La convocazione e la presidenza del Sinodo diocesano

Sinodo diocesano
Scuola del Pinturicchio, La Pentecoste, 1520 ca., Cappella Guerrieri, Chiesa della Trinità dei Monti (Roma)

La convocazione del Sinodo diocesano

Proseguendo la trattazione sui Sinodi diocesani, appare opportuno compiere qualche riflessione sul can. 462 CIC, relativo alla convocazione (§1) e alla presidenza (§2) dell’assise. Come è la valutazione sull’opportunità di riunirlo è di personale competenza del Vescovo, così l’atto formale della convocazione spetta a lui soltanto.

La sottolineatura testuale dell’esclusività della funzione di convocazione consente di concludere che il Vescovo non possa delegarla ad altri soggetti. In questo punto il Codice vigente ha innovato la disciplina anteriore, visto che il c. 351 §1 CIC 1917 annoverava tra i legittimati il Vicario generale, munito di speciale mandato.

Inoltre, per l’importanza dell’evento nella vita della Diocesi, il legislatore richiede che la sua celebrazione sia indetta dal Pastore nella pienezza della potestà di giurisdizione, con la conseguenza che l’atto è precluso a chi regge provvisoriamente la Chiesa particolare. La ratio dell’esclusione di chi governa temporaneamente è duplice: per un verso, il Sinodo è destinato a incidere nel lungo periodo, perciò, non pare opportuno vincolare, neppure fattualmente, colui che sarà chiamato a reggere la Chiesa locale nell’immediato futuro; per un altro, il dispiegamento di energie e di persone per l’organizzazione esige la presenza costante di chi ricopre l’ufficio capitale, la conoscenza effettiva delle esigenze diocesane e, non ultima, l’autorevolezza che deriva dalla stabilità dell’organo di governo.

Sul piano ecclesiologico, poi, la responsabilità personale del Vescovo sulla convocazione del Sinodo deriva dalla considerazione che su di lui si fonda l’unità della Diocesi (LG, 23 e 27). Naturalmente, quanto detto per il Vescovo si applica, congrua congruis referendo, ai soggetti a lui equiparati a norma dei cc. 368 e 381 §2.

Il decreto di convocazione, da annunciare in occasione di una festività liturgica di speciale solennità, deve precisare i temi che saranno trattati.

Per quanto non disciplinata dal Codice, la fase che segue all’annuncio del decreto è quella preparatoria, la cui fisionomia è contenuta nell’Istruzione sui Sinodi diocesani. Il documento, emanato dalle allora Congregazioni per i Vescovi e per l’Evangelizzazione dei Popoli, prevede che il Vescovo nomini una commissione preparatoria – presieduta da lui stesso, o da un suo delegato – e formata da sacerdoti, religiosi e laici, di eccellente prudenza pastorale e competenze professionali, tra i quali deve esserci qualche esperto di diritto canonico e liturgia.

La commissione, che agisce sempre sotto le direttive del pastore della Chiesa particolare, predispone il regolamento; prepara i sussidi; specifica gli argomenti di discussione; dà un supporto nell’individuazione dei padri sinodali; elabora il materiale informativo; coordina la consultazione dei fedeli.

La presidenza del Sinodo diocesano e la sua delega

In effetti, il CIC non elenca le funzioni del presidente, lasciando alla sua prudente valutazione ampio margine d’azione: in linea generale, egli dirige i lavori; fissa i contenuti del dibattito; vigila sul rispetto della disciplina; guida i principali momenti di preghiera; cura che i partecipanti emettano la professione di fede, a norma del c. 883 §1; riceve l’informazione circa i motivi che impediscono ai membri di prendere parte all’assemblea; costituisce commissioni di studio; sottopone a votazione le proposizioni.

Anche la presidenza dell’assemblea è un atto del Vescovo, tuttavia, a differenza della convocazione, è delegabile. Il §2 apre a questa facoltà, circoscrivendo, tuttavia, i soggetti ai quali può essere attribuito l’incarico e le caratteristiche del mandato loro assegnato.

Infatti, il Vescovo potrà assegnare la presidenza solo al Vicario generale o a uno dei Vicari episcopali. Dal tenore della disposizione, non sembra ammissibile che i delegati presiedano il sinodo diocesano per tutta la sua durata: piuttosto, la delega deve riguardare singole sessioni specificamente indicate e deve essere adempiuta tenendo presenti le direttive del Vescovo diocesano.

Giova ricordare, infine, che è stata introdotta, prima per prassi, poi con un riconoscimento nell’Istruzione sui Sinodi diocesani la figura del moderatore, scelto liberamente dal Vescovo diocesano, senza i vincoli del c. 462 §2, con il compito esclusivo di regolare l’andamento del dibattito assembleare.

Riferimenti bibliografici

  • P. AMENTA, Partecipazione alla potestà legislativa del Vescovo. Indagine teologico-giuridica su chiesa particolare e sinodo diocesano, Roma, 1996.
  • E. CAPPELLINI-G.G. SARZI SARTORI, Il sinodo diocesano. Storia, normativa, esperienza, Alba, 1994.
  • G. CORBELLINI, Il sinodo diocesano nel nuovo Codex Iuris Canonici, Roma 1986.
  • G. CORBELLINI, sub can. 462 CIC, in Comentario exegético al Código de Derecho Canónico, a cura di Á. Marzoa, J. Miras, R. Rodríguez-Ocaña, vol. II.2, Pamplona, 2002, pp. 1005-1008.

 

“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”

(S. Giovanni Paolo II)

 

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Immagine di Andrea Miccichè

Andrea Miccichè

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