Vincent Van Gogh, Notte stellata (foto di Prawny, da Pixabay)
Un’istituzione con radici profonde e alterne fortune
In apertura del titolo dedicato alla Struttura interna delle Chiese particolari, il Legislatore del Codice ha disciplinato il sinodo diocesano, definito dal can. 460 CIC come assemblea (coetus) composta da membri scelti all’interno della porzione del Popolo di Dio, con il compito di aiutare il Vescovo per il bene dell’intera comunità locale.
L’istituto ha profonde radici, che ancora non sono state del tutto chiarite dalla storiografia, ma che la tradizione canonistica ha fatto risalire all’età sub-apostolica. La riunione, primariamente del presbiterio, ma anche di religiosi e laici, intorno al Pastore della Diocesi è stata infatti considerata un mezzo per il consolidamento dei vincoli di comunione e per il raggiungimento dell’unità nell’assunzione delle decisioni più importanti, soprattutto per quanto concerneva la ricezione interna del diritto universale, la salvaguardia della morale, la promozione della disciplina e l’esercizio della giurisdizione.
Nel corso dei secoli l’istituto ha avuto alterne vicende, legate alla sensibilità pastorale, al clima socio-politico e agli impulsi provenienti dalla Sede Apostolica. Era costante l’obbligo, frequentemente disatteso, di convocarlo a scadenze predeterminate, come testimonia il Decretum Gratiani, che riferiva dell’esistenza di un canone conciliare non meglio identificato che vincolava i Vescovi a riunirlo annualmente, invitando a parteciparvi il clero, gli abati e i monaci (D.16 c.16). Con maggior precisione, il Concilio Lateranense IV (1215), all’interno del c. VI, imponeva che i sinodi diocesani fossero celebrati ogni anno al fine di rendere noti i provvedimenti dei concili provinciali.
La disposizione fu ribadita nel Concilio di Trento come uno dei cardini della riforma e fu potenziata mediante la previsione del dovere di prendervi parte a carico di quanti, pur esenti dalla giurisdizione episcopale, esercitassero la cura d’anime in una parrocchia (Sessio XXIV, cc. 2 e 18, De reformatione). Nel periodo post-tridentino l’esperienza sinodale raggiunse il massimo sviluppo, anche dal punto di vista della sua regolamentazione, il cui ordine sistematico è da attribuire a Benedetto XIV, autore dell’opera De synodo diocesana, pubblicata nel 1748.
Il lento, ma inesorabile, declino avvenuto a causa delle ingerenze secolari negli affari delle Chiese particolari e al decadimento dei concili provinciali, determinò la desuetudine delle prescrizioni tridentine e della stessa prassi sinodale, testimoniata dal CIC17, che ai cann. 356-362 sanciva una frequenza almeno decennale del sinodo ed accoglieva il principio di rappresentatività dei partecipanti.
Il sinodo diocesano e l’ecclesiologia conciliare
Con il Concilio Vaticano II parallelamente alla nuova riflessione ecclesiologica, si avvertì l’esigenza di dare vigore alle strutture di comunione a livello inter- e intradiocesano. Così, al n. 36 del decreto Christus Dominus si auspicava la rivitalizzazione dei concili particolari e, per quanto qui d’interesse, dei sinodi, per provvedere in modo più adeguato ed efficace all’incremento della fede e alla tutela della disciplina.
La direttiva fu accolta nella codificazione giovanneo-paolina, che non soltanto mantenne l’istituzione, ma si preoccupò di definirla nell’attuale can. 460, individuandone l’essenza assembleare, la finalizzazione al bene della comunità diocesana e la posizione di collaborazione e ausilio rispetto al Vescovo.
Si tratta di elementi che delineano un quadro di cooperazione, che nasce dalla pluralità dei soggetti che intervengono nel processo consultivo-decisionale, in una posizione che discende dalla comune appartenenza al Popolo di Dio. Così, nel sinodo, la cui stessa etimologia evoca la condivisione di un itinerario, la Chiesa diocesana appare realmente assemblea di chiamati dallo Spirito Santo per camminare verso la salvezza (LG, 9).
Nel senso di evitare che l’istituzione sinodale si trasformi in una forma di “democrazia” ecclesiastica, il canone in questione distingue, già sul piano definitorio, la figura del Vescovo da quella degli altri membri. Il primo è coadiuvato dai secondi, costituiti in assemblea.
Riferimenti bibliografici
- P. AMENTA, Partecipazione alla potestà legislativa del Vescovo. Indagine teologico-giuridica su chiesa particolare e sinodo diocesano, Roma, 1996.
- J.-B. BEYER, De synodo diocesana, in “Periodica de re canonica”, vol. LXXXI (1992), pp. 381-423.
- E. CAPPELLINI-G.G. SARZI SARTORI, Il sinodo diocesano. Storia, normativa, esperienza, Alba, 1994, pp. 15-154.
- G. CORBELLINI, Il sinodo diocesano nel nuovo Codex Iuris Canonici, Roma 1986.
- J. A. FUENTES CABALLERO, El Sínodo diocesano. Breve recorrido a su actuación y evolución histórica, in “Ius Canonicum”, vol. XXI (1981), n. 2, pp. 543-566.
- G. GHIRLANDA, Aspetti teologici e canonici del sinodo diocesano, in “La Civiltà Cattolica”, vol. CXLIX (1998), n. 3, pp. 480-493.
“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”
(S. Giovanni Paolo II)
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