La separazione temporanea dei coniugi

separazione
Edvard Munch, Separasjon, 1896, Museo Munch, Oslo

Oltre alla separazione dei coniugi con scioglimento del vincolo matrimoniale [QUI], il CIC/1983 disciplina la separazione dei coniugi manente vinculo distinguendo tra la separazione in caso di adulterio, potenzialmente perpetua, che comporta l’interruzione definitiva della convivenza coniugale [QUI] e la separazione temporanea che invece sospende la convivenza, per un tempo determinato, fintanto che permane la legittima causa che l’ha provocata.

A norma del can. 1153, la separazione temporanea può essere dichiarata solo quando ricorrono validi motivi che la giustificano, ovvero quando «uno dei coniugi compromette gravemente il bene sia spirituale sia corporale dell’altro o della prole, oppure rende altrimenti troppo dura la vita comune».

Con tale disposizione normativa, il Legislatore ha inteso tutelare la salute fisica, psichica e spirituale dell’altro coniuge e dei figli comuni, evitare il possibile verificarsi di ulteriori gravi pericoli che possano eventualmente nuocere il coniuge innocente o anche entrambi, o incidere negativamente sulla crescita e sulla educazione della prole.

Separazione temporanea nel CIC/1917 (can. 1131)

Prima di esaminare la normativa in vigore, è opportuno brevemente menzionare il can. 1131 CIC/1917 che elencava tutta una serie di cause che legittimavano il coniuge innocente ad interrompere la convivenza coniugale.

Il canone consentiva la separazione quando l’altro coniuge si ascriveva ad una setta acattolica, impartiva ai figli comuni una educazione non conforme alla religione cattolica, conduceva una vita criminosa e disonesta, adottava atteggiamenti e comportamenti che rendevano la convivenza coniugale gravemente pericolosa per l’anima e per il corpo della comparte, o comunque la rendevano troppo dura per continui litigi, maltrattamenti, e sevizie. Tale enumerazione era puramente esemplificativa, considerato che il can. 1131, § 1, aggiungeva «haec aliaque id genus» [1].

Separazione temporanea nel CIC/1983 (can. 1153)

Non vi è dubbio che i suddetti motivi, esplicitamente indicati nel CIC/1917, sono tuttora idonei a legittimare la separazione temporanea, nonostante il Legislatore del 1983 abbia preferito adottare una formulazione normativa più generale [2]. Infatti, il vigente can. 1153 stabilisce che se uno dei coniugi compromette gravemente il bene sia spirituale sia corporale dell’altro o della prole, oppure rende altrimenti troppo dura la vita comune, dà all’altro coniuge una legittima causa per separarsi, per decreto dell’Ordinario del luogo o anche per decisione propria, se vi è pericolo nell’attesa.

Al riguardo, alcuni Autori ritengono che «rendere altrimenti troppo dura la vita comune» sia il principio generale che legittima il diritto alla separazione, il quale si fonda sull’impossibilità concreta di mantenere in comune la convivenza coniugale. Pertanto, una violazione grave dei doveri matrimoniali previsti nei cann. 1055, 1056, 1135 e 1151, e cioè la comunione di vita totale, esclusiva e perpetua, il mutuo perfezionamento materiale e spirituale tra i coniugi e nei confronti della prole, il rispetto dell’uguale dignità dei coniugi e della pari responsabilità nella conduzione della vita matrimoniale, l’impegno ad una pacifica e serena coabitazione, può consentire al coniuge innocente di esercitare il diritto alla separazione. Estremo rimedio percorribile solo quando altri rimedi, pur suggeriti dalla Chiesa per risolvere le difficoltà o le crisi familiari, si sono rivelati inidonei nel caso specifico.

Ciò premesso, si sottolinea altresì che la dottrina prevalente non esclude a priori la separazione nel caso in cui siano entrambi i coniugi responsabili della crisi matrimoniale, sia pur a diverso titolo, o anche quando le difficoltà siano addebitabili a terze persone. Sebbene in tali casi non è certamente corretto parlare di un vero e proprio diritto di uno dei coniugi a chiedere la separazione, ciò non di meno l’autorità ecclesiastica competente potrebbe concedere questo nuovo stato di vita per salvaguardare alcuni valori che la stessa Chiesa ha il compito di tutelare, come l’alta dignità del sacramento del matrimonio, la rilevanza dei diritti e dei doveri ad esso connessi, l’incolumità fisica, psichica e spirituale dei componenti della famiglia.

Autorità ecclesiastica competente

Ricorrendo i motivi che giustificano l’interruzione della vita comune, il coniuge innocente deve rivolgersi al Vescovo diocesano della diocesi dell’ultima dimora coniugale affinché dichiari la separazione. Infatti, anche se motivata, la sospensione temporanea della coabitazione non si riduce ad un semplice fatto privato dei coniugi. Il matrimonio, per sua stessa natura e per la sua rilevanza religiosa e sociale, richiede necessariamente l’intervento della competente autorità ecclesiastica che pronunci la separazione, anche al fine di evitare possibili decisioni arbitrarie.

Tuttavia, il coniuge innocente può sempre allontanarsi dal domicilio coniugale, di propria iniziativa, se vi è però pericolo nell’attesa del provvedimento del Vescovo diocesano.

Durata della separazione

A norma del can. 1153 §2, una volta cessata la legittima causa che ha originato la separazione, i coniugi devono sempre ristabilire la convivenza coniugale, salvo che l’autorità ecclesiastica non abbia disposto diversamente. In quest’ultimo caso, si devono rispettare i termini e le condizioni stabilite dal decreto dell’Ordinario del luogo.

È bene precisare che quando la separazione è stata pronunciata per sentenza o per decreto, è necessario un nuovo intervento dell’autorità ecclesiastica competente che dichiari la cessazione della causa che ha provocato la separazione. Anche nel caso in cui la legittima causa della separazione è cessata prima del termine stabilito dall’autorità ecclesiastica o è altrimenti intervenuta la rinuncia al diritto di separazione (can. 1155), è ugualmente indispensabile un’ulteriore pronuncia della medesima autorità. Lo stesso vale per la separazione a tempo indeterminato se la legittima causa che l’ha originata è cessata.

Quando il coniuge innocente ha provveduto alla separazione temporanea auctoritate propria, ovvero in forma privata, e senza ricorrere successivamente alla competente autorità ecclesiastica, la vita comune deve essere subito ripristinata, ovvero al momento della cessazione della causa che ha originato la separazione [3].

Note

[1] Codex iuris canonici Pii X pontificis maximi iussu digestus Benedicti papae XV auctoritate promulgatus, Typis Poyglottis Vaticanis, Roma 1917.

[2] L. Chiappetta, Il Codice di diritto canonico: commento giuridico-pastorale, EDB , 2011.

[3] L. Sabbarese, Il matrimonio canonico nell’ordine della natura e della grazia – Commento al Codice di Diritto Canonico – Libro IV, Parte I, Titolo VII, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2019, pp. 393-394.

 

“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”

(S. Giovanni Paolo II)

 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Picture of Deborah Lategana

Deborah Lategana

Lascia un commento

About Vox Canonica

Vox Canonica nasce nell’anno 2020 dal genio di un gruppo di appassionati giovani studenti di diritto canonico alla Pontificia Università Lateranense.

Recent Posts

Iscriviti alla Newsletter