Il Capitolo Generale negli Istituti religiosi can. 631 §1

Capitolo

Trattiamo oggi del can. 631 §1 che ci parla del Capitolo Generale di un Istituto religioso

Ogni Ordine, istituto religioso, istituto di vita consacrata, società di vita apostolica possiede un Capitolo Generale. Il Decreto sul rinnovamento della vita religiosa Perfectae Caritatis, del Concilio Ecumenico Vaticano II, al numero 14 dice: «I capitoli e i consigli eseguano fedelmente i compiti che sono stati loro affidati nel governo, e tutti a loro modo siano l’espressione della partecipazione e dell’interesse di tutti i membri per il bene della intera comunità». Il Decreto sottolinea che il capitolo  deve essere espressione della partecipazione di tutti i membri di un Istituto religioso, così che tutti si sentano Corresponsabili nella vita e nel governo dello stesso, anche se con compiti e funzioni differenti. È fondamentale oggi vedere il proprio Istituto religioso come una famiglia, come un corpo: «come infatti il corpo, pur essendo uno, ha molte membra e tutte le membra, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche Cristo» (1Cor 12).

Il Codice

Secondo il codice di diritto canonico, possiamo dividere i capitoli in due categorie. Un capitolo può avere carattere locale o universale, per locale intendiamo che riguarda una parte di quell’Istituto (Provincia) per Universale o anche chiamato Generale riguarda l’intero Istituto. Noi approfondiamo in questo breve articolo il capitolo generale.

Il Codice ci parla dei capitoli al libro secondo, precisamente al canone 631 §1: «Il capitolo generale, che ha nell’istituto la suprema autorità a norma delle costituzioni, deve essere composto in modo da rappresentare l’intero istituto, per risultare vero segno della sua unità nella carità».

Riprendendo il decreto conciliare, il can. 631 §1 ci dice che il capitolo generale è la suprema autorità in un Istituto, ovvero, non vi sono altre autorità che possano intervenire rispetto alle decisioni prese, fatta salva quella del Supremo Legislatore (Romano Pontefice). Il canone continua parlando della rappresentatività affinché sia segno visibile di unità e cita anche il diritto proprio di ciascun Istituto, (Costituzioni, Statuti). Le Costituzioni di un Istituto non sono altro che le leggi proprie di ciascun Istituto, che molto spesso sono state scritte dallo stesso fondatore/ice e che sono le linee guida da seguire per il buon governo e per la vita dello stesso.

Il capitolo generale, può essere Ordinario o Straordinario, ordinario quando viene convocato per l’elezione del nuovo Moderatore Supremo, e straordinario tutte le volte che, per particolari necessità dell’Istituto si ritiene di convocarlo.

 

“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit”

(San Giovanni Paolo II)

 

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Rosario Vitale

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