Sandro Botticelli, nascita di Venere, 1485 circa, tempera su tela, Galleria degli Uffizi, Firenze.
Tempo fa abbiamo trattato QUI del procedimento di “delibazione”delle sentenze di nullità matrimoniali, si è anche detto, però che uno dei motivi ostativi alla delibazione è la convivenza ultratriennale dei coniugi, per incompatibilità con l’ordine pubblico. Si parla di ordine pubblico ostativo, riferendosi al limite, costituito dalla convivenza ultratriennale dei coniugi, che impedisce allo Stato italiano di riconoscere l’efficacia di una sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale, questo poiché il matrimonio canonico ha prodotto effetti stabili, come una vera comunione di vita, creando una sorta di “sanatoria” dei possibili vizi del consenso che hanno condotto alla declaratoria della nullità in foro ecclesiastico.
La Suprema Corte di Cassazione interpreta questa “convivenza” come un fattore che prevale sulla nullità canonica, rendendo inammissibile la delibazione perché contraria ai principi fondamentali dell’ordinamento italiano. In diverse pronunce della Suprema Corte è emerso che un motivo ostativo alla “delibazione” sia la sua incompatibilità con l’ordine pubblico, individuato dalla giurisprudenza in una convivenza o coabitazione tra i coniugi “prolungata” ed ultratriennale.
Genesi
Circa la contrarietà all’ordine pubblico, si è posto in giurisprudenza il problema relativo alla delibazione delle sentenze di nullità nel caso di protratta convivenza dei coniugi, che in alcuni specifici casi previsti dall’ordinamento italiano è motivo di una eventuale nullità ex codice civile. Nel 2011 vi è stato un primo contrasto dinnanzi alla Suprema Corte di Cassazione, in quanto da un lato, si affermava l’impossibilità di delibare la sentenza di nullità nel caso di protratta convivenza tra i coniugi, dall’altro, se ne affermava la possibilità.
Tale contrasto è stato risolto nel 2014, dalle Sezioni Unite della Cassazione, mediante le pronunce gemelle nn. 16379 e 16380 del 17.07.2014 che hanno sancito:
“Che la convivenza coniugale che si sia protratta per almeno tre anni dalla data di celebrazione del matrimonio concordatario, crea una situazione giuridica disciplinata da norme costituzionali, convenzionali ordinarie di ordine pubblico italiano che sono fonti di diritti inviolabili, di doveri inderogabili, di responsabilità, anche genitoriali, e di aspettative legittime tra i componenti della famiglia. Pertanto, non può essere dichiarata efficace nella Repubblica Italiana la sentenza definitiva di nullità di matrimonio pronunciata dal Tribunale ecclesiastico per qualsiasi vizio genetico accertato e dichiarato dal giudice ecclesiastico per contrarietà all’ordine pubblico interno italiano”.
Tra i principi di ordine pubblico individuati come ostativi all’attribuzione di efficacia civile alle pronunce canoniche di nullità si annovera il criterio della prolungata convivenza.
Cosa si intende per convivenza
Quanto al concetto di convivenza questo deve essere qualificato da particolari requisiti: l’esteriorità e la stabilità. Tali caratteristiche spiegano la ratio di tale sentenza, che è da ricercarsi nella volontà di mettere un freno all’abuso della procedura di delibazione. La pronuncia della Suprema Corte ha sollevato non poche critiche in dottrina, la quale ha fermamente affermato che la convivenza coniugale non può essere posta come principio fondante dell’ordine pubblico, ai sensi dell’art. 123 c.c..
L’articolo in narrativa, invero, prevede espressamente la possibilità che la sentenza dichiarativa di nullità intervenga a distanza di un tempo considerevole dalla celebrazione, con la conseguenza che nello stesso lasso considerevole di tempo i coniugi abbiano coabitato. A supporto della tesi sostenuta dal Supremo Consesso, si potrebbe far riferimento al fatto che la volontà di coabitazione e l’effettività della stessa facciano sorgere in capo all’interessato una presunta rinuncia all’azione di impugnazione, sempre che al momento della celebrazione l’interessato abbia posto in essere un valido consenso.
Cambio di passo
La sentenza n. 17910 del 1° giugno 2022 si mostra di segno contrario rispetto alla giurisprudenza precedente ed afferma che la sentenza emessa nel 2014 “Atteneva alla riserva di uno dei coniugi circa il carattere indissolubile del vincolo matrimoniale, e dunque ad un’ipotesi di nullità matrimoniale tale solo per il diritto canonico e non anche per il diritto italiano”.
La prima Sezione della Corte ritenne che, del principio di diritto affermato dalla sentenza delle Sezioni unite n. 16379 del 2014, si debba dare una lettura più restrittiva , secondo cui la prolungata convivenza non può rilevare come limite generale per la delibazione di sentenze ecclesiastiche che abbiano accertato ipotesi di nullità del matrimonio previste anche dall’ordinamento italiano.
Il caso esaminato era un’ipotesi di nullità matrimoniale per errore doloso, ed i Giudici ritennero necessaria una distinzione tra la condizione psicologica di chi, al momento del matrimonio, abbia escluso proprietà o elementi essenziali del matrimonio, e la situazione dell’altro coniuge, che invece è ignaro delle intenzioni dell’altro e quindi inconsapevole dei motivi di invalidità del legame. In tal caso, non si può configurare una rinuncia a far valere un difetto di consenso che non era conosciuto, né una sanatoria del vizio originario per il solo fatto che sia passato del tempo, diversamente da quanto affermato dalla Corte di Cassazione riguardo l’efficacia preclusiva della lunga convivenza matrimoniale.
E’ tutt’ora oggetto di discussione dottrinale e giurisprudenziale la diversità delle cause di nullità matrimoniale previste dal diritto canonico rispetto a quelle di diritto civile. Si tratta dunque di un tema che richiede una costante ricerca di equilibrio fra il rispetto dell’autonomia della Chiesa e la tutela dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico statale.
“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit”
(San Giovanni Paolo II)
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