L’impedimento di affinità can. 1092

affinità
Marc Chagall, Il Matrimonio, 1918, Mosca, Tretyakov Gallery

 

Continuiamo con gli impedimenti matrimoniali, oggi trattiamo quello di affinità. L’affinità consiste in un vincolo giuridico assimilabile a quello di parentela. Per una maggiore comprensione della natura di questo rapporto occorre partire dal can. 109 del Codice di Diritto Canonico, secondo il quale l’affinità è la relazione che sorge da un matrimonio valido e sussiste tra il marito e i consanguinei della moglie e, ugualmente, tra la moglie e i consanguinei del marito. Per la familiarità che nasce tra gli affini, questo rapporto assume un grande valore sociale, come la consanguineità. Pertanto, esso è oggetto di specifica previsione giuridica [1].

Fondamenti storici

A differenza di altri impedimenti, la Chiesa delle origini conosceva l’esistenza di un ostacolo alla celebrazione del matrimonio sulla base del diritto romano e del diritto giudaico. Secondo il primo ordinamento, l’affinità sorgeva non solo dalla celebrazione del matrimonio (affinità qualificata) ma anche dagli sponsali, per cui i promessi sposi diventavano affini con i consanguinei dell’altro (affinità ordinaria). Dal momento della nascita, l’impedimento sussisteva per tutta la durata del matrimonio o degli sponsali e cessava per morte di uno dei coniugi o per divorzio [2]. Per il diritto giudaico, invece, il matrimonio era proibito in linea retta con la madre della propria moglie, con la figlia di un precedente matrimonio della propria moglie, con la moglie del proprio padre e con la moglie del proprio figlio; in linea collaterale con la moglie del proprio fratello, con la moglie del proprio zio paterno e con la sorella della propria moglie. Le previsioni giudaiche, inoltre, sancivano che l’impedimento, una volta nato, non cessava né per morte né per divorzio.

La prima legislazione ecclesiastica

Attraverso le fonti giudaiche e romane la Chiesa definì la propria disciplina in materia di impedimento di affinità. Con la stagione dei Concili essa fu meglio articolata, estendendo l’impedimento al primo grado della linea collaterale fino alla proibizione del matrimonio tra affini ad opera del Concilio di Cesarea nel 314 d.C. [3]. Nell’VIII secolo, invece, l’impedimento fu ulteriormente ampliato in linea collaterale. Sotto l’influenza del diritto germanico, la disciplina subì una modifica con l’introduzione dell’impedimento non più dal momento della celebrazione del matrimonio ma a partire dall’unione dei due corpi, dalla copula, che poteva avvenire sia all’interno del matrimonio che al di fuori. Da tale momento in poi si distinse tra affinità legittima e affinità illegittima e tra affinità antecedente e susseguente al matrimonio [4]. L’insieme di tali modifiche rese poco facile la comprensione della disciplina, tanto che il Concilio Lateranense IV nel 1215 ridusse l’impedimento al quarto grado della linea collaterale e la sua forma illegittima al secondo grado della linea collaterale.

Il Codice del 1917

In tal senso si è giunti alla disciplina del Codice del 1917, per cui il fondamento dell’affinità era il solo matrimonio valido, anche prima della consumazione. Il can. 1077 sanciva che “l’impedimento di affinità dirime il matrimonio nella linea retta in qualunque grado, nella linea collaterale fino al secondo grado incluso”. Pertanto, a nulla rilevava la consumazione del matrimonio, mentre la valida celebrazione del vincolo determinava la presenza dell’impedimento [5].

Il can. 1092 CIC 1983

Il vigente Codice di Diritto Canonico disciplina l’impedimento in esame al can. 1092: “L’affinità nella linea retta rende nullo il matrimonio in qualunque grado”. A partire dalla valida celebrazione di un matrimonio canonico non solo gli sposi ma anche le rispettive famiglie entrano in relazione, che sussiste a prescindere dalla consumazione del vincolo o dalla sua sacramentalità. Invece, l’impedimento non nasce in presenza di un matrimonio invalido, anche putativo, né da una semplice relazione carnale. L’affinità si computa secondo le linee e i gradi della consanguineità, in modo tale che i consanguinei del marito/moglie siano affini della moglie/marito nella stessa linea e nello stesso grado. In forza di tale impedimento, dunque, esiste una proibizione legale a contrarre validamente matrimonio tra una persona e i consanguinei del proprio coniuge. Tuttavia, esso non si estende ai consanguinei di entrambe le parti in quanto, affinché esista una relazione di affinità, occorre che uno degli estremi della relazione sia il coniuge stesso. Inoltre, il can. 1092 trova applicazione se almeno uno degli affini che si sposa è cattolico e si estende ai matrimoni dei cattolici tra loro e a quelli tra un cattolico e un non cattolico [6].

Ratio e cessazione dell’impedimento

La previsione normativa dell’impedimento in esame muove dalla considerazione che, a seguito della celebrazione del matrimonio, ciascun nubente subentra nella famiglia dell’altro. Pertanto, l’affinità interagisce principalmente con la coniugalità e suppone l’inserimento in un sistema di relazioni già esistenti tra i membri di quel contesto. Pertanto, la disciplina è finalizzata a preservare l’integrità della vita e della morale familiare. Inoltre, l’impedimento di affinità è ritenuto di diritto ecclesiastico [7]. Ciò significa che esso trova applicazione solo per i cattolici ed è dispensabile solo dall’Ordinario del luogo, dal momento che non è riservato alla Santa Sede come in passato. In pericolo di morte e negli altri casi urgenti potrà essere dispensato secondo quanto previsto dai cann. 1079-1080.

Note

[1] V. DE PAOLIS, A. D’AURIA, Le norme generali. Commento al codice di diritto canonico. Libro primo, UUP, Città del Vaticano 2014, p. 331.

[2] C. FURNO, De fundamento affinitatis in Codice Iuris Canonici, in Apollinaris, 1, 1950, p. 314 ss.

[3] T.G. BARBARENA, La afinidad de los infieles, impedimento matrimonial, in Revista Española de Derecho Canonico, 1, 1957, o. 126 ss.

[4] F.X. WERNZ, P. VIDAL, Ius canonicum, Tom. V, Ius matrimoniale, Pontificia Università Gregoriana, Roma, 1925, p. 430 ss.

[5] A. BOGGIANO PICO, Il matrimonio nel diritto canonico, Utet, Torino,1936, p. 265 ss.

[6] A. D’AURIA, Gli impedimenti matrimoniali, Lateran University Press, Città del Vaticano, 2007, p. 193 ss.

[7] L. SABBARESE, Manuale di diritto canonico, Neldiritto Editore, 20221, p. 449 ss.

 

“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”
(S. Giovanni Paolo II)

 

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