Fedi nuziali su testo stampato relativo all’istituto divorzio (di thedivorcelawfirm, da Pixabay)
Nel trattare del vizio dell’esclusione dell’indissolubilità ex can. 1101 § 2 CIC (qui), si è detto poter accadere che uno od ambedue i coniugi si riservino il diritto di interrompere la vita coniugale in caso di suo naufragio, alimentando il proposito di ricorrere alla separazione e al divorzio per ritornare pienamente liberi anche dal punto di vista giuridico.
In questo articolo, porremo l’attenzione sul legame tra tale vizio del consenso e la mentalità divorzista dei nostri tempi.
Un orientamento meno recente della giurisprudenza rotale non ritiene che l’intenzione divorzile abbia, in sé e per sé, una forza invalidante sul consenso matrimoniale, soprattutto qualora i coniugi siano cattolici. Infatti, volere un vincolo perpetuo è astrattamente compatibile con la volontà di chiedere il divorzio per ottenere effetti soltanto civili, manente vinculo. In questa prospettiva, si può volere lo scioglimento del vincolo civile ma non di quello canonico.
Secondo la giurisprudenza rotale più recente, invece, il proposito di divorziare, presente al momento della contrazione del vincolo, fa presumere l’esclusione dell’indissolubilità tanto del vincolo canonico quanto di quello civile, là dove la sentenza di divorzio elimini anche gli effetti civili riconosciuti al matrimonio religioso. Ciò nonostante, non si può escludere che, in alcuni casi, il nubendo voglia sciogliere il legame civile ma non quello canonico.
Andrà quindi valutata nei singoli casi l’intenzione dei nubendi nel far ricorso al divorzio.
A volte l’intenzione di ricorrervi nasconde la volontà di recuperare la piena e completa libertà del proprio stato, specie quando la parte simulante dichiara di essere favorevole al divorzio perché le garantirebbe maggiore libertà. Tuttavia, la prova del vizio non può fondarsi solo sull’intenzione di ricorrere al divorzio in futuro, ma richiede un’accurata disamina del retroterra e della volontà del nubendo.
La mentalità divorzista
È necessario che l’intenzione di ricorrere al divorzio abbia la consistenza di un atto positivo di volontà, con cui il nubendo applica al proprio matrimonio l’idea della “solubilità”. Tale idea potrebbe essere assente nel soggetto, se manca un nesso di causalità tra la mentalità divorzista e l’intenzione rispetto al proprio matrimonio.
Può infatti succedere (soprattutto secondo la giurisprudenza più risalente) che sussista la volontà di un matrimonio indissolubile ma il divorzio sia l’unica maniera per tutelare certi diritti, la cura dei figli o la tutela del patrimonio.
L’idea di divorziare non deve essere, quindi, sovrastimata e neppure sottostimata, sebbene di solito porti con sé il proposito di dissolvere completamente il vincolo, anche religioso.
Non è però richiesto che il simulante intenda ricorrere al divorzio, bastando la ferma intenzione di liberarsi, a proprio piacimento, dal vincolo coniugale, in modo da essere completamente libero da qualsiasi legame giuridico.
Il valore di questa intenzione andrà valutato caso per caso, per valutare come incida sulla contrazione del patto coniugale, perché può trattarsi di un semplice errore o di un’intenzione abituale o generica, ma non di un atto positivo di volontà, riferito al proprio matrimonio nel preciso momento della celebrazione.
La sola mentalità divorzista, ossia una convinzione sulla facilità o sull’opportunità di divorziare, se non è tradotta in atto positivo di volontà, può anche non viziare il consenso. Tale mentalità, però, influisce certo nella formazione del vizio di esclusione.
Da un lato, la semplice ideologia, il materialismo e la mentalità del soggetto non costituiscono da sole un vizio del consenso; dall’altro, non va dimenticata l’importanza dell’influsso della secolarizzazione sull’individuo, che potrebbe fondare l’errata convinzione per cui il matrimonio è visto, esclusivamente, nell’ambito della felicità personale. Ciò può generare un’erronea convinzione sulla solubilità del matrimonio, in caso di assenza di tale felicità.
La prova
Il vizio dell’esclusione dell’indissolubilità, all’interno di un processo di nullità matrimoniale, deve essere provato attraverso la confessione del simulante, la quale può essere giudiziale (cioè resa in giudizio) o extragiudiziale (cioè resa al di fuori del giudizio, in tempo non sospetto). In entrambi i casi, la confessione deve essere corroborata da testimoni credibili, che possano riferire fatti e dichiarazioni (soprattutto dell’epoca del fidanzamento) da cui emerga l’intenzione del nubente rispetto al matrimonio.
Si deve poi effettuare una comparazione tra la causa contrahendi (il motivo per cui si è celebrato il matrimonio) e la causa simulandi (il motivo per cui si è esclusa l’indissolubilità), per stabilire quale delle due prevalga. A sua volta, la causa simulandi si distingue in prossima e remota: quella prossima riguarda i dubbi, le riserve e le perplessità sorti in prossimità del matrimonio, mentre quella remota consiste nella mentalità e nel contesto di provenienza del presunto simulante. Sul punto, sarà importante ricostruire la vita dei nubendi, il loro ambito familiare, la loro formazione ed il loro modo di pensare ed agire.
Infine, si dovranno considerare le circostanze anteriori, concomitanti e successive alle nozze, ivi incluso l’andamento della vita di coppia.
Così facendo, spesso troviamo casi in cui l’esclusione dell’indissolubilità è chiara e manifesta, anche esplicita, nei nubendi o in uno dei due. Altre volte l’esclusione è più implicita, quasi sottintesa. In questi casi sarà fondamentale, per il Tribunale, ricostruire la storia della relazione tra i due, facendo particolar attenzione ai soggetti e alle circostanze concrete.
Evidenziamo che l’atto di volontà, richiesto dal can. 1101 § 2 C.I.C., non sempre è inequivocabilmente ravvisabile nelle parole espresse ma deve essere desunto anche con l’aiuto dei fatti e dei comportamenti, spesso più eloquenti delle parole. Perciò sarà importante conoscere tutta la vicenda e le fasi in cui è sviluppata la relazione.
Bibliografia
[1] A. STANKIEWICZ, De iurisprudentia rotali recentiore circa simulationem totalem et partialem, in “Monitor Ecclesiasticus”, vol. CXXII (1997), pp. 451-561.
[2] Coram TURNATURI, decisio diei 1 martii 1996, in RRDec., vol. LXXXVIII, pp. 168-182, sulla simulazione in generale.
[3] Coram POMPEDDA, decisio diei 13 martii 1995, in RRDec., vol. LXXXVII, p. 204, n. 8, sulla maggiore eloquenza e sulla funzione esplicativa dei fatti rispetto alle parole.
“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”
(S. Giovanni Paolo II)
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