Libro VII De Processibus: il giudizio nel diritto canonico

giudizio

L’analisi generale dei singoli Libri del Codice del 1983, che pone le fondamenta per ogni successivo approfondimento dello studio dei canoni, è giunta alla fine.

Il Libro VII, infatti, è quello conclusivo.

È un libro poderoso che include i cann. dal 1400 al 1752 e consta di 5 grandi parti così suddivise:

Parte I: I giudizi in generale

Parte II: Il giudizio contenzioso

Parte III: Alcuni processi speciali

Parte IV: Il processo penale

Parte V: Il modo di procedere nei ricorsi amministrativi e nella rimozione o nel trasferimento dei parroci

L’impianto del Libro è molto semplice, ma il tema trattato molto complesso.

Inizialmente vi sono alcune norme sui processi in generale che aprono la strada alla comprensione di vari elementi: il giudizio, l’oggetto del giudizio (la materia), i vari tipi di processo fino a ricavare che cosa si intenda per processo.

Il giudizio è:

“Quell’attività diretta a conoscere, discutere e definire una controversia, introdotta innanzi al tribunale della Chiesa, relativamente ad una materia[1]

Per conoscere che cosa s’ intenda per “materia” basta analizzare il primo canone che indica diverse tipologie di processo che rispondo ai vari oggetti di giudizio possibili:   

Can. 1400 – §1. Oggetto del giudizio sono:

1) i diritti di persone fisiche o giuridiche da perseguire o da rivendicare, o fatti giuridici da dichiarare;

2) i delitti per quanto riguarda l’irrogazione e la dichiarazione della pena.

  • 2. Tuttavia le controversie insorte per un atto di potestà amministrativa possono essere deferite solo al Superiore o al tribunale amministrativo.

Nel primo caso ci troviamo ad avere come oggetto del giudizio, cioè come materia da presentare ad un giudice ecclesiastico, dei diritti di persone sia fisiche che giuridiche che debbono essere perseguiti o rivendicati. È chiaro quindi che sono inclusi sia i diritti di credito (che si possono perseguire) che i diritti reali, su una res, cioè su una “cosa” (che si possono rivendicare); Oppure ci troviamo davanti ad alcuni fatti giuridici che devono essere dichiarati. È questo l’ambito del processo cd. contenzioso.

Nel secondo caso, l’oggetto del giudizio è un delitto il quale si configura quando si ha la violazione esterna di una legge o di un precetto, imputabile ad un soggetto per dolo o per colpa (Cfr can. 1321), e si aprirà il processo cd. penale.

Infine, il giudice può trovarsi davanti ad alcune controversie amministrative e si configurerà il processo cd. amministrativo.

Si può dire che ogni giudizio rientra in un processo, ma il processo in quanto tale “indica direttamente lo svolgersi ordinato di una serie di atti”[2].

Dopo aver compreso, seppure sommariamente a causa della complessità della materia trattata, che cosa sia un giudizio,  l’oggetto del giudizio, un processo e i vari tipi di esso, si deve sempre ricordare che l’ultimo canone del Codice esplicita quale sia la Legge suprema per la Chiesa, indicando quindi anche il perché esistano i processi e la possibilità di ristabilire un ordine di giustizia nella Chiesa.

Il can. 1752 nella sua parte conclusiva così recita:

“E avendo sempre presente la salvezza delle anime, che deve sempre essere nella Chiesa la legge suprema”

Dunque anche la presenza dei “processi” all’interno dell’Ordinamento ecclesiale ha come scopo quello di sostenere il fedele nel cammino quotidiano e di condurlo, di conversione in conversione, alla salvezza.

 

Note bibliografiche

[1] C. Papale, I Processi. Commento ai canoni 1400-1670 CIC, UUP, Città del Vaticano 2017, 15.

[2]  Codice di diritto canonico commentato, Quaderni di Diritto Ecclesiale (a cura della Redazione),  Áncora, Milano 2001, 1137.

C. Papale, Il processo penale canonico. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro VII, Parte IV, UUP, Città del Vaticano 2012.

 

 

“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”

(S. Giovanni Paolo II)

 

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Sr. Maria Romano

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