Fotografia della Suprema Corte di Cassazione (di Matthias Lemm, tratta da Pixabay)
In un precedente articolo (qui) si è parlato della convivenza ultratriennale come ragione ostativa alla delibazione della sentenza canonica di nullità. Non si è però trattato di un’altra interessante quaestio iuris, cioè se questa ragione ostativa sia una eccezione in senso stretto, rilevabile solo dalla parte interessata nei termini di legge, oppure se, essendo in gioco l’ordine pubblico, debba considerarsi una eccezione rilevabile d’ufficio dal Giudice.
Il caso
La Prima Sezione: ordinanza interlocutoria n. 30993 del 5/11/2025
La donna ha impugnato la decisione proponendo ricorso. Anche il Pubblico Ministero ha sostenuto la necessità di abbandonare l’impostazione che considera la deduzione della stabile convivenza protratta oltre tre anni come un’eccezione in senso stretto.
Ciò ha portato alla remissione del seguente quesito al Primo Presidente della Corte di Cassazione: «se la durata ultra-triennale della convivenza coniugale, ostativa alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, integri un’eccezione in senso stretto – e, dunque, entri a far parte del giudizio soltanto se proposta dal coniuge convenuto, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, da depositarsi nel termine previsto dal codice di procedura civile – ovvero se le circostanze che integrano il vissuto matrimoniale per una lunga durata siano rilevabili d’ufficio, ove il fatto impeditivo del riconoscimento della sentenza ecclesiastica, rappresentato dal duraturo e radicato matrimonio-rapporto con la connessa convivenza come coniugi, sia acquisito agli atti del processo.»
Perché la convivenza ultratriennale è considerata un’eccezione in senso stretto?
Le Sezioni Unite del 2014 avevano ritenuto che la convivenza ultra-triennale costituisse una eccezione in senso stretto, per due motivi:
– è connotata da una complessità fattuale e dalla sua connessione con l’esercizio di diritti, l’adempimento di doveri e l’assunzione di responsabilità personalissime dei coniugi;
– per via della ravvisata assimilazione alla disciplina prefigurata dall’art. 3, comma 1, numero 2, lettera b), primo capoverso, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, nel testo sostituito dall’art. 5 della legge 6 marzo 1987, n. 74. Il Supremo Collegio, invero, ha richiamato l’istituto dell’interruzione della separazione coniugale (ai sensi dell’art. 3 di tale legge), il quale, così come la ripresa della convivenza, può interrompere i termini per la richiesta di cessazione degli effetti del vincolo matrimoniale (divorzio). Questa, però, non può essere accertata d’ufficio, ma richiede una specifica eccezione del coniuge interessato.
Allo stesso modo, l’ingresso del tema della convivenza ultratriennale post-matrimoniale richiede un’esplicita iniziativa del convenuto nel giudizio di delibazione.
La convivenza (caratterizzata da una stabilità affettiva, dalla condivisione dei doveri e dalla nascita di una comunione di vita) non è un semplice dato temporale oggettivo, ma una realtà fattuale complessa; riguarda diritti, doveri e responsabilità di natura strettamente personale delle parti. Pertanto, l’unico soggetto legittimato a decidere se far valere gli effetti giuridici di tale vissuto, all’interno del processo è il coniuge interessato, evitando che il Giudice si sovrapponga alle scelte insindacabili dei privati (ex multis, cfr. Corte di Cassazione, sentenza n.7925 del 20.04.2020).
L’orientamento della Sezione rimettente
“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”
(S. Giovanni Paolo II)
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