Presunzione d’innocenza e giustizia penale nella Chiesa

Nel diritto canonico la presunzione d’innocenza non è enunciata come principio generale espresso, a differenza di quanto avviene nei moderni ordinamenti statali e negli strumenti internazionali di tutela dei diritti fondamentali. Tale assenza testuale, tuttavia, non autorizza a ritenere il principio estraneo all’ordinamento canonico. Al contrario, esso emerge come criterio strutturale immanente del giudizio penale, ricavabile dalla configurazione complessiva del processo, dalla disciplina della prova e dalla concezione ecclesiale della potestà punitiva.

La presunzione d’innocenza opera, nel sistema canonico, non come clausola dichiarativa, ma come regola ordinante del procedimento, che incide sulla distribuzione dell’onere probatorio, sui criteri di valutazione delle prove e sulla gestione del dubbio. Essa impone che la colpevolezza non possa essere presunta, ma debba risultare da un accertamento probatorio raggiunto secondo le forme stabilite dal diritto. Il problema canonistico non consiste, pertanto, nella mancanza di una formulazione positiva del principio, bensì nell’individuazione delle condizioni giuridiche che ne garantiscono l’effettività nel processo penale, evitando che l’azione punitiva si fondi su sospetti, presunzioni improprie o valutazioni extraprocessuali.

La tradizione canonica recepisce precocemente, anche sotto l’influsso del diritto romano, l’idea secondo cui la responsabilità penale deve essere provata e non presunta. L’onere dell’accertamento grava sull’accusa, mentre all’imputato spetta il diritto di non essere considerato colpevole sino a una decisione fondata su prove adeguate.

Tale impostazione non ha carattere meramente tecnico, ma si radica in una precisa concezione antropologica: la dignità della persona, costituisce un limite intrinseco all’esercizio della potestà punitiva. Ne consegue che il sospetto, la fama o la mera verosimiglianza non sono sufficienti a fondare una condanna. La presunzione d’innocenza nasce così, nel diritto canonico, come esigenza intrinseca di giustizia sostanziale, prima ancora che come categoria dogmatica autonoma.

Un momento decisivo in tale evoluzione è rappresentato dal IV Concilio Lateranense (1215), in particolare dal can. 18, che abolisce le ordalie. Con questa scelta il Legislatore ecclesiastico supera definitivamente forme irrazionali di accertamento della colpevolezza e afferma un modello processuale fondato sulla prova giuridicamente valutabile. La colpa non può più essere dedotta da segni rituali o sacrali, ma deve risultare da un accertamento razionale dei fatti. In tal modo, l’imputato viene sottratto a meccanismi decisionali che lo collocavano in una posizione strutturalmente svantaggiata.

L’evoluzione del diritto canonico medievale mostra un progressivo affinamento delle categorie probatorie. Le Decretali di Gregorio IX e le successive elaborazioni dottrinali contribuiscono alla costruzione di un sistema nel quale la prova assume un ruolo centrale e articolato, attraverso la distinzione tra prove piene, semipiene e presunzioni. In tale contesto, la presunzione non si configura come sostituto della prova, ma come strumento ausiliario, sottoposto a regole precise e inserito in una gerarchia probatoria. Questo sviluppo testimonia l’esigenza di limitare l’arbitrio giudiziale e di garantire che la decisione penale sia il risultato di un procedimento razionale e controllabile.

La contraddittoria procedura inquisitoria

Accanto alla razionalizzazione del giudizio, la storia del diritto canonico conosce una fase di significativa regressione garantistica, rappresentata dall’affermazione della procedura inquisitoria. In tale modello, le funzioni di indagine, accusa e decisione vengono concentrate nella medesima autorità giudicante.

Il procedimento si avvia ex officio sulla base del sospetto o della fama, più che di un’accusa formalmente strutturata. La segretezza dell’istruttoria, la limitazione del contraddittorio e il rilievo attribuito alla notorietà pubblica determinano uno squilibrio strutturale a danno dell’imputato. La presunzione d’innocenza non viene formalmente negata, ma risulta svuotata nella sua operatività concreta.

Questa esperienza storica evidenzia un dato essenziale: la presunzione d’innocenza non vive di enunciazioni astratte, ma dell’assetto procedurale effettivo. Dove le garanzie sono compresse, il principio perde efficacia, anche se non viene mai espressamente messo in discussione.

Presunzione d’innocenza e presunzioni probatorie

Sul piano strettamente giuridico, è necessario evitare un equivoco frequente: la presunzione d’innocenza non coincide con le presunzioni giuridiche disciplinate nel Libro VII del Codice 1983. Il can. 1584 definisce la presunzione come una deduzione probabile da un fatto certo a un fatto incerto, distinguendo tra presunzioni iuris e presunzioni hominis; il can. 1585 precisa gli effetti della presunzione iuris sull’onere della prova; il can. 1586 pone limiti rigorosi alle presunzioni hominis, richiedendo che siano fondate su fatti certi e direttamente connessi con il fatto oggetto della controversia.

Tali disposizioni collocano le presunzioni nell’ambito della tecnica probatoria e della dimostrazione dei fatti in giudizio. La presunzione d’innocenza, invece, non è una presunzione in senso tecnico, ma una norma generale di trattamento processuale dell’imputato. Essa opera sul piano garantistico, imponendo che la colpevolezza sia dimostrata secondo legge e che il dubbio non si risolva automaticamente a sfavore dell’accusato.

Inoltre, la formulazione espressa del principio di presunzione d’innocenza negli strumenti internazionali, a partire dall’art. 11 §1 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, non rappresenta una frattura rispetto alla tradizione canonica, ma una sua esplicitazione in linguaggio giuridico universale. Il diritto canonico ha contribuito storicamente alla formazione di questo principio; oggi, il confronto con il diritto internazionale consente di valutare la qualità delle garanzie processuali ecclesiali e di verificare la coerenza dell’ordinamento canonico con i parametri fondamentali del giusto processo.

La presunzione d’innocenza costituisce dunque, nel diritto canonico, un indicatore decisivo della qualità giuridica della giustizia penale: non come ostacolo all’accertamento dei delitti, ma come condizione imprescindibile affinché l’esercizio della potestà punitiva rimanga conforme al diritto e rispettoso della dignità della persona.

Bibliografia

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“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”

(S. Giovanni Paolo II)

 

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Maria Cives

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