«Dio sceglie in ogni tempo». La Chiesa e le cause dei Santi. Animadversiones super causæ introductione

Animadversiones

Le Animadversiones

Dopo aver analizzato le parti e le fasi necessarie ad una causa di canonizzazione in sede diocesana e ˗ successivamente ˗ nella fase romana, approfondiremo un fascicolo particolare di quest’ultima fase per confrontarlo con le altre tipologie processuali all’interno delle quali lo ritroviamo.

Si tratta delle Animadversiones.

Nel processo ordinario, terminata la fase istruttoria, quando le parti dichiarano di non aver più nulla da asserire o da provare e trascorso il termine entro cui il giudice aveva fissato il periodo per la presentazione di nuove prove, ovvero quando il giudice stesso ha raccolto tutte le prove necessarie, questi emanerà il decreto di conclusio in causa [1], con cui sarà impedita la produzione di ulteriori prove, salvo che non vi sia un grave pericolo di frode [2].

È a questo punto che gli avvocati produrranno il restrictus iuris et facti e il Difensore del Vincolo le Animadversiones.

Nelle cause di canonizzazione è previsto il Promotore della Fede. Il primo interrogativo a cui rispondere, dunque, è se le cause in questione coinvolgano o meno il bene pubblico.

Il rilievo pubblico delle cause di canonizzazione

La distinzione tra pubblico e privato nell’ordinamento canonico è un’idea di fondo che appare ripetutamente; certamente, alla base del concetto di pubblicità del bene soggiace quello di una ecclesiologia alla luce del Concilio Vaticano II, la quale si fonda sul principio di uguaglianza del Popolo santo, in virtù del quale può esistere un diritto nella Chiesa.

Quando non c’è uguaglianza – come già sottolineò vigorosamente Tommaso d’Aquino nel segnalare che il diritto comporta una certa æqualitas tra i soggetti relazionati –, si dà la pietà o la carità, ma non la giustizia.

Per il principio di uguaglianza, c’è giustizia nella Chiesa e per esso c’è diritto: la giustizia segue il diritto, giacché «la giustizia è la virtù del compiere e rispettare il diritto, non la virtù di crearlo» [4].

Dunque, la Chiesa come Popolo caratterizzato dall’unità sottolinea il carattere dei legami ontologici tra christifideles, mentre una Chiesa intesa come comunità sottolinea il distacco tra la comune-unità dei fedeli: vi è, da una parte, l’unità prodotta dai vincoli ontologici comuni e con essa la compartecipazione ai beni comuni; dall’altra, la solidarietà nel conseguimento degli stessi fini ed obiettivi.

Da tale doverosa premessa deriva che, in primo luogo, ogni fedele è ontologicamente unito all’altro da vincoli inscindibili di carattere sacramentale e da tali vincoli deriva una compartecipazione di tutti al bene comune (Salus animarum).

Di fatto, non si può collocare il diritto canonico all’interno della sfera del diritto privato senza disconoscere e falsare completamente il fine e il carattere della Chiesa.

Orbene, da quanto asserito si comprende il carattere assolutamente pubblico delle cause di canonizzazione, in quanto coinvolgenti la Chiesa nella sua interezza, quella pellegrina sulla terra e quella militante in cielo.

Caratteristiche delle animadversiones

In primo luogo, le Animadversiones sono redatte dal Promotore generale della Fede della Congregazione per le Cause dei Santi.

Si aprono con una «synopsis» della vita del Servo di Dio a cui segue una più dettagliata disamina dei testi uditi durante la fase istruttoria.

Nello specifico, la seconda sezione del fascicolo ˗ denominata «De Probationibus» ˗ ripercorre le testimonianze rilasciate non solamente nella fase rogatoriale romana, ma già quelle raccolte nella fase dell’Ordinarius in Curia (nel nostro caso, Mediolanensis) [5].

Bisogna attenzionare alcuni elementi relativi al fascicolo in esame, per comprendere come, nel caso di specie, il Promotore delle Fede sia orientato a quella che nella prassi odierna si definisce la “remissione alla giustizia del Tribunale”, in quanto ˗ già dalla sezione relativa alla disamina delle prove acquisite nell’istruttoria processuale ˗ dichiara: «His premissis […] nihil obstare quominus Causa iter suum prosequi posset» [6].

Segue la sezione relativa alla fama sanctitatis.

Anche in questa, come nelle precedenti si ripercorrono le linee dettate dalle dichiarazioni dei testi, rilasciate nella fase istruttoria, per poi far seguire la sezione relativa al «De fundamento» ovvero, l’analisi del Promotore della Fede in relazione ai fondamenti della fama in esame, la quale, come ricordato [7], è una delle prove necessarie ai fini del pronunciamento positivo.

Il modus procedendi del Promotore della Fede

È particolarmente interessante la modalità con la quale il Promotore dissipi una questione controversa relativa a due differenti posizioni nelle dichiarazioni dei testi.

Nello specifico, la dichiarazione del «test. 63us Ord.» (ovvero il sessantatreesimo teste del Processo Ordinario della fase diocesana) affermava una possibile irregolarità nello svolgimento di una Visita canonica di ispezione presso un Monastero, tenuta dal Servo di Dio.

Precedentemente (nel tabellario testimoniale) un altro teste ˗il «37us Ord.» ˗ aveva affermato la strenua opposizione del Servo di Dio alla corruzione del clero.

A questo punto il Promotore, prese entrambe le testimonianze, le valuta e le analizza alla luce degli scritti olografi susseguenti le visite, ossia decreti e decisioni del Servo di Dio, dai quali evince la pendenza a favore della testimonianza del 37us teste a svantaggio del 63us.

Orbene, a tale sezione seguono le conclusiones, dalle quali, nel caso di specie si legge che «Quo sane fiet ut nobilis Causa, si introducta fuerit iter suum feliciter ac expedite, prouti spes est, prosequi valeat» [8].

Alla luce delle disamine fin qui svolte si evince che la procedura per la canonizzazione consta di tre elementi:

a) La vox Populi Dei che considera degno di venerazione un fedele vissuto per la testimonianza della Fede, cui segue la presentazione formale dell’istanza alla competente Autorità;

b) La vox Dei che, tramite segni operati per intercessione del fedele in questione, prova il fatto che questi sia degno della venerazione che il Popolo gli riserva. Questo elemento è quello che dovrà essere provato in sede processuale in quanto riferimento primario, prova cardine della santità del fedele in questione;

c) La vox sacræ hierarchiæ che dovrà pronunciarsi circa il fondamento della vox Populi Dei, fondata sugli elementi della vox Dei, ovvero dei segni e miracoli operati dal fedele, i quali andranno provati perché possano essere posti a fondamento della fama di santità.

La dichiarazione del Pontefice

Per porre una parola finale circa la giuridicità dell’atto posto in essere dal Romano Pontefice al momento della canonizzazione, leggiamo la formula con la quale essa è posta in essere « […] Sanctum esse decernimus et definumus, et Santorum Catalogo abscrivimus, statuentes eum in universa Ecclesia inter Sanctos pia devotione recoli debere».

Volendo attribuire un titulus giuridico a tale formula, possiamo pacificamente collocarla in un atto della potestas regiminis e concretamente nella potestà legislativa, non giudiziaria. Tuttavia bisogna distinguere tra l’atto pontificio e l’accertamento, l’iter che ha permesso quell’atto.

In definitiva, la scienza canonistica e processuale permette di distinguere come due fasi: la prima è quella di accertamento delle virtù eroiche, fama di santità e miracoli, la seconda quella riservata al Romano Pontefice

La prima si svolge sulla base di un contraddittorio posto a verifica di un dubbio proposto, la medesima condizione dei processi ordinari della Chiesa. Questa prima fase si conclude con i vota e la pronuncia di un collegio giudicante apposito, si configura dunque come una vera e propria sentenza giudiziale, dichiarativa di un fatto già in essere, ovvero la santità di un fedele.

La seconda fase, ovvero quella riservata al Romano Pontefice, è di fatto un atto legislativo vero e proprio che abbraccia tanto l’ambito del diritto, nella specifica definizione di una legge che stabilisce la venerazione di un fedele; quanto l’ambito dogmatico dottrinale, stabilendo la definitiva santità ed eroicità delle virtù di un determinato fedele.

Note bibliografiche

[1] cfr. Can. 1599 §1 C.I.C.

[2] cfr. Can. 1600 §1, n.2 C.I.C.

[3] cfr. Can. 1430 C.I.C.

[4] cfr. J. Hervada, Introducción crítica al Derecho natural, Pamplona 19806, pag. 25.

[5] cfr. Animadversiones super causæ introdictione S.D. Ildephonsi card. Schuster o.s.b., 21 martii 1977, n.6.

[6] Ivi, n.14.

[7] cfr. C. Lanni, «Dio sceglie in ogni tempo»: La Chiesa e le cause dei Santi. Presupposti generali e fase diocesana.

[8] cfr. Animadversiones super causæ introdictione S.D. Ildephonsi card. Schuster o.s.b., 21 martii 1977, n.57.

 

 

“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”

(S. Giovanni Paolo II)

 

 

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Cristian Lanni

Nato nel 1994 a Cassino, Terra S. Benedicti, consegue, nel 2013 la maturità classica. Iscrittosi nello stesso anno alla Pontificia Università Lateranense consegue la Licenza in Utroque Iure nel 2018 sostenendo gli esami De Universo Iure Romano e De Universo Iure Canonico. Nel 2020 presso la medesima università pontificia consegue il Dottorato in Utroque Iure (summa cum laude) con tesi dal titolo "Procedimenti amministrativi disciplinari e ius defensionis", con diritto di pubblicazione. Nel maggio 2021 ha conseguito il Diploma sui "Delicta reservata" presso la Pontificia Università urbaniana, con il Patrocinio della Congregazione per la Dottrina della Fede e nel novembre 2022 il Baccellierato in Scienze Religiose presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale, presso cui è iscritto ai corsi per la Licenza. Dal luglio 2019 è iscritto con nomina arcivescovile all'Albo dei Difensori del Vincolo presso la Regione Ecclesiastica Abruzzese e Molisana, operante nel Tribunale dell'Arcidiocesi di Chieti, dal settembre dello stesso anno è docente presso l'Arcidiocesi di Milano. Nello stesso anno diviene Consulente giuridico presso Religiosi dell'Arcidiocesi di Milano. Dal giugno 2020 è iscritto con nomina arcivescovile all'Albo degli Avvocati canonisti della Regione Ecclesiastica Lombarda. Dal 2021 collabora con il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Sardo e come Consulente presso vari Monasteri dell'Ordine Benedettino. Dal 13 novembre 2022 è Oblato Benedettino Secolare del Monastero di San Benedetto in Milano.

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