Occhiali su un libro aperto (fotografia di felix_w, tratta da Pixabay)
Premessa: una giustizia ecclesiastica a servizio del bene delle anime
Con la Lettera Apostolica motu proprio data del 15 agosto 2015 Mitis Iudex Dominus Iesus [MIDI] (entrata in vigore l’8 dicembre 2015), Papa Francesco apportò, dieci anni fa, significative innovazioni al processo di nullità del matrimonio, con l’obiettivo di rafforzare la dimensione pastorale della giustizia ecclesiastica e di favorire non la nullità dei matrimoni, ma la celerità dei processi ed aiutare quell’enorme numero di fedeli che desiderano fare chiarezza sulla validità o meno del loro stato matrimoniale, ma che spesso per vari motivi, tra cui la distanza fisica o morale, non riescono ad accostarsi alle strutture giuridiche della Chiesa.
Pertanto, la riforma introdotta da Papa Francesco con il m.p. MIDI, attuata nel contesto della doppia assise sinodale sulla famiglia, ha sollecitato, da un lato una maggiore attenzione pastorale al fine di favorire un’adeguata prossimità verso quei fedeli che sono separati o divorziati o vivono una crisi coniugale.
Dall’altro lato, ha inteso «offrire alcuni strumenti affinché l’operato dei tribunali possa rispondere alle esigenze dei fedeli, che richiedono l’accertamento della verità sull’esistenza o no del vincolo del loro matrimonio fallito» [1], cosi come ribadire l’importanza della via giudiziale per la dichiarazione della nullità matrimoniale.
Alla modifica dei canoni in materia prettamente processuale, sono state allegate le Regole procedurali nei cui primi quattro articoli viene messo in evidenza il compito del Vescovo di «seguire con animo apostolico i coniugi separati o divorziati, che per la loro condizione di vita abbiano eventualmente abbandonato la pratica religiosa» condividendo «con i parroci la sollecitudine pastorale verso questi fedeli in difficoltà» (art.1 RP).
Appare utile precisare sin da subito che nella mens del Legislatore questo servizio costituisce l’espressione concreta non solo della sollecitudine pastorale della Chiesa “in uscita”, ma anche di quella conversione delle strutture ecclesiali, a livello sia pastorale sia giuridico, sollecitate a mostrare una maggiore prossimità verso quei fedeli in difficoltà, avendo come guida la legge suprema della salvezza delle anime. Infine, con questo servizio, che viene vivamente proposto dalla normativa [2], il Legislatore ha voluto promuovere tra gli operatori della pastorale ordinaria e della giustizia a una maggiore sinergia e collaborazione.
L’indagine pregiudiziale o pastorale quale novità per una conversione delle strutture giuridiche
Nell’art. 2 RP viene menzionato un nuovo munus consulendi denominato “indagine pregiudiziale o pastorale” (IPP)[3] che, come servizio d’informazione, di consiglio e di mediazione, intende accompagnare, discernere ed integrare quei fedeli che vivendo crisi, difficoltà o dubitando della validità del proprio matrimonio, desiderano valutare la possibilità di superare tali situazioni sia con un’eventuale riconciliazione coniugale sia con l’accertamento della validità o meno del proprio matrimonio. Inoltre, nell’art. 3 si parla di un’IPP che può svolgersi in due modalità: parrocchiale e/o diocesana.
Leggendo con una certa attenzione la normativa, si evince che l’IPP deve essere «il primo passo che i Vescovi sono chiamati a compiere» [4] nelle proprie Diocesi come espressione della sollecitudine pastorale della Chiesa verso i fedeli separati o divorziati che dubitano della validità del proprio matrimonio o sono convinti, ma a dieci anni dal MIDI questo nuovo istituto canonico appare ancora sconosciuto a diverse Diocesi.
L’IPP, tuttavia, come espressione della sollecitudine del Vescovo nei confronti dei fedeli in difficoltà, costituisce una novità della riforma ponendosi come strumento utile nella fase pre-giudiziale di preparazione di una causa, in vista di rendere agile, celere ed accessibile lo svolgimento del processo, che resta sempre pro rei veritate.
Il medesimo servizio, inoltre, traduce bene l’idea della “conversione delle strutture” della pastorale e dell’attività giudiziale auspicata in Evangelii Gaudium n. 27 e si colloca nell’ambito della pastorale familiare ordinaria con l’intento di offrire un puntuale servizio di informazione, di mediazione e di consulenza verso quei fedeli che hanno maggiore bisogno di attenzione perché vivono un momento di crisi coniugale o sono divorziati o separati e necessitano di un accompagnamento attento, di un paziente ascolto [5] ed un serio discernimento.
Alla luce di ciò, possiamo comprendere l’importanza di questa novità [6] che, distinguendosi da altri istituti canonici e pastorali come ad esempio i consultori familiari di ispirazione cristiana, è un valido strumento e servizio giuridico-pastorale che, nel duplice livello parrocchiale e/o diocesano (cfr. art. 3 RP MIDI), incarna bene quel connubio tra pastorale e diritto, configurandosi come pastorale giudiziale o servizio-ponte tra la pastorale dell’accompagnamento delle situazioni difficili e l’operato dei tribunali.
Tuttavia, qualche canonista continua a ribadire che l’IPP non sia una vera novità, in quanto, in un certo qual senso, si può riscontrare qualcosa di simile sia nella Dignitas Connubii all’art. 113, che prescriveva la presenza di un ufficio consultivo presso ogni tribunale ecclesiastico, così come (per l’Italia) nell’art. 56 del Decreto generale sul matrimonio canonico della CEI, il quale disponeva che anche nelle Curie diocesane fosse predisposto un centro qualificato di ascolto e di consulenza per le cause di nullità matrimoniale.
A sommesso avviso di chi scrive, non è proprio cosi, in quanto, come è stato ricordato in dottrina, questa «ipotesi non solo era largamente disapplicata, ma era molto più ristretta e definita tecnicamente (integrando una raccomandazione spesso assolta dai patroni stabili, ove esistenti). I Motu propri hanno invece delineato, ancorché sommariamente, un servizio caratterizzato e ampio. Anche le scienze umane e mediche possono fornire un apporto significativo per l’accoglienza e l’indirizzo dei coniugi» [7].
Dunque, appare chiaro che nella mens del Legislatore l’IPP ha anche un ruolo ampio, avendo una dimensione più diocesana, e costituisce una delle principali novità, un servizio, un ufficio propriamente ecclesiastico [8], in cui l’opera di tutti coloro che, a vari livelli (chierici, religiosi, laici, esperti canonisti e in scienze umane) come valorizzati dall’Istruzione del 2018 dell’allora Congregazione per l’Educazione Cattolica sugli studi di diritto canonico, partecipano della vicenda pre- e post-processuale, incarnano la prossimità e manifestano la corretta pastoralità dell’agire giudiziale, in cui misericordia e verità sono tra loro inscindibili, facendo sempre salvo il principio secondo cui la misericordia non può essere invocata per relativizzare l’oggettività della procedura giuridica (cfr. Leone XIV, DIscorso alla Rota Romana, 26 gennaio 2026).
Dalla pubblicazioni delle RP art. 1-5 del MIDI, oltre alle osservazioni di chi sostiene che l’IPP non sia una novità del MIDI, spesso alcuni operatori, sia della giustizia che pastorali, muovono delle titubanze nel modo di procedere ben strutturato dell’IPP, tanto che per alcuni questo può apparire macchinoso o poco attento alla sensibilità delle persone (spesso si dice: se il fedele che vive situazioni di crisi o di fragilità matrimoniali fatica già tanto ad aprirsi e chiedere aiuto a qualcuno, perché farlo interfacciare a diversi eventuali soggetti, come il parroco, il consulente e poi l’avvocato?). A tal proposito, chi scrive si sente di rassicurare, invece, che la scelta pensata dal Legislatore ha la capacità di rendere tutti (operatori della giustizia e della pastorale) responsabili nella comunità cristiana, al precipuo fine di compiere un accompagnamento e discernimento sapiente e attento delle diverse situazioni di fragilità matrimoniali con persone che conoscano la materia e abbiano competenza, oltre ad essere riconosciute dall’Ordinario del luogo, nello svolgere il ruolo di accompagnatore e consulente.
Inoltre, a mio avviso, tale modus operandi tenta di prevenire approcci autoreferenziali o atteggiamenti di un eccessivo “pastoralismo”, che spesso non giovano al bene di questi fedeli. Infine, avere una struttura stabile in cui l’équipe è incaricata dall’Ordinario del luogo della diocesi (cfr. RP art. 3) costituisce un segno che aiuta a dare valore a questo servizio ecclesiale, qual è l’IPP. La peculiarità di questa struttura stabile e specializzata, dunque, permette di attuare una approfondita prassi di discernimento capace di diminuire il pericolo di superficialità e improvvisazione, così come il rischio di visioni soggettive in un aspetto della pastorale alquanto delicato (un esempio concreto di struttura stabile, interdisciplinare e specializzata alla luce della mia esperienza è il Servizio diocesano per l’accoglienza dei fedeli separati dell’Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, un servizio che opera dal 2016).
Da queste brevi e non esaustive considerazioni si può intuire che l’IPP, che non esclude anche soluzioni congiunte e partecipate (più diocesi insieme) [9], si configura veramente come un servizio giuridico-pastorale specializzato ed ampio che prevede anche la stesura di un Vademecum per offrire linee generali su come organizzare il lavoro della consulenza, dell’operatività della struttura così come la prassi del lavoro di équipe, che opera sempre nel contesto della pastorale familiare diocesana.
Il ruolo dell’avvocato nell’indagine pregiudiziale o pastorale
Alla luce di quanto detto, ci si chiede quale sia il ruolo dell’avvocato in riferimento all’IPP.
Certamente il ruolo dell’avvocato si può ritenere importante e in questi 10 anni dal MIDI da più parti è stata proposta una maggiore «valorizzazione dell’impegno dell’avvocato come professionista specializzato dell’ascolto e dell’accompagnamento; alleato nella diffusione di una giusta visione del matrimonio, della famiglia e delle finalità del processo canonico […] responsabile di un corretto avvio della fase introduttiva del processo, protagonista di un sereno e collaborativo svolgimento di ogni fase del processo, in particolare della fase di raccolta delle prove, evitando il fondamentalismo o il procustismo difensivo (secondo la definizione di mons. Jullien) […] mediatore con la parte assistita nella spiegazione della decisione e dei suoi effetti […] valutatore attento della ragionevolezza del ricorso alla querela di nullità o all’appello» [10].
Tuttavia, alla luce delle RP del MIDI si può notare sin da subito che l’IPP non è stata pensata intorno alla figura dell’avvocato, il quale in prima battuta non viene coinvolto, in quanto l’IPP viene svolta nell’ambito della pastorale familiare unitaria e viene affidata a persone ritenute idonee dall’Ordinario del luogo e con competenze, anche se non esclusivamente giuridico-canoniche. Tra questi vi sono in primo luogo, il parroco proprio o quello che ha preparato i coniugi alla celebrazione delle nozze. Tuttavia, questo compito di consulenza può essere svolto anche da laici, religiosi formati e approvati dall’Ordinario del luogo. La precisazione usata nel testo normativo di persone con competenze non esclusivamente giuridico-canoniche «lascia intendere che le competenze richieste devono essere di più ampia natura e, comunque, rientrare nella categoria della ecclesialità» [11].
Tuttavia, per quanto la norma nella sua formulazione faccia intendere che le persone ritenute idonee dall’Ordinario del luogo [12] possano non avere competenze giuridico-canoniche, ciò non significa che fra queste non ci siano esperti in diritto canonico [13], dal momento che in questa prima fase di ascolto bisognerà recepire la situazione attuale del fedele che richiede una consulenza, per verificare la presenza non solo di un possibile vizio del consenso, di eventuali impedimenti a contrarre le nozze, di un possibile difetto di forma della celebrazione, ma anche di elementi utili che possono indurre ad una richiesta di nullità matrimoniale nelle forme richieste dal diritto, tra cui quella più breve e, se del caso (cfr. art. 5 RP), aiutare il fedele nella stesura del libello.
Appare dunque chiaro che, a norma dell’art. 4 delle RP, il patrono interviene per raccogliere gli elementi utili per l’eventuale introduzione della causa da parte dei coniugi o del loro partono davanti al tribunale competente. In tal senso si esprime anche l’Istruzione sugli studi di diritto canonico del 2018, in cui precisa che nella fase finale dell’IPP sia «opportuno che […] partecipi una persona veramente esperta in diritto matrimoniale canonico, che sia in grado di stabilire se ci siano o meno dei motivi di nullità» [14], e comunque senza alcun riferimento specifico alla figura dell’avvocato. Il tutto sembra compiuto per rimarcare la differenza tra la fase pre-giudiziale e quella successiva dell’avvio di un processo.
Questo significa, dunque, che la struttura stabile dell’IPP non è stata strutturata attorno alla figura dell’avvocato. Perciò, «senza negare affatto, la preziosa opera di “consulenza” privata, tipica della professione dell’avvocato in foro canonico, non è però l’ambito diocesano/interdiocesano istituzionalizzato della consulenza pregiudiziale quello in cui è chiamato, prima facie, a dare un suo contributo» [15].
A tal riguardo, in riferimento alla figura del patrono stabile, le Norme CEI del 2018 specificano che il servizio di consulenza può avvenire secondo i tempi e le modalità previsti dal regolamento del tribunale e tenuto conto dell’organizzazione diocesana dell’indagine pre-giudiziale o pastorale, con cui il patrono stabile potrà certamente raccordarsi, ma senza che si possa ritenere che abbia ordinariamente un ruolo diretto in tale organizzazione o attività.
Conclusione: sfide dell’Indagine pre-giudiziale o pastorale
Alla luce di quanto esposto, sebbene non sia escluso un coinvolgimento dell’avvocato nell’IPP, il servizio giuridico-pastorale è stato pensato per porre in essere un maggiore coinvolgimento di persone ritenute idonee e formate, che l’Istruzione sugli studi di diritto canonico individua in consulenti di secondo livello i quali, seguendo quelli di primo livello (ossia i parroci), in qualità di membri della struttura stabile operano ad un livello di consulenza e di accompagnamento pastorale-psicologico che ha anche lo scopo di precisare se emergano motivi e prove sufficienti per introdurre una causa di nullità. A questa struttura stabile, come più specificamente chiarito dall’art. 23 dell’Istruzione, i fedeli «possono rivolgersi per trovare aiuto soprattutto pastorale, giuridico e psicologico, nei casi in cui i coniugi si trovino in difficoltà o si siano separati o divorziati e cerchino aiuto dalla Chiesa» [16].
Da quanto si è avuto modo di esporre, si comprende che siamo davanti a due sfide: la prima chiede agli avvocati ecclesiastici di essere non solo competenti (mettendo a disposizione la loro professionalità tecnica), ma anche di collaborare eventualmente in una struttura stabile con uno spirito autenticamente ecclesiale ed un corretto approccio deontologico [17].
Una seconda sfida è quella richiesta ad ogni Vescovo nell’investire nella formazione comune tra operatori della pastorale familiare, consulenti dell’IPP, parroci e operatori della giustizia dei Tribunali ecclesiastici. Questa sfida – si può ben comprendere – è una necessità improrogabile, visto che l’IPP è il luogo ideale, se non privilegiato, in cui si armonizzano la dimensione giuridica e quella pastorale per offrire ai fedeli un servizio nel quale la legge ecclesiastica e il Vangelo si fondono al fine di condurre i fedeli ad una lettura accurata e specializzata delle loro vicende matrimoniali, fatta salva la ricerca della verità e della giustizia e rifuggendo la tentazione di sottomettere la giustizia agli interessi dei singoli e così ridurre il diritto a un semplice conflitto di interessi.
Note bibliografiche
[1] Cfr. Francesco, Litterae apostolicae motu proprio datae Mitis Iudex Dominus Iesus, 15 Augusti 2015, AAS 107 (2015), 967.
[2] A tal proposito in dottrina è stato affermato che «sui servizi di informazione e consulenza, le norme della riforma sono più complete delle norme della Dignitas Connubii […]. In proposito, rispetto alla responsabilità dei Vescovi, sia il divieto di costituire uffici giudiziali non previsti sia quello di dispensare dalle leggi processuali sono compatibili con la loro creatività sulle attività pre-processuali, per agevolare un approccio che non separi il discernimento giudiziale, pur qualificato giuridicamente, dal discernimento pastorale, particolarmente necessario nelle situazioni di crisi. Oltre a favorire l’auspicata eventuale riconciliazione tra i coniugi, le tensioni comprensibili nello sviluppo del processo si possono ridurre tramite una proficua preparazione della causa, sulla base di una migliore informazione e comprensione dell’oggetto del processo» (M.J. Arroba Conde, Presentazione delle “Litterae matu proprio datae” sulla reforma dei processi di nullità matrimoniale: Mitis Iudex Dominus Iesus e Mitis et Miserecors Iesus, in Educatio Catholica 3-4 [2016], 20).
[3] Per un approfondimento sulla questione, cfr. E. Tupputi, L’indagine pregiudiziale o pastorale alla luce del m.p. Mitis Iudex Dominus Iesus. Applicazioni nelle diocesi della Puglia, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2021.
[4] Tribunale Apostolico della Rota Romana, Sussidio applicativo del Motu pr. Mitis Iudex Dominus Iesus, Città del Vaticano 2016, 13.
[5] È importante che chi ha conosciuto il fallimento della vita coniugale sperimenti la vicinanza materna della Chiesa e si senta accolto e compreso. Ciò implica da parte di quanti intervengono, a vari livelli, nella fase di accoglienza dei fedeli separati che «l’ascolto e la disponibilità non significa arrendevolezza o remissività nel valutare la situazione. È ben noto – e occorrerà ricordarlo con frequenza – che non ogni matrimonio fallito è un matrimonio nullo. Ogni anticipazione o presunzione è di per sé indebita. L’onestà intellettuale dell’opera di consulenza, quand’anche riscontrasse presupposti o indizi di nullità del matrimonio, porta doverosamente a sospendere il giudizio. Il giudizio non può che avvenire nel foro giudiziario» (M. Del Pozzo, Il processo matrimoniale più breve davanti al vescovo, Edusc, Roma 2021 , nota 24, 127-128).
[6] In dottrina è stato ribadito che l’indagine pregiudiziale o pastorale «è uno degli aspetti più caratterizzanti del nuovo impianto normativo, non solo integra e supporta l’autodifesa delle parti, dovrebbe soprattutto facilitare e agevolare notevolmente il ricorso alla giustizia ecclesiastica e la preparazione della causa» (M. Del Pozzo, Il processo matrimoniale più breve davanti al vescovo, 39).
[7] M. Del Pozzo, Il processo matrimoniale più breve davanti al vescovo, 132.
[8] Può essere così inteso, poiché l’indagine pre-giudiziale ha una finalità spirituale, a norma del can. 145, in quanto chiamata ad accompagnare con animo apostolico i fedeli separati o divorziati (cfr. art. 1 RP), ed altresì tecnica propria di un ufficio ecclesiastico stabile, a norma dei cann. 146, 148 e 156, per aiutare i fedeli feriti a conoscere le loro condizioni matrimoniali e raccogliere elementi utili per un eventuale processo (cfr. art. 2 RP).
[9] Questa potrebbe essere un’idea da caldeggiare, qualora vi fosse carenza di personale competente. In tal maniera si garantirebbe un accesso più facile alle strutture ecclesiastiche, oltre a poter contare su maggiori forze e competenze che agiscono in modo unitario e capillare.
[10] P. Palumbo, L’avvocato nel processo canonico di nullità del matrimonio: identità e trasformazioni nel tempo dell’intelligenza artificiale, in Il diritto processuale civile italiano e comparato, 3 (luglio-settembre 2026), 703-704.
[11] G. Dammacco, L’indagine pregiudiziale e la preparazione al matrimonio, Cacucci editore, Bari 2018, 81.
[12] Cfr. CEC, Istruzione Per venire incontro, Lateran University Press, Città del Vaticano 2018, n. 2, 65-66.
[13] È della medesima interpretazione Montini, il quale, commentando questo articolo delle RP, afferma: «il fatto che la legge non richieda obbligatoriamente per questi uffici il titolo accademico, non significa né che esso è proibito né che esso sempre ed in ogni caso può non esserci. Si può dire che la legge lascia in tal modo alla responsabilità del Vescovo diocesano (e rispettivamente del Vescovo Moderatore e del Vicario giudiziale) valutare sulla base delle circostanze di luogo, di tempo o della singola causa se il titolare di uno di questi uffici può svolgere il suo compito senza il titolo accademico in diritto canonico. Per addurre un esempio, si dovrebbe distinguere tra gli assessori del giudice unico, che il can. 1674 § 4 MIDI auspica (“ubi fieri possit”; cfr. già can. 1424: “potest”) e l’istruttore e l’assessore nel processus brevior (cfr. cann. 1685-1687 § 1 MIDI): mentre i primi probabilmente non nuoce che siano senza titolo accademico e siano consulenti del giudice unico nel fatto, i secondi invece, dovendo uno condurre l’unica sessione istruttoria e l’altro consigliare il Vescovo diocesano, difficilmente potranno svolgere il loro compito in cause di media difficoltà senza possedere il titolo accademico» (G.P. Montini, Esigenze vecchie e nuove di formazione del personale dei tribunali ecclesiastici, in Educatio Catholica 3-4 [2016], 52).
[14] CEC, Istruzione Per venire incontro, n. 2, 66.
[15] P. Palumbo, L’avvocato nel processo canonico di nullità del matrimonio: identità e trasformazioni nel tempo dell’intelligenza artificiale, 707.
[16] CEC, Istruzione Per venire incontro, art. 23, 87.
[17] Cfr. P. Bianchi, L’identità dei ruoli nella deontologia forense della Chiesa, in H. Franceschi – M.A. Ortiz (a cura di), Ius et Matrimonium. Temi di diritto matrimoniale e processo canonico, Edusc, Roma 2015, 195-201. Sul tema si veda anche J. M. Martí Sánchez, El abogado ante las causas matrimoniales canónicas. Ciertas cuestiones deontológicas, in Ius Canonicum 57 (2017), 239-276; S. Scaglia, Notazioni per una deontologia sistematica dell’Avvocato canonista, Palermo 20 marzo 2015, in URL: http://bibliotecanonica.net/docsao/btcaoj.pdf, 1-36, [Accesso del 20/10/2026].
“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”
(S. Giovanni Paolo II)
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