Il Vicariato Apostolico e la Prefettura Apostolica

Vicariato apostolico di Leticia
Catedral Nuestra Señora de la Paz, nel Vicariato Apostolico di Leticia in Colombia

Can. 368 – Le Chiese particolari, nelle quali e dalle quali sussiste la sola e unica Chiesa cattolica, sono innanzitutto le diocesi, alle quali, se non consta altro, vengono assimilate la prelatura territoriale e l’abbazia territoriale, il vicariato apostolico e la prefettura apostolica e altresì l’amministrazione apostolica eretta stabilmente.

L’analisi sul can. 368 si arricchisce di un ulteriore contributo che andrà ad analizzare le ultime tre figure presenti nel canone in questione: il vicariato apostolico, la prefettura apostolica e infine l‘amministrazione apostolica eretta stabilmente che vengono assimilate alle diocesi.

Il codice del 1917 si occupava delle prime due figure in un modo molto accurato. Vi erano in totale circa venti canoni a loro dedicati, precisamente dal 293 al 311. Sono figure create proprio per esigenze missionarie, per tale motivo dipendenti totalmente dalla Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli[1]

Con il codice del 1983 sono state equiparate alle chiese particolari e per tale motivo, oggi, nel codice ne troviamo una ristretta normativa specifica. Per comprendere in che modo queste figure siano assimilate alla diocesi è bene analizzare preventivamente il can. 371 §1, dove vengono esposti gli elementi essenziali che le caratterizzano:


§1. Il vicariato apostolico, o la prefettura apostolica, è una determinata porzione del popolo di Dio che, per circostanze peculiari, non è ancora stata costituita come diocesi ed è affidata alla cura pastorale di un Vicario apostolico o di un Prefetto apostolico, che la governano in nome del Sommo Pontefice.


Siamo in una fase di formazione iniziale di una diocesi, vi è, quindi, una porzione del popolo di Dio, riunita, ma non ancora costituita come diocesi, che viene affidata a un Vicario Apostolico o a un Prefetto Apostolico.
Significativo è scoprire che, seppure si tratti di forme così germinali, il Codice, per similitudine alla diocesi, le ritiene Chiesa particolare (can. 368).

Questa immagine di Chiesa particolare fa comprendere quanto l’essenza di essa non sia l’assetto giuridico, che qui troviamo in divenire, quanto la presenza di un popolo convocato dallo Spirito Santo mediante l’annuncio della Parola, che si riunisce intorno alla mensa eucaristica.

Emerge il valore predominante dell’aspetto dogmatico-teologico dell’evento Chiesa particolare e l’utilità, il posto di servizio, che il diritto ha nei confronti del Mistero.
Sia il Vicariato Apostolico che la Prefettura Apostolica possono essere definiti come una tipologia di transito: dall’ aggregazione- convocazione spirituale di una comunità al suo svilupparsi in diocesi.

Fondamentale è, inoltre, la figura del Vicario Apostolico e del Prefetto Apostolico.

Anche in queste due figure giuridiche si possono ritrovare differenze sostanziali che le diversificano dalla diocesi: il Vicario Apostolico governa il popolo di Dio come un ordinario del Luogo, ma non ha una potestà ordinaria, bensì vicaria. È Vicario del Papa, governando in nome del Romano Pontefice ed essendo da Lui eletto, e di regola è un Vescovo titolare[2]; il Prefetto Apostolico, invece, non è rivestito del carattere episcopale, pur governando come un Ordinario del luogo, con una potestà ordinaria vicaria, anch’egli in nome del Romano Pontefice.

Questa caratteristica comporta una differenza importante, poiché nelle Diocesi, nelle Prelature e Abbazie, i preposti alla guida, seppur non sempre Vescovi, governano a nome loro. Qui, invece, i Vicari Apostolici e i Prefetti Apostolici governano a nome del Romano Pontefice.

Le Prefetture Apostoliche sorgono, generalmente, dopo una richiesta fatta dal Romano Pontefice concernente l’implantatio Ecclesiae in un determinato territorio di missione. Richiesta che il Romano Pontefice rivolge ad un istituto religioso o a una Chiesa particolare. Di conseguenza, si può affermare che le Prefetture Apostoliche differiscono dai Vicariati Apostolici perché costituiscono l’inizio di una organizzazione gerarchica ecclesiastica in un territorio in cui, solo successivamente, si potrebbe costituire un Vicariato Apostolico [3]

Il modo generalmente seguito dalla Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli è sempre stato a tappe: il primo atto è l’invio di missionari; il secondo è l’erezione di una prefettura apostolica, a patto che vi siano state un numero considerevole di conversioni; il terzo passaggio è la costituzione di un Vicariato Apostolico che sorreggerà il popolo fino a quando non sarà così maturo da essere organizzato in Diocesi [4]

Un’ultima differenza da evidenziare, tra le Prelature e le Abbazie territoriali e i Vicariati e le Prefetture Apostoliche è normativa: le prime circoscrizioni sono sottoposte al regime di diritto comune, le ultime dipendono dalla Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli.


A questo punto della trattazione, dopo aver analizzato le caratteristiche teologiche e giuridiche della Chiesa particolare, il suo manifestarsi in modo privilegiato nella Diocesi (qui) e per assimilazione anche nelle Prelature e nelle Abbazie territoriali (qui) nonché nei Vicariati e nelle Prefetture Apostoliche, bisogna analizzare l’ultima circoscrizione, assimilata alla diocesi, elencata dal nostro canone di riferimento (il numero 368): l’amministrazione Apostolica stabilmente eretta.

Il canone 371, al paragrafo 2 ci introduce nella riflessione giuridica della Amministrazione apostolica:


§2. L’amministrazione apostolica è una determinata porzione del popolo di Dio che, per ragioni speciali e particolarmente gravi, non viene eretta come diocesi dal Sommo Pontefice e la cui cura pastorale viene affidata ad un Amministratore apostolico, che la governa in nome del Sommo Pontefice.


Per comprendere la vera natura di questa figura giuridica bisogna fare un breve excursus storico. Nei primi secoli della Chiesa, se veniva a mancare il Vescovo diocesano, era il Vescovo più vicino a prendersi cura della vacanza di quella diocesi. Nei secoli successivi vi furono dei Papi che inviarono, per casi straordinari, degli amministratori apostolici presso tali diocesi [5]. Fu questa prassi storica che divenne legge col Codice del 1917 dando origine a tre figure di Amministratore Apostolico:

1. In sede plena;
2. In sede vacante, in attesa della nomina di un nuovo Vescovo;
3. In sede vacante eretta in modo stabile [6].

È proprio da questa ultima figura di amministratori stabilmente costituiti che ha origine la figura della Amministrazione Apostolica come oggi noi la intendiamo. Possiamo affermare che «l’amministrazione apostolica considerata dal can 371, 2 è una peculiare circoscrizione ecclesiastica territoriale, provvisoriamente eretta dalla Sede Apostolica, e affidata all’attenzione pastorale dell’amministratore apostolico che la governa a nome del Romano Pontefice»[7] 

Essa è stabilmente eretta come amministrazione apostolica e non come diocesi poiché vi sono motivi speciali e particolarmente gravi. Nella prassi si riscontrano due ragioni principali che hanno portato a questo tipo di circoscrizione: motivi di ordini politici e ragioni ecumeniche.[8] Quindi si può comprendere come questa sia una figura di circoscrizione elastica nel senso che, di volta in volta, si determinerà lo specifico contenuto e le caratteristiche [9].

L’Amministratore Apostolico è l’autorità che cura questa parte di Popolo di Dio e governa in nome del Romano Pontefice, con una giurisdizione che è ordinaria vicaria. Generalmente è un presbitero, non un Vescovo.

Nel codice si dice espressamente che l’Amministrazione apostolica deve essere stabilmente eretta, a tempo determinato o indeterminato, per diversi motivi, ma mai si considera una diocesi. Questo punto deve essere bene evidenziato perché «diversa è la figura dell’Amministrazione apostolica costituita in sede plena, per ragioni disciplinari nei confronti del Vescovo diocesano, o sede vacante per ragioni politiche (…) per la difficoltà di vario genere nella nomina di un Vescovo diocesano da parte della Santa Sede» [10].

Note bibliografiche

[1] Cfr Codice di diritto canonico, Commento al Codice di diritto canonico, Pinto Pio Vito (a cura di), LEV, Città del Vaticano 2001, 227.

[2] Cfr Annuario Pontificio, LEV, Città del Vaticano 2015, 1804.

[3] Cfr Ibidem.

[4] Cfr F.J. Ramos, Le Diocesi nel Codice di Diritto Canonico. Studio giuridico-pastorale sulla organizzazione ed i raggruppamenti delle Chiese particolari, Millennium, Roma 1997, 69-70.

[5] Cfr Ibidem, 73.

[6] Cfr Ibidem.

[7] J.I. Arrieta, «Chiese particolari e circoscrizioni ecclesiastiche», in Jus Ecclesiae, 6 (1994), 17.

[8] Cfr Ibidem, 18.

[9] Cfr Ibidem, 19.

[10] G. Ghirlanda, Il Diritto nella Chiesa mistero di comunione. Compendio di diritto ecclesiale, Gregorian Biblical Press, Roma 2014, 682.

 

“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”

(S. Giovanni Paolo II)

 

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Sr. Maria Romano

Sr. Maria Romano

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