Lello Lopez, opera mista su carta
L’argomento relativo all’imputato nell’Ordinamento canonico, con speciale riferimento al profilo dei diritti soggettivi si assimila analogicamente al principio – che si fa diritto – della presunzione di innocenza fino a prova contraria in riferimento alla figura dell’indagato. L’argomento è certamente vasto, ma è tuttavia utile fornire degli spunti di riflessione in merito.
Una criticità dell’Ordinamento canonico
Sottolineiamo una criticità dell’Ordinamento canonico relativa al suo limite nella tutela dei diritti individuali. Partiamo dalla Costituzione Evangelica Praedicate Evangelium, con la quale si è riformata la Curia Romana. La Costituzione agli artt. 175-182 stabilisce che il Dicastero per i Testi Legislativi esercita il compito dell’interpretazione autentica delle norme legali universali, dunque di fatto offre la sola interpretazione (autentica) delle leggi universali, offre opportuni chiarimenti circa il significato delle norme mediante un’interpretazione formulata secondo i criteri previsti dalla normativa canonica che può esplicarsi in note o dichiarazioni, esamina l’eventuale presenza di lacunae legis e presenta al Romano Pontefice proposte adeguate per il loro superamento. Verifica eventuali necessità di aggiornamento della normativa vigente e suggerisce emendamenti, assicurando l’armonia e l’efficacia del diritto.
Tuttavia non offre un ministero di esercita un vero potere di sindacato di costituzionalità che comporti l’abrogazione della vigenza di leggi contrarie alle leggi universali o ai principi supremi dell’ordinamento; pur tuttavia è significativo che dal 1988 – quando Giovanni Paolo II lo configura nell’assetto che conosciamo – in assoluto per la prima volta la Chiesa affidi ad un Dicastero (prima Pontificio Consiglio) un compito molto simile a quello che negli ordinamenti statuali è affidato alla Corte Costituzionale [1]. La competenza è detta simile perché il Dicastero esercita alcuni compiti che possono essere in qualche modo assomigliare a quello degli organismi statuali che esercitano il giudizio di conformità delle leggi ai principi supremi, ma non si tratta di un compito che può essere accostato tout court a quello delle Corti Costituzionali, perché non esiste e non può esistere un vero sindacato di costituzionalità in assenza di un testo costituzionale di riferimento.
Leggi “inferiori” in contrasto con leggi “superiori”
Bisogna comunque sottolineare che, nell’Ordinamento canonico, al momento, nella teoria, è possibile che una legge o disposizione sia in contrasto con i principi di rango superiore; è sempre possibile (nella teoria) che una legge emanata dal Romano Pontefice o da Autorità a lui inferiori possano risultare confliggenti con principi supremi dell’Ordinamento. Oggi, di fatto, allorquando qualsiasi organo dotato di potere legislativo emani norme derogatorie o addirittura contrarie alla legge universale in assenza di un’espressa previsione di legge che lo permetta, non è possibile attivare alcun sindacato che non sia il solo ricorso al Romano Pontefice. È altresì non raro che accada, e di fatto accade, che alcuni organismi amministrativi di rango apicale, come i Dicasteri romani, deroghino a leggi universali con il semplice strumento di una lettera circolare [2].
Ciò detto, pensando alla tematica penalistica, sottolineiamo anzitutto che il Diritto canonico non conosce una differenziazione tra codice sostanziale e di rito, tutte le norme sono contenute nel medesimo Libro, il VII, e non hanno una distinzione. La differenza è tra processi contenziosi ordinari e processi penali; tale peculiarità, nei fatti si traduce in una assenza di norme specifiche per il rito che presiedano ai processi penali. Effettivamente le norme che potremmo definire integrative dei processi contenziosi ordinari, specificamente rivolte alla ritualità del processo penale, sono esigue: solo dodici canoni che sommariamente contengono non solo la disciplina concernente la celebrazione del processo penale, ma anche la fase precedente dell’investigazione previa. La difficoltà divine e ancora più evidente se si considera il disposto del can. 1728 §1 per il quale le norme relative alla procedura penale sono da armonizzarsi con le norme concernenti il processo contenzioso ordinario.
È fondamentale, dunque, la perizia accurata che il Giudice canonico deve tenere nella celebrazione di un processo penale, considerando che – tra l’altro – statisticamente l’Ordinamento della Chiesa è molto più avvezzo alla procedura dei processi matrimoniali, piuttosto che dei ben più esigui numeri dei penali. Una seconda considerazione è quella che segue: l’Ordinamento canonico non conosce il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale. Il mancato esercizio dell’azione penale sebbene possa apparire un vantaggio, in determinati casi non lo è né per l’accusato né per la comunità ecclesiale: infatti, il mancato accertamento della responsabilità penale comporta che le accuse rimangano tali per un tempo indeterminato, senza mai diventare prove ma esplicando ugualmente un effetto sanzionatorio che un’accusa non dovrebbe e non potrebbe mai avere, se non verificata nel foro competente. L’assenza dell’obbligatorietà dell’azione penale si traduce nell’impossibilità della comunità ecclesiale di poter esercitare un’azione correttiva nei confronti di una devianza e a porvi un congruo rimedio.
Talora addirittura nella negazione al fedele del diritto di poter salvaguardare la propria onorabilità in un foro competente. Inoltre l’Ordinamento canonico ha – a tenore del can. 1420 §1 – la prescrizione relativa all’obbligo di costituire un vicario che eserciti la funzione giudiziale, dunque sembra soddisfare l’esigenza che ciascun imputato sia soggetto a un giudice precostituito dalla legge. In vero, però sebbene il Codice prescriva qualità determinate per la nomina, a tenore dei can. 1420 §4 e 1421 §3, spesso i Giudici non hanno titoli accademici specifici, sono liberamente nominati dal vescovo e non hanno un ufficio stabile perché nominati per un tempo determinato, come tra l’altro impone il can. 1422.
La mancanza della cross examination
Una ulteriore mancanza a detrimento dei diritti dell’imputato è l’assenza di possibilità della cosiddetta cross examination. L’esame incrociato di parti, testi e periti da parte di accusa e difesa di derivazione anglosassone che oramai costituisce un metodo di indagine comprovato nei sistemi penali moderni. L’esame incrociato permette che la pubblica accusa e la difesa operino in assoluta parità potendo ciascuno interrogare la parte ed esibire prove documentali e d’altro genere a carico o a discolpa dell’accusato.
Rebus sic stantibus, se si considera il fatto che le possibilità di indagine preliminare in ambito canonico sono molto limitate, la carenza di un esame incrociato impoverisce l’istruttoria dibattimentale e il potere di azione della difesa, il cui compito rimane marginale, limitato ai rilievi che possono essere compiuti in sede di difesa finale, a indagini che però sono ormai concluse. Il risultato potrebbe essere un apparato probatorio insufficiente a delineare le circostanze dei delitti, la credibilità dei testi e la responsabilità effettiva degli accusati. Questo accade anche perché il sistema canonico ammette solo teoricamente il principio dell’oralità: il processo penale canonico, come tutti gli altri, è un processo scritto. L’adozione della forma orale è ammessa come possibilità residuale e limitata ad alcuni atti singoli, estranea pertanto a intere fasi del processo [3].
Altri elementi a carattere generale
Altri due elementi, di carattere generale. I limiti ai diritti della persona e la tutela di questi diritti. Il limite è dato da due canoni: anzitutto ogni fedele deve autolimitarsi – can. 209 §1 C.I.C. –, dunque gestire e tutelare ogni libertà e liceità di principio ascrittagli dall’Ordinamento a riguardo del proprio operare ecclesiale, per ciò che concerne le modalità attuative. A tal proposito si noti che il singolo non è obbligato alla realizzazione di questi diritti, i quali, proprio per questo sono piuttosto facoltà, intese come capacità individuali. Il secondo limite è rinvenibile nel can. 223, con il moderari che il Legislatore interpone tra diritto ed esercizio del diritto. Nel citato canone vi sono due ordini di limiti, quelli intrinseci al §1, ovvero il bene comune della Chiesa – in primis –, i doveri anteposti a tali diritti e gli altrui diritti; quelli estrinseci, di cui al §2, ossia la regolamentazione dell’esercizio dei diritti competente all’Autorità ecclesiastica.
Di qui si ricavano due importanti conclusioni: i diritti del soggetto non sono illimitati e sono sempre in rapporto, oltre che con l’altro, con l’Autorità ecclesiastica. Un chiarimento ulteriore va fatto in relazione al rapporto tra soggetti. nell’Ordinamento canonico non è possibile instaurare un rapporto di diritto (di uno) cui corrisponde un dovere (di un altro) in quanto tutti, nella Chiesa, sono inseriti in differenti variazioni di un dovere comune unico che permette di attingere alla grazia di Cristo e partecipare all’unica missione del suo popolo; in quest’ottica personale ed istituzionale non si contrappongono. Alla luce di ciò non si può ridurre il Diritto – e soprattutto il Diritto amministrativo canonico – al sistema di diritti soggettivi o al concetto di contrapposizione pubblico e privato, tenendo conto tanto dell’ambivalenza dei diritti e doveri ecclesiali dei Christifideles, tanto della generalità dei diritti (libertà) loro attribuiti.
Si noti, inoltre, come osserva il prof. Gherri, che nonostante quanto detto, comunque, nella Chiesa, esistono posizioni individuali tutelate espressamente per mezzo di una immediata azionabilità giudiziale: la consistenza di queste prerogative è paragonabile – sotto un profilo strettamente giudiziale – a quello dei diritti soggettivi, intesi come negli Ordinamenti statali. Un’ultima considerazione vogliamo rivolgerla allo ius defensionis, in particolare. Quest’ultimo rientra certamente in quell’alveo di diritti sovraordinati ed intrinsecamente connessi alla persona, seppur a volte non positivizzato. Strettamente connesso al Diritto naturale, anche lo ius defensionis è considerato tale e, come ogni diritto fondamentale trova il suo fondamento nella dignità della persona umana. L’indissociabile unione tra diritti della persona e dignità umana, nell’Ordinamento canonico, ci fanno concludere che il diritto alla difesa, seppur presente in altri Ordinamenti, in quello della Chiesa è diversamente concepito alla luce del Magistero.
Note
[1] Cfr. J. Herranz, Il Pontificio Consiglio della Interpretazione dei testi Legislativi, in La Curia Romana nella Costituzione Apostolica Pastor Bonus, a cura di P.A. BONNETe C. GULLO, LEV, Città del Vaticano,1990, p. 478.
[2] Cfr. A. Amenta, Diritto processuale penale canonico e inveramento del principio fondamentale del diritto alla difesa, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, p. 10.
[3] Cfr. l’approfondito studio di A. Nicora, Il principio di oralità nel processo civile italiano e nel diritto processuale canonico, Pontificia Università Gregoriana, Roma1977.
“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”
(S. Giovanni Paolo II)
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