciliativa nel senso indicato, sarebbe quello di portare l’Autorità ad emettere un Atto condiviso ed accolto dal destinatario, un Atto autorevole frutto di una efficace attività di governo. Una siffatta modalità potrebbe – nel caso in cui il destinatario si sentisse gravato dal provvedimento – risolvere pacificamente la controversia, estinguendo la necessità di ricorrere gerarchicamente.

Certamente un istituto come quello della conciliazione, dal punto di vista della definizione della questione, muove dalla chiara possibilità che le parti raggiungano un accordo (inteso come incontro di posizioni differenti finalizzato alla soluzione più opportuna) e giungano alla risoluzione della controversia prima che questa possa portare al coinvolgimento di un Superiore o al ricorso in sede giudiziale; si tratta di un mezzo che può considerarsi sì decisorio – portando comunque alla fine ad una decisione che rimane la decisione dell’Autorità competente – ma in parte è nelle mani dei soggetti interessati, i quali, tramite una cooperazione e partecipazione pienamente attiva, riescono a raggiungere posizioni convergenti sulla medesima questione da cui scaturirà un provvedimento che si potrà considerare una “soluzione opportuna” data dall’Autorità: è una composizione della controversia diversa da quella giudiziale, ovviamente, ma anche altra rispetto alla procedura amministrativa data dal Codice. Inoltre, l’attività conciliativa, essendo una via extragiudiziale, è solo subordinatamente un atto decisorio; anzi, nel suo iter non tocca la potestà di decidere dell’Autorità coinvolta, quanto piuttosto l’esercizio di tale potestà – vale a dire che il provvedimento conclusivo sarà un Atto emanato dalla competente Autorità nell’esercizio del suo Ufficio, mai atto “condiviso” con il destinatario.

Dal punto di vista strettamente operativo vanno (ancora) preliminarmente considerate alcune questioni importanti. Abbiamo detto che una attività di conciliazione risponde alla necessità di evitare le liti nella comunità cristiana (cfr. can. 1446 C.I.C.) o quantomeno cercare una composizione pacifica. Nell’ottica di una concezione pastorale della norma giuridica, tuttavia, questo obbligo trova limiti nella salvaguardia della giustizia tanto soggettiva quanto oggettiva. Rispetto a quella soggettiva, laddove l’eventuale attività conciliativa possa in qualche modo recare ingiustizia alla parte debole, sarebbe preferibile il male minore del ricorso gerarchico e dell’eventuale ricorso alla Segnatura Apostolica. Quanto alla giustizia oggettiva, non è chiaramente possibile giungere ad una soluzione pacifica che sia contraria alla Legge.

Ambiti di applicazione

Rimane comunque oggettivamente valida l’idea per la quale, in materia di controversie sorte da Atti amministrativi rimessi alla discrezionalità dell’Autorità, come i provvedimenti disciplinari, la composizione pacifica della lite resta una strada interessante per gli operatori di Giustizia della Chiesa [8].

Resta da vagliare l’ambito di applicazione (in senso generale) di un’attività conciliativa. La varietà di ambiti è certamente interessante, spaziando infatti da quello lavorativo a quello pastorale. Tuttavia, due sono gli ambiti che maggiormente rispondono al nostro interesse ai fini della trattazione: l’ambito istituzionale della vita consacrata e l’ambito istituzionale disciplinare. Riteniamo infatti che proprio questi debbano destare un interesse particolare in relazione al tema dello ius defensionis.

In primo luogo, viene in rilievo l’ambito istituzionale della vita consacrata, con particolare riferimento al tema dell’obbedienza negli Istituti. In tale ambito, prima ancora di trattare la tematica dal punto di vista della patologia, sarebbe consigliato applicare un’attività conciliativa, ovverosia di incontro dia-logico tra diverse e divergenti posizioni, in una fase ancora previa che è l’elaborazione del provvedimento di assegnazione delle persone alle Case oppure alle Opere o attività dell’Istituto stesso. Quest’ambito risulta essere il più problematico per due ragioni: una differente concezione del concetto di obbedienza tra le nuove e le vecchie generazioni e il carente numero di membri, con conseguenti sproporzioni rispetto all’esigenza del carisma. Il quadro dei conflitti possibili va ampliandosi se consideriamo le sempre più frequenti fusioni o accorpamenti di Province religiose.

Il secondo ambito di riferimento è quello istituzionale disciplinare, sempre più crescente, che si profila oramai inevitabile soprattutto in connessione ai provvedimenti cautelativi nei confronti di chierici in materia di abusi. Sono molte le controversie che – scaturendo dalla contestazione di incongruità di tali provvedimenti, quasi sempre coincidenti con la sospensione a divinis – arrivano fino in Segnatura Apostolica in ragione di non congrue applicazioni in decernendo delle disposizioni normative canoniche.

Bibliografia

[1] Gli Assessori sono dei terzi qualificati che affiancano il Giudice (cfr. cann. 1424; 1425; 1673 §4; 1673 §3; 1685; 1687, 1720 C.I.C.) oppure l’Ordinario (cfr. cann. 1742 §1; 1750 C.I.C.).

[2] Cfr. M.J. ARROBA CONDE, Diritto processuale canonico, pagg. 587-589.

[3] La Conciliazione può risultare, talora, ambigua in quanto può indicare tanto l’attività volta alla conciliazione, quanto l’esito finale dell’attività conciliativa; in quest’ultimo caso si dissolve la contrapposizione e si evita la lite e dunque il Giudizio (cfr. P. GHERRI, La Conciliazione nel Diritto (pubblico) canonico: il Can. 1733, pag. 1).

[4] Cfr. Ivi, pag. 4.

[5] Il riferimento è ovviamente agli atti che concedono una grazia (cfr. ivi, pag. 5).

[6] Spiega bene il concetto – l’inefficacia estrinseca – il Prof. Paolo Gherri (cfr. ivi, pag. 5).

[7] Cfr. J. CORSO, I modi di evitare il giudizio amministrativo, in AA.VV., La giustizia amministrativa nella Chiesa, Città del Vaticano 1991, pagg. 33-54.

[8] Cfr. M.J. ARROBA CONDE, Diritto, pag. 600. il Prof. Arroba sintetizza due differenti visioni dell’istituto della conciliazione: quella del diritto canonico e quella del diritto civile. Per un maggior approfondimento si veda anche: M. RIONDINO, La mediazione familiare, in Commentarium pro Religiosis, LXXXVI (2005), pagg. 39-56; C. VACCÀ, La giustizia non togata, Milano 1988; G. MAZZONI, La Giustizia senza spada. Uno studio comparato su Giustizia riparativa e mediazione penale, Milano 2003; V. CASPANI, I consumatori e la giustizia. Conciliazione e arbitrato: levoluzione europea e lesperienza nazionale, Piacenza 2002.

“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”

(S. Giovanni Paolo II)

 

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Cristian Lanni

Oblato Benedettino del Monastero di San Benedetto in Milano, è nato nel 1994 a Cassino, consegue, nel 2013 la maturità classica. Iscrittosi nello stesso anno alla Pontificia Università Lateranense consegue la Licenza in Utroque Iure nel 2018 sostenendo gli esami De Universo Iure Romano e De Universo Iure Canonico. Nel 2020 presso la medesima università pontificia consegue il Dottorato in Utroque Iure (Summa cum laude) con tesi dal titolo "Procedimenti amministrativi disciplinari e ius defensionis”. Nel maggio 2021 ha conseguito il Diploma sui "Delicta reservata" presso la Pontificia Università urbaniana, con il Patrocinio della Congregazione per la Dottrina della Fede e nel novembre 2022 il Baccellierato in Scienze Religiose presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale, presso cui nel dicembre 2024 ha conseguito la Licenza con tesi in mariologia dal Titolo "Θεοτόκος. Factum ex muliere", successivamente pubblicata da Ex Libris Edizioni con il titolo "Genitrice di Dio. Θεοτόκος. Factum ex muliere. Una lettura attuale ed ecumenica del dogma della divina maternità" con la prefazione del Cardinale Angelo Comastri. Dal 2019 svolge la sua attività canonistica in diversi Tribunali Ecclesiastici a vario titolo. Autore di vari articoli a carattere teologico per Le Grain de Blè e giuridici per Vox Canonica e per la Rivista semestrale Sapere Giuridico. Attualmente iscritto alla Scuola di specializzazione in Magistero e prassi della Vita consacrata presso il Dicastero per la Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica; è membro dell'Arcisodalizio della Curia Romana e dell'Associazione Canonistica Italiana (ASCAI).

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