Immagine di martelletto con libro (di Ray_Shrewsberry, tratta da Pixabay)
Abbiamo avuto già modo di affrontare talune questioni relative ai diritti dell’imputato nell’Ordinamento canonico (qui). Ci accingiamo ora ad affrontare un argomento più specifico, ovverosia quello della dialogicità quale fondamento del diritto alla difesa dello stesso imputato.
Un corretto esercizio dello ius defensionis deriva dal corretto esercizio di due processi: l’argomentazione e la dimostrazione. Questi sono in sé stessi differenti l’uno dall’altro per vari aspetti. L’argomentazione, in primis, si qualifica per l’essere personale e collocabile spazio-temporalmente, ha una validità relativa al contesto nel quale è proposta e postula un determinato uditorio, di cui cerca il consenso. Di questo uditorio ammette gradi di adesione diversi ed usa un linguaggio naturale, implicante comunicazione, dialogo, controversia e discussione. È qualificata da un carattere valutativo, tipico della ragionevolezza di una scelta. La dimostrazione, invece, è differente. Si qualifica come impersonale ed indipendente dal tempo e dallo spazio, non ha una validità relativa ed è indifferente rispetto al destinatario. È sempre valida per tutti, seppure indifferente rispetto al destinatario e fondata su assiomi.
Argomentazione e dimostrazione
Teoricamente autosufficiente, la dimostrazione, implica un calcolo anche meccanico e richiede un’adesione univoca, che non ammette gradi di variabilità. La caratterizza una verità logica, valida sempre e ovunque. Tanto la dimostrazione, quanto l’argomentazione, sono però accomunate dal carattere della razionalità, necessaria per entrambe, seppure in modo differente. La dimostrazione reca con sé una razionalità impersonale o insensibile data da una tecnica sintattica pura e dal calcolo. L’argomentazione porta in sé, invece, una razionalità personale o sensibile.
Ciò detto, non bisogna pensare all’argomentazione come una maniera di dimostrare che sia debole, infondata e quasi certamente fallibile, in quanto è il paradigma del ragionare umano. È piuttosto la dimostrazione ad essere un modo più raro di rappresentare la realtà. È bene che nel processo si abbiano rappresentazioni della realtà caratterizzate tanto da razionalità argomentativa, quanto da razionalità dimostrativa, in particolare per taluni elementi di maggior rilevanza o di carattere più tecnico.
Normalmente, comunque – bisogna rilevarlo – quello che si utilizza è un processo di carattere argomentativo che dà luogo a conclusioni probabilistiche e talora non necessarie, ma non per questo prive di attendibilità. In effetti, non sarebbe corretto affermare che l’argomentazione non sia sufficientemente rigorosa perché deficitaria di razionalità dimostrativa. Di fatti – nell’ascolto – presupponiamo sempre una razionalità di quanto si afferma e, con riguardo a quanto si espone, siamo portati comunque a dare un giudizio critico che va a riconoscere una ragione, valida o invalida rispetto a quanto si asserisce.
La ratio, il titulus
La ragione esposta offre un criterio normativo (il titulus, in diritto) in base al quale avviene la legittimazione. D’altronde, la presunzione di razionalità di cui si è parlato prima è innegabile, a meno che non si forniscano ragioni sufficienti in senso contrario. Abbiamo detto che ogni ragione offre un criterio normativo e perciò è anche idiosincratica, ossia in grado di legittimare chiunque venga a trovarsi nella medesima situazione.
Da qui si può concludere che ogni scelta, perché posta, pretende anche di essere razionalmente valida: la validazione è quel processo che verifica l’iniziale presunzione di razionalità, con ragioni sufficienti e pertinenti. Proprio questa validazione sana lo scarto esistente tra presunzione ed effettività. Dunque la scelta compiuta, in base a quanto detto, non sarà più quella che ipoteticamente poteva porsi in essere (tra tante), ma l’unica da dover porre in essere; inoltre, poiché giustificata, sarà anche razionale. Ovviamente ogni idea di razionalità è contestualizzata.
Da queste poche battute relative all’argomentazione, già possiamo intenderne l’importanza ai fini processuali, nel dialogo che si instaura tra le parti e tra le parti e il Giudice; tralasciando l’ovvia importanza anche della dimostrazione. Dall’argomentazione scaturisce la dialogicità. La presunzione di razionalità, che caratterizza ogni comportamento, porta con sé un’esigenza di riconoscimento, non basata su idiosincrasie, ma su ragioni che possono essere più o meno condivisibili, per questo si instaura una reciproca condivisione dall’uno all’altro, condivisione che esclude ogni violenza (in qualunque forma) e fa proprio il confronto dialogico. La razionalità argomentativa è dunque razionalità dialogica.
La dialogicità e le ragioni del singolo
Tramite la dialogicità le nostre ragioni argomentative escono dalla sfera della privatezza per dimostrare l’effettività della pretesa di razionalità erga omnes. Attenendoci a quanto detto fin ora, dunque, l’importanza della razionalità argomentativa all’interno del processo e del processo canonico, risulta decisiva. Non solo, in quest’ottica il processo si presenta come serie di atti volti alla validazione di una tesi. In un’analisi, anche veloce, delle fasi processuali e delle fasi della controversia dialogica, vediamo come queste corrispondano. Ogni causa parte sempre dalla presunta violazione di un diritto riconosciuto dall’Ordinamento; tale violazione genera la sospensione del comportamento giuridicamente regolato, aprendo il piano del discorso e ingenerando le premesse per una controversia. Tale primo momento è corrispondente al confronto nella controversia dialogica. Alla fase di apertura della controversia dialogica, nel linguaggio processuale corrisponde la fase introduttiva, fino alla litiscontestatio. Il seguito è l’argomentazione, processualmente parlando la fase istruttoria. In questa fase si vagliano le posizioni e si verificano le adduzioni, nonché le tesi di intelligibilità giuridica proposte riguardo al fatto contestato.
Dal dialogo alla partecipazione
La dialogicità, come si intuisce, apre ad un concetto più ampio, che è quello della corresponsabilità. Il concetto di corresponsabilità a cui vogliamo richiamarci in questa sede fa riferimento ad un “compito comune” a tutti i fedeli, ad una missione comune in forza dell’unica Fede e dell’unico Battesimo. La missione della Chiesa è annunciare Cristo, ma questa missione necessita di una istituzionalizzazione [1] nella sua forma oggettiva, che prende corpo sia sotto il profilo contenutistico sia sotto il profilo organizzativo. Per comprendere al meglio in che cosa consista la corresponsabilità di tutti i fedeli – nell’Ordinamento canonico –, riteniamo sia utile riferirsi al concetto di norma missionis [2] del Diritto canonico. In quest’ultima possiamo ritrovare un aspetto bi-univoco, ossia la presenza di due (sub) norme corrispondenti a due aspetti del vivere ecclesiale: la prima (sub) norma e la norma fidei – la quale consente al fedele di poter aderire alla comunità dei credenti, alla Chiesa – riguardante l’aspetto introduttivo, introitale e la norma comunionis, tramite la quale vivere da salvati [3].
L’aspetto comunionale scaturente dalla corresponsabilità
L’aspetto comunionale – a questo punto possiamo affermarlo – è comprensibile quale genus della corresponsabilità ecclesiale: volgere lo sguardo alla communio, nella reciproca interazione dei due aspetti della norma missionis, risulta funzionale per la più piena contestualizzazione dell’esperienza giuridica ecclesiale [4]. Il passo successivo, tuttavia, per riportare l’aspetto della comunione alla piena armonia con il Diritto canonico, e particolarmente il Diritto amministrativo canonico, è la corretta comprensione della communio stessa, non già nella semplice realtà associativa (cum-unus), quanto piuttosto nella realtà più profonda della responsabilità (cum-munus) comune. Infatti, comprendendo la comunione come una corresponsabilità (cum-munus) con riguardo alla comune missione di ogni singolo fedele, si comprende al meglio anche il ruolo del Diritto (amministrativo) canonico inteso quale sacramento di comunione, ossia dimensione strumentale implicita della comunione ecclesiale, attribuendogli il ruolo di instrumentum communionis (da ristabilire dove e se violata), nella più ampia dimensione della norma missionis. Quanto fin ora detto circa l’elemento della corresponsabilità nel Diritto amministrativo canonico, nonché della sua importanza, porta ancora una volta a concludere per una incompatibilità rispetto al diritto amministrativo statale, fondato (come ampiamente sottolineato) su presupposti assolutamente differenti e dunque con istituti e norme non direttamente sovrapponibili: l’elemento canonico non coincide con l’elemento societario [5].
Dell’imputato nel Diritto amministrativo, nello specifico
Si ritiene che la formula maggiormente rispondente alle esigenze dell’Ordinamento canonico – in termini di opportunità, giusta discrezionalità e salus animarum – sia quella della partecipazione del soggetto interessato nell’ambito della procedura. Si è avuto modo di sottolineare come la dialogicità sia alla base del processo giudiziale canonico, ma si ritiene che lo stesso possa valere anche per il procedimento amministrativo. Tuttavia la dialogicità non potrà verificarsi se non si fonda sul principio di partecipazione, che ne è il presupposto.
I ricorsi gerarchici (particolarmente quelli non connessi alle procedure speciali) non hanno una regolamentazione molto approfondita e – lo si è visto –, sebbene questa sia presente nelle procedure speciali, comunque potrebbe lasciare spazio a lacune, dimostrandosi talora non pienamente rispondente alle esigenze dell’Ordinamento [6]. Dall’analisi delle norme notiamo una particolare attenzione alla presentazione del ricorso (can. 1737 §1), alla sospensione (cann. 1736; 1737 §1), alla legittimazione attiva (can. 1737 §1), alla nomina del Patrono (can. 1738) e alle modalità decisionali dello steso ricorso (can. 1739), mentre mancano norme precise riguardanti il momento dell’istruzione della causa. Viene ricordato solamente – al can. 1738 – l’interrogatorio del ricorrente.
Di fronte ad una tale prospettiva si rende essenziale, quindi, il ricorso alle regole giurisprudenziali dettate dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, contenute nelle sue decisioni, in quanto capaci di imporsi attraverso una prassi interpretativa e decisionale. Risulta importante, analizzando le decisioni del Supremo Tribunale, vedere quali risultanze emergano in relazione allo ius defensionis e (più specificamente) alla produzione delle prove: emergono interessanti elementi nel segno della continuità dell’orientamento giurisprudenziale del Supremo Tribunale che esprimono la necessità – per giustizia ed equità – di permettere al ricorrente un colloquio orale e la presentazione di prove, nonché – ove il caso lo dimostri particolarmente necessario – l’indicazione e l’escussione di testi. Nonostante la possibilità di presentare prove nel procedimento amministrativo, pur limitando l’azione del ricorrente ad un contraddittorio sostanzialmente documentale, non è specificamente promosso od enfatizzato il diritto di escussione di testi o – ancor più importante – a rendere proprie dichiarazioni in forma orale.
Ciò non significa che il ricorrente non abbia modo di poter parlare personalmente o di essere ascoltato: può essere convocato ed interrogato, ma non sussiste un diritto ad essere ascoltato, a meno che non si proceda all’interrogatorio (ex can. 1738); allo stesso modo, manca anche un riferimento positivo alla possibile discussione dibattimentale o anche per memorie scritte. Per cercare di dare una prospettiva nell’ottica della partecipazione, si pensa possa essere utile partire dall’ambito processuale: in una visione che mira a presentare il processo come esempio (anche) per la comprensione del procedimento amministrativo, la restrizione delle facoltà del ricorrente, nonché la mancata menzione della possibilità di presentare prove testimoniali o di essere uditi personalmente, sembrerebbe configurare una eccessiva restrizione del contraddittorio. Con ciò non si vuole affermare che nell’ambito amministrativo l’Ordinamento canonico non assicuri la difesa del soggetto interessato. Infatti, anche la procedura amministrativa ha le proprie garanzie di difesa e tutela del singolo. Inoltre, è essenziale che l’Autorità – chiamata a risolvere la controversia sorta dall’Atto – eserciti il proprio ruolo con un’attenzione particolare per il diritto di difesa dei ricorrenti, come evidenziato da Llobell, il quale auspica «una maggiore sensibilità in materia da parte delle diverse Autorità che hanno competenza per dirimere situazioni conflittuali, in via giudiziaria o amministrativa» [7].
Per concludere
Questa prospettiva di partecipazione va incontro ad una duplice finalità: tutelare il ricorrente e consentire all’Autorità amministrativa di esercitare meglio la propria potestà. Infatti, se il ricorrente – attraverso la partecipazione più attiva e cooperativa – vedesse certamente ben garantito il proprio diritto di difesa, certamente l’Autorità per prima sarebbe aiutata a scegliere le soluzioni il più conformi possibile alla verità dei fatti e alla giustizia del caso, nonché le soluzioni più opportune, rispettose della giusta discrezionalità di cui gode, ma allo stesso tempo efficaci nella garanzia di un livello di efficienza dell’attività amministrativa. Se dunque è vero che la nostra riflessione è partita presupponendo il modello processuale come riferimento, è altrettanto vero che – alla luce di quanto appena detto – il procedimento del ricorso gerarchico non possa strutturarsi attorno ad un contraddittorio di stampo meramente processuale, poiché sarebbe una sterile processualizzazione di una procedura che è basata su diversi presupposti. In altre parole, la processualizzazione sarebbe certamente un’azione dannosa.
Al contrario, il “contraddittorio” nel procedimento del ricorso gerarchico va strutturato in modo che il soggetto ricorrente possa garantire un contributo diretto all’individuazione di elementi essenziali e alla loro complessiva valutazione. In quest’ottica l’attenzione verterà, complessivamente, sull’attenzione alle potenziali ricadute del principio della partecipazione e con modalità confacenti alla stessa procedura. In ragione di ciò, pur in mancanza di una espressa previsione normativa sul procedimento amministrativo, la partecipazione diventa un riferimento procedimentale ed emerge in tutte le sue potenzialità se garantisce un confronto dialogico e razionale tra argomentazioni e motivazioni del ricorrente e dell’Autorità amministrativa, sempre rivolto alla formulazione di una decisione definitiva, condivisa ed auspicabile, la quale soddisfaccia la necessità che le valutazioni e le decisioni discrezionali siano precedute da una valutazione logica e comprensibile. D’altro canto, per quanto attiene al ricorso gerarchico amministrativo, è lo stesso Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica a non guardare al contraddittorio da una prospettiva esclusivamente giudiziale, aprendo (sembra) ad una prospettiva caratterizzata dall’elemento partecipativo.
Bibliografia
[1] Dell’argomento si parla molto più diffusamente in C. LANNI, Procedimenti amministrativi disciplinari e ius defensionis, Pontificia Univeristà Lateranense, 2020, pp. 33ss.
[2] Cfr. M.J. ARROBA CONDE, Il metodo del Diritto: comparazione e Utrumque Ius, in “Apollinaris”, vol. XXXIII (2013), p. 1062.
[3] cfr. P. ERDÖ, Teologia del Diritto canonico. Un approccio storico-istituzionale, Torino, 1996, pp. 11-13.
[4] L’aspetto comunionale è stato spesso considerato il maggior discrimine con gli Ordinamenti secolari (cfr. E. CORECCO, “Ordinatio Rationis” o “Ordinatio Fidei”? Appunti sulla definizione della legge canonica, in “Communio”, vol. XXXVI [1977], p.51).
[5] cfr. P. GHERRI, Introduzione al diritto amministrativo canonico. Fondamenti, Milano, 2015, p. 104; F. COCCOPALMERIO, Quid significent verba Spiritum Christi habentes. Lumen gentium 14, in “Periodica de Re Morali, Canonica, Liturgica”, vol. LXVIII (1979), pp. 553-559.
[6] Cfr. G.P. MONTINI, Modalità procedurali e processuali per la difesa dei diritti dei fedeli. Il ricorso gerarchico. Il ricorso alla Segnatura Apostolica, in “Quaderni di diritto ecclesiale”, vol. VIII (1995), p. 302; C. BEGUS, Adnotationes in sententiam, in “Apollinaris”, vol. XCIII (2020), n. 2, p. 405.
[7] J. LLOBELL, La conferma del Decreto di dimissione del Religioso a norma del can. 700. Note sull’ermeneutica degli istituti rivolti all’attuazione del diritto di difesa, in “Ius Ecclesiae”, vol. IV (1992), p. 235.
“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”
(S. Giovanni Paolo II)
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