Il recupero del diritto naturale per l’esistenza di un diritto della famiglia

diritto
Botero, la famiglia

Si parla molto di diritto matrimoniale, soprattutto alla luce delle riforme del processo che vanno dal m. p. Mitis iudex Dominus Iesus fino all’Esortazione Apostolica Amoris laetitia [1], ma molto poco di un diritto della famiglia nell’ambito canonico, al contrario di quello civile che mostra un campo di ricerca molto vasto. Il mio intento è in primis quello di spostare l’attenzione del canonista proprio sul diritto della famiglia (e/o di famiglia, questione che cercheremo di affrontare nell’immediato) nella Chiesa e poi, in secundis, valutare la possibilità di concepire quest’ultima come disciplina autonoma nonostante le diverse difficoltà che può riscontrare; il tutto servirà ad un fine ultimo che sarà quello di servire ad una corretta applicazione dei nuovi processi alla luce dell’ermeneutica della continuità ricordata da Benedetto XVI in poi.

Un chiarimento: diritto della famiglia o di famiglia?

Come premesso, la prima preoccupazione, riguarda un chiarimento inerente il perché sia meglio parlare di “Diritto della famiglia” anziché “Diritto di famiglia”; ma per comprendere questo è anzitutto necessario partire da un’adeguata nozione di diritto. Infatti solo una nozione del diritto intesa come la res iusta, così come rispecchiata nell’Esortazione Amoris laetitia, sarà utile per capire che la famiglia è una realtà a sé stante, vale a dire, che precede gli ordinamenti e non una creazione del diritto positivo o di una cultura imperante come sta accadendo in molti paesi (tra i quali l’Italia appunto). Difatti risulta sempre più emergente una cultura del relativismo che  trapela soprattutto all’interno delle istituzioni e tra queste ovviamente la famiglia: si parla infatti, soprattutto all’interno del laicato, di una nozione allargata di famiglia svincolata dal diritto naturale e che possa essere positivizzata in virtù di un diritto della propria volontà di costituirsi (e non essere) famiglia. 

Nel corso della Relazione Finale, i Padri Sinodali hanno ricevuto delle pressioni a riguardo dei «progetti di equiparazione al matrimonio delle unioni tra persone dello stesso sesso, non esiste fondamento alcuno per assimilare o stabilire analogie, neppure remote, tra le unioni omosessuali e il disegno di Dio sul matrimonio e la famiglia» [2].  A tal proposito, mi pare molto utile, richiamare proprio le linee guida proposte dalla Congregazione della Dottrina della fede (oggi Dicastero), circa l’atteggiamento da assumere nei confronti delle unioni omosessuali:

«In presenza del riconoscimento legale delle unioni omosessuali, oppure dell’equiparazione legale delle medesime al matrimonio con accesso ai diritti che sono propri di quest’ultimo, è doveroso opporsi in forma chiara e incisiva. Ci si deve astenere da qualsiasi tipo di cooperazione formale alla promulgazione o all’applicazione di leggi così gravemente ingiuste nonché, per quanto è possibile, dalla cooperazione materiale sul piano applicativo. In questa materia ognuno può rivendicare il diritto all’obiezione di coscienza» [3].

Un positivismo giuridico che vizia 

Il modo d’intendere il rapporto tra diritto e matrimonio è totalmente viziato dal positivismo giuridico, mentre la famiglia intesa come “società sovrana” possiede un potere e una giuridicità che sono intrinseci, esigendo solo un riconoscimento da parte della società. Si tratta di un “istituto naturale”, di una forma di società o comunità che è confacente alla dignità della persona umana; è dunque necessario precisare il modo in cui si rapportano i concetti di natura e cultura nell’ambito della famiglia.

Se si prendono le mosse da una visione realista è doveroso sottolineare l’unicità del sistema giuridico: «il diritto naturale e diritto positivo si integrano in un unico sistema giuridico che è in parte naturale e in parte positivo» [4]. Pertanto il nocciolo dell’ordinamento matrimoniale non è costituito tanto dalle norme processuali oggi oggetto di attenzione da parte dei canonisti, ma dalle norme di diritto sostantivo che continuano ad avere pieno vigore e che sono ancorate al diritto naturale.

Tuttavia un esiguo settore del diritto canonico della famiglia è costituito da norme positive che riguardano le relazioni familiari, innanzitutto quella paterno-filiale [5] la quale può essere studiata sia dalla prospettiva del figlio sia da quella dei genitori: nel primo caso si analizzano il concetto di “figlio”, la possibilità dei diversi tipi di filiazione, l’adozione ecc; nel secondo caso, dalla prospettiva dei genitori, il tema è la potestà genitoriale quale situazione giuridica attiva e passiva. È per questo che è importante la necessità di costruire un diritto proprio della famiglia nella Chiesa nel quale venga approfondita la struttura della relazione familiare e in tal senso l’Esortazione apostolica di Papa Francesco è di un profondo realismo perché ci aiuta a scoprire le dimensioni di giustizia delle relazioni familiari illuminate dalla misericordia di Dio.

E’ possibile un diritto canonico del matrimonio e della famiglia?

La seconda questione è consecutiva alla prima, ovvero se sia possibile avere un “diritto canonico del matrimonio e della famiglia” come disciplina autonoma con tutte le difficoltà che ne conseguono. Difatti un conto è parlare di norme riguardanti il matrimonio e la famiglia, altro è affermare che possa esistere una scienza autonoma il che desta alcune perplessità e nello specifico:

  1. Se questo consistente numero di norme canoniche riguardanti la famiglia possa costituire una disciplina autonoma;
  2. Se dietro questo desiderio di costituire una scienza autonoma del diritto della famiglia si nasconda un complesso d’inferiorità rispetto ai grandi sistemi del mondo civile;
  3. Il problema della scarsezza di articoli dottrinali, commenti e monografie relative al diritto canonico della famiglia a differenza del gran numero di riviste inerenti il diritto matrimoniale canonico.

Proprio per quest’ultima problematica si evince la necessità di ridimensionare il diritto matrimoniale canonico, o comunque di allargare lo sguardo verso la “dignità del matrimonio e della famiglia” in vista soprattutto di due documenti significativi: Familiaris  consortio e Lettera alle famiglie. In questo modo, non viene dimenticato il matrimonio bensì integrato nella realtà più ampia della famiglia. Pertanto, concordo pienamente con il prof. Franceschi quando afferma che ritiene più opportuna la denominazione di “diritto canonico del matrimonio e della famiglia” in questo modo, l’oggetto dello studio è costituito fondamentalmente dal matrimonio e dalla famiglia quali realtà che non possono essere studiate in modo isolato. Da ciò derivano due conseguenze imprescindibili:

  • La prima, spesso utilizzata dal Magistero, che “la famiglia è fondata sul matrimonio”; espressione importantissima soprattutto in una società nella quale il matrimonio ha perso quasi tutto il suo contenuto, diventando una nozione invertebrata ovvero senza oggettività [6];
  • La seconda quella di superare una visione positivistica del diritto come se esso fosse solo un insieme di norme positive ed invece non è così, in quanto costituito in buona parte dal diritto naturale. Da qui l’importanza di un insieme di norme positive che non si limiti alle sole norme positive ma che abbia una base nella realtà della famiglia in ciò che essa “è”.

Considerazioni conclusive

In conclusione, secondo il mio personale punto di vista, il recupero del ruolo cardine del diritto naturale, è una delle tappe fondamentali per una disciplina del diritto  del matrimonio e della famiglia che sia aderente al realismo giuridico. Secondo il prof. Gian Pietro Calabrò, la legge naturale è quella parte dell’ordine posto dalla ragione di Dio governatore dell’universo che è presente nella ragione dell’uomo, mentre la legge umana, che deriva da quella naturale, viene posta e fatta valere dal Legislatore [7].

Tale diritto naturale è dettato dalla ragione, esso è indipendente non solo dalla volontà di Dio, ma dalla sua stessa esistenza. Tale affermazione è divenuta famosissima e apparve rivoluzionaria nella nuova cultura laica aprendo la via nel campo del diritto il quale è appunto ontologicamente congiunto alla natura stessa dell’essere umano e costituisce un valore inestimabile meritevole di tutela e protezione. È pertanto importante che oggi ci sia questo recupero del diritto naturale, è un dovere che l’umanità ha nei confronti di sé stessa per un ritrovamento della propria identità.

Note

[1] Papa Francesco, Esortazione Apostolica post-sinodale «Amoris laetitia», 19 marzo 2016.

[2] Relatio Finalis, 2015, 76.

[3]https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20030731_homosexual-unions_it.html. 24/04/2023

[4] J. Hervada, Introduzione critica al Diritto naturale, Milano 1990, 179.

[5] Cfr. cc. 1137-1140 CIC 1983.

[6] Cfr. J. G. Martínez de Aguirre, El matrimonio invertebrado, Madrid 2012.

[7] Cfr. G. P. Calabrò, Il sistema dei diritti e dei doveri, Giappichelli, Torino 2007, 151.

 

“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”

(S. Giovanni Paolo II)

  

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Francesco Siciliano

Sono nato a Cetraro il 24/01/90. Dopo la maturità scientifica, ho conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l'Università della Calabria nel 2015 con una tesi in biogiuridica dal titolo "Il diritto al dolore: sacrificio da sopportare o condanna da non tollerare?", oggetto di prima pubblicazione nel testo "la bioetica come ponte tra società e innovazione", P. B. Helzel - A. Sergio, Aracne editrice 2016. Pochi anni dopo l'ingresso in seminario ho acquisito il titolo per l'esercizio alla professione forense presso il Tribunale della Corte di Appello di Catanzaro. Durante gli anni di studi di filosofia a Cosenza nel 2016 ho scritto sulla rivista Fides Quaerens. Ho in seguito conseguito il Baccalaureato in Teologia presso la Pontificia Università dell'Italia Meridionale, sez. San Tommaso in Napoli con una tesi in teologia del diritto dal titolo "Dal dolore alla guarigione con il sacramento della misericordia". Recentemente sono stato ordinato presbitero il 30 Aprile 2022 e sono studente a Roma in Diritto Canonico presso la Pontificia Facoltà della Santa Croce.

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Vox Canonica nasce nell’anno 2020 dal genio di un gruppo di appassionati giovani studenti di diritto canonico alla Pontificia Università Lateranense.

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