Il consenso, colonna dell’istituzione matrimoniale can. 1057 §2

consenso
Giovanni Maria Morandi, “Sposalizio della Vergine”, 1700 circa, Roma

 

Scorrendo la dottrina canonica si scopre che sono state scritte diverse tesi sul consenso matrimoniale. Quale può essere l’apporto di questa riflessione che stiamo svolgendo sul consenso matrimoniale? Il nostro scopo, per quanto modesto, è quello di fare luce sul consenso matrimoniale. La metodologia che seguiremo può essere definita descrittiva. Riportiamo le norme che la legislazione canonica ci fornisce sul tema.


Considerazioni generali sul matrimonio

Nella Chiesa ci sono sette sacramenti. Sono generalmente classificati in tre gruppi: sacramenti dell’iniziazione cristiana (battesimo, cresima ed eucaristia); sacramenti della guarigione (riconciliazione e unzione degli infermi); sacramenti del servizio (ordine e matrimonio). Il sacramento del matrimonio esisteva già come istituzione. È stato elevato da Gesù al rango di sacramento. Pertanto, ogni battezzato che ha ricevuto i sacramenti dell’iniziazione cristiana e che vuole avere una relazione stabile con un’altra persona può farlo attraverso il sacramento del matrimonio, che è il mezzo che la Chiesa ha messo a disposizione di un uomo e di una donna per unirsi e formare una comunità di vita e di amore, come ci insegna il Concilio Vaticano II.

Questo sacramento ha anche un’importante connotazione giuridica poiché il matrimonio ha delle finalità e delle proprietà essenziali, ci soffermeremo su di esse. Nel codice Il termine matrimonium è indicato con diversi termini. Sabbarese ne elenca alcuni: Status coniugalis (can. 226 §1) ; matrimoniale foedus (can. 1055 §1); totius vitae consortium (can. 1055 §1); foedus irrevocabile (can. 1057 §2); vita communis (can. 1153 §1). Dobbiamo ora riflettere su ciò che costituisce il matrimonio: il consenso matrimoniale canonico.



Natura del consenso

Il sistema matrimoniale canonico si basa su quattro elementi fondamentali: la capacità dei contraenti, il consenso, l’oggetto e la natura dell’accordo e la forma. Come si può notare, la struttura corrisponde alla teoria del negozio giuridico che condivide con i sistemi secolari: il consenso non è solo una conditio sine qua non, ma anche la causa efficiente del vincolo (can 1057 §1). In una parola, il consenso è l’elemento che dà origine al matrimonio. Quindi, non c’è matrimonio senza consenso coniugale. Esso ne costituisce la colonna vertebrale.



Il consenso quale colonna dell’istituzione matrimoniale

Nel canone 1057 §2, il codice ci dà una chiara spiegazione di cosa intendiamo per consenso matrimoniale canonico: l’atto della volontà con cui l’uomo e la donna, con patto irrevocabile, dànno e accettano reciprocamente se stessi per costituire il matrimonio. Nel suo commento Antonio Abate scrive: «come atto di volontà, il consenso matrimoniale presuppone un atto dell’intelletto che gli presenti l’oggetto su cui deve portarsi, poiché nulla si può volere senza previa conoscenza. Perciò è necessario, prima di tutto, che sia un atto umano (GS 48) che scaturisca da una cosciente e libera scelta di ambedue le parti».

La conclusione naturale a cui si giunge è l’ultima parte del canone 1057 §1: questo consenso non può essere supplito da nessuna potestà umana. Il consenso matrimoniale, infatti, è un elemento che deriva direttamente dalla legge naturale e che la Chiesa cattolica ha sempre protetto da qualsiasi alienazione. È una realtà di grande importanza perché il matrimonio nasce con la legittima manifestazione del consenso da parte di ciascun coniuge. I consensualisti hanno sempre sostenuto che il consenso, una volta dato, rende i coniugi veri sposi. Il consenso è una colonna dell’istituzione matrimoniale”. Ciò significa che questa colonna, umanamente parlando, riguarda un oggetto specifico che è l’amore coniugale.


Considerando l’importanza che assume il consenso per l’istituzione del matrimonio, siamo convinti della pertinenza dell’idea di Castaño: «proprio perché il consenso è un atto della volontà, è un atto personalissimo. Nella volontà umana nessuno, al di fuori del proprio soggetto, può intervenire direttamente, cioè, senza considerare colui al quale appartiene la suddetta volontà».
Sempre con l’obiettivo di favorire l’istituto del matrimonio e di proteggerlo, come espresso nel can. 1060, il consenso può quindi essere manifestato in diversi modi:
– per delega (can. 1104-1105);
– per mezzo di un interprete ( 1106).

 

Considerazioni finali

Abbiamo cercato di evidenziare brevemente cosa costituisce il consenso matrimoniale canonico. Possiamo dedurre che il consenso sia il nucleo fondamentale del matrimonio. Esso nasce dal consenso delle parti, che devono essere legittimamente abilitate a darlo, ed è quindi ragionevole che nessuna potestà umana possa sostituirlo, anche se dovesse avere potere sulle parti contraenti. Risulta evidente che anche la maturità e la responsabilità siano necessarie per essere in grado di assumere e adempiere agli obblighi essenziali del matrimonio.


Bibliografia

Catechismo della chiesa Cattolica. Testo integrale. Nuovo commento teologico-pastorale, edizioni San Paolo 2017.
Codice di diritto canonico commentato, 6ed., Ancora, 2022.
Abate A.M., Il matrimonio nella nuova legislazione canonica, Paideia Editrice, Brescia, 1985.
Castaño J.F., Il sacramento del matrimonio, Roma 1992,117.
Longhitano A., (edd), Matrimonio canonico fra tradizione e rinnovamento, EDB 1985, 32-63.
Sabbarese L., Il matrimonio canonico nell’ordine della natura e della grazia. Commento al codice di diritto canonico libro Iv, parte I, titolo VII, 4ed., Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2016.

 

Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”

(S. Giovanni Paolo II)

 

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Bienvenu Diouabaka - Ntondele

Sacerdote dell’Ordine della Santissima Trinità e degli Schiavi, comunemente chiamato "Padri Trinitari", si è laureato all’Università Marien Ngouabi di Brazzaville (Reppublica del Congo), presso il dipartimento di Filosofia, ottenendo nel 2009 un Master di Livello II in Metafisica e storia della filosofia. Nel 2019 ha ottenuto la Licenza in Diritto Canonico presso la Pontificia Università Urbaniana, con voto “Summa cum Laude”, con la tesi “La Fonction conciliatrice du juge à la lumière du can. 1446”. Nel 2021 ha conseguito la licenza in utroque iure presso la Pontificia Università Lateranense e nel 2024 ha difeso la tesi di dottorato in diritto canonico e civile (Utrumque Ius),presso la medesima Università, dal titolo: "Ufficio del giudice. Approccio comparato tra l'ordinamento canonico e alcuni ordinamenti di Civil law ( più specificamente gli ordinamenti congolese e quello italiano), con voto “Summa cum Laude”. È in particolare studioso del diritto comparato, del diritto della vita consacrata, del diritto processuale canonico e del diritto penale canonico. È anche appassionato dell’esegesi biblica.

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