Procedure e tipologie di dimissione dagli Istituti religiosi: un’analisi canonica

Jusepe de Ribera, San Francesco in meditazione, Palazzo Pitti, Firenze

La dimissione di un religioso dall’Istituto costituisce un’evenienza possibile. Quando tuttavia si verifica, essa determina una rottura significativa e spesso traumatica nella vita del soggetto interessato, con inevitabili ripercussioni anche sulla comunità, sulla Provincia e sull’intero Istituto. La Chiesa, consapevole della necessità di assistere i propri figli affinché possano vivere coerentemente la loro vocazione, predispone strumenti che garantiscano tutela anche nelle situazioni problematiche [1]. Pertanto, nei casi in cui emergano comportamenti delittuosi o mancanze gravi, l’ordinamento riconosce agli Istituti la possibilità di ricorrere a misure straordinarie per allontanare i membri giudicati incorreggibili, assicurando nel contempo ai religiosi il diritto a un’adeguata difesa contro possibili abusi procedurali.

Le norme relative alle dimissioni sono applicabili a qualunque religioso, indipendentemente dalla tipologia dell’Istituto, maschile o femminile, clericale o laicale. La dimissione comporta ipso facto la cessazione dei voti e di tutti i diritti e obblighi derivanti dalla professione religiosa. Se il dimesso è chierico, egli non perde lo stato clericale ma non può esercitare gli ordini sacri finché non trovi un Vescovo che, dopo un periodo ad experimentum, lo accolga o almeno gli consenta l’esercizio del ministero. I procedimenti variano in base alla natura della causa dimissoria, pur mantenendo sempre la forma amministrativa prevista dal Codice, finalizzata ad assicurare una procedura equa.

Dimissioni ipso facto

Can. 694: §1. Si deve ritenere dimesso dall’istituto, per il fatto stesso, il religioso che: 1) abbia in modo notorio abbandonato la fede cattolica; 2) abbia contratto matrimonio o lo abbia attentato, anche solo civilmente; 3) si sia assentato dalla casa religiosa illegittimamente, ai sensi del can. 665 § 2, per dodici mesi ininterrotti, tenuta presente l’irreperibilità del religioso stesso. §2. In tali casi il Superiore maggiore con il proprio consiglio deve senza indugio, raccolte le prove, emettere la dichiarazione del fatto perché la dimissione consti giuridicamente. §3. Nel caso previsto dal § 1 n. 3, tale dichiarazione per constare giuridicamente deve essere confermata dalla Santa Sede; per gli istituti di diritto diocesano la conferma spetta al Vescovo della sede principale [2].

Le dimissioni ipso facto si verificano automaticamente quando ricorrono le fattispecie previste dalla norma. In tali casi, si procede attraverso una dichiarazione del fatto da parte del Superiore maggiore – con il suo consiglio – che deve limitarsi ad accertare e dichiarare l’avvenimento della condotta prevista. È comunque indispensabile, per emettere la dichiarazione di avvenuta dimissione e per raggiungere certezza morale, acquisire prove idonee, quali, ad esempio, la documentazione attestante il passaggio ad altra confessione o un certificato matrimoniale. Per quanto riguarda l’ipotesi prevista dal § 3, relativa all’assenza illegittima protratta per dodici mesi, occorre verificare tre elementi: che l’assenza dalla casa religiosa sia priva del necessario permesso; che la durata sia ininterrotta; che il religioso sia irreperibile.

Il Superiore è tenuto a compiere le ricerche necessarie, perciò risulta imprescindibile la predisposizione di una dichiarazione di irreperibilità, dalla cui data inizia a decorrere il termine dei dodici mesi. Sia la dichiarazione di irreperibilità sia quella di assenza illegittima devono essere trasmesse alla Santa Sede, unitamente al curriculum vitae, affinché questa confermi la dimissione. Il ruolo della Santa Sede è ricettizio, non emette un nuovo provvedimento ma prende atto della dimissione già verificatasi in forza della legge. Non è ammesso ricorso contro la dimissione ipso facto. Tuttavia, tale ultima ipotesi risulta nella prassi scarsamente adottata, in quanto comporta una procedura con tempi [3] particolarmente dilatati, spesso eccedenti i limiti previsti dalla normativa vigente.

Dimissioni obbligatorie

Can. 695: §1. Un religioso deve essere dimesso dall’istituto per i delitti di cui 1395, 1397 e 1398 a meno che, per i delitti di cui nei cann. 1395 §§2-3 e 1398 §1, il Superiore non ritenga che la dimissione non sia del tutto necessaria e che si possa sufficientemente provvedere in altro modo sia alla correzione del religioso e alla reintegrazione della giustizia, sia alla riparazione dello scandalo [4]. §2. In tali casi il Superiore maggiore, raccolte le prove relative ai fatti e alla imputabilità, renda note al religioso da dimettere e l’accusa e le prove, dandogli facoltà di difendersi. Tutti gli atti, sottoscritti dal Superiore maggiore e dal notaio, siano trasmesse al Moderatore supremo insieme con le risposte del religioso, verbalizzate e dal religioso stesso sottoscritte.

Quando il religioso commette uno dei delitti richiamati dal can. 695, il Superiore è giuridicamente tenuto ad avviare il procedimento. Non si tratta, pertanto, di una facoltà, ma di un obbligo. Il Superiore maggiore, venuto a conoscenza del presunto delitto, deve procedere immediatamente alla raccolta delle prove, nominando un notaio. Eventuali segnalazioni, accuse o indizi devono essere verificati, poiché il Superiore non può omettere di procedere di fronte a un sospetto ragionevole. Il religioso deve essere convocato e informato per iscritto delle accuse e delle prove raccolte, nel rispetto del diritto di difesa. Deve essergli assegnato un termine congruo per presentare la propria difesa. Il mancato rispetto del diritto di difesa comporta la nullità del procedimento.

Esaminata la difesa, qualora essa risulti insufficiente, il Superiore maggiore trasmette gli atti al Moderatore supremo, che decide collegialmente con almeno quattro consiglieri, secondo quanto stabilito dal can. 699. Il decreto di dimissione, così deliberato, espone in termini sintetici ma sufficientemente chiari le ragioni giuridiche e fattuali a fondamento della decisione. Il religioso deve essere informato della possibilità di ricorrere entro 30 giorni dalla notifica direttamente all’autorità competente [5]. Il ricorso ha efficacia sospensiva.

Dimissioni facoltative

Can. 696: §1. Un religioso può essere dimesso anche per altre cause purché siano gravi, esterne, imputabili e comprovate giuridicamente, come ad esempio: la negligenza abituale degli obblighi della vita consacrata; le ripetute violazioni dei vincoli sacri; la disobbedienza ostinata alle legittime disposizioni dei Superiori in materia grave; un grave scandalo derivato dal comportamento colpevole del religioso; l’ostinato appoggio o la propaganda di dottrine condannate dal magistero della Chiesa; l’adesione pubblica a ideologie inficiate di materialismo o di ateismo; l’assenza illegittima, di cui nel can. 665, §2, protratta per sei mesi; altre cause di simile gravità eventualmente determinate nel diritto proprio dell’istituto. §2. Per la dimissione di un religioso di voti temporanei sono sufficienti anche cause di minore gravità, stabilite dal diritto proprio.

Nelle dimissioni facoltative non opera un obbligo normativo ma una valutazione prudenziale. Le cause devono essere gravi, esterne, imputabili e giuridicamente provate, fermo restando che il diritto proprio può introdurne ulteriori. È frequente che si tratti di negligenza abituale agli obblighi della vita consacrata, disobbedienza ostinata alle legittime disposizioni dei Superiori su materia grave o di assenza illegittima protratta per almeno sei mesi (senza i requisiti più rigorosi previsti dal can. 694 §1, n. 3). Poiché si ritiene che il religioso possa correggere la propria condotta, il procedimento prevede due ammonizioni canoniche.

Se il Superiore maggiore, udito il suo consiglio, giudica che si debba avviare un processo di dimissione, dopo aver raccolto le prove, deve ammonire il religioso. La prima ammonizione può essere fatta per iscritto o dinanzi di due testimoni con la esplicita comminazione della conseguente dimissione in caso di mancato ravvedimento entro un termine.  L’ammonizione deve inoltre indicare con chiarezza la causa giuridica che potrebbe legittimare la dimissione e informare il religioso della sua facoltà di esercitare il diritto di difesa.

Seconda ammonizione

La seconda ammonizione viene predisposta qualora il religioso non abbia dato seguito alla prima entro il termine stabilito. Il termine dei 15 giorni tra la prima e la seconda inizia a decorrere dallo spirare del termine contenuto nella prima ammonizione. Essa assume la forma di una sorta di diffida, ossia l’invito ad astenersi da un determinato comportamento contra ius. Tale atto evidenzia l’assenza di buona fede in capo al soggetto e la persistente ostinazione del religioso nella condotta oggetto di contestazione. Anche in questo caso viene stabilito un nuovo termine, per consentire l’adempimento richiesto.

Decorsi almeno 15 giorni – che iniziano a decorrere dallo spirare del termine contenuto nella seconda ammonizione – il Superiore maggiore, convoca il Consiglio per decidere se trasmettere il caso al Moderatore supremo, che valuta collegialmente con quattro consiglieri sia circa l’emendamento del religioso sia circa le ragioni addotte a sua difesa. Deliberata la dimissione, si redige il relativo decreto contenente le due ammonizioni e l’esercizio del diritto di difesa. Il religioso ha diritto di proporre ricorso entro 30 giorni. Il ricorso sospende gli effetti del decreto. Con la notifica e l’accettazione del decreto di dimissione cessano automaticamente i voti, i diritti e i doveri derivanti dalla professione.

Pertanto, l’ordinamento canonico contempla procedure specifiche per la dimissione nei casi di grave indisciplina o di condotte di rilevanza delittuosa. La Chiesa, consapevole dell’unicità della vocazione religiosa e della necessità di tutelare il bene delle comunità, ricorre a tale misura solo qualora risultino definitivamente precluse le possibilità di recupero del membro e di salvaguardia dell’ordine e della serenità dell’Istituto. Anche in tali circostanze, il legislatore canonico assicura al religioso interessato un iter rispettoso della sua dignità e dei suoi diritti, affinché la decisione conclusiva, pur dolorosa, rappresenti l’esito di un discernimento responsabile e di una autentica sollecitudine pastorale.

Note

[1] cfr. J.M. ANAYA TORRES, Dimissioni dei religiosi, in Periodica de Re Canonica, 97 (2008), p. 283.

[2] FRANCISCUS PP, Lettera apostolica in forma di m.p., Communis Vita. Con la quale vengono mutate alcune norme del codice di diritto canonico.

[3] cfr. CONGREGAZIONE PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA, Il dono della fedeltà. La gioia della perseveranza. Orientamenti, LEV, 2020, pp. 138-140.

[4] In tali ipotesi, al Superiore è riconosciuto un margine di discrezionalità, esercitabile tuttavia solo qualora sia possibile assicurare comunque e congiuntamente la correzione del religioso, la reintegrazione della giustizia e la riparazione dello scandalo.

[5] FRANCISCUS PP, Lettera apostolica in forma di m.p., Expediti ut iura. Con la quale vengono modificati i termini di ricorso del membro dimesso da un istituto di vita consacrata.

 

“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”

(S. Giovanni Paolo II)

 

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Fabiola Lacagnina

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