Pietro da Cortona, trionfo della Divina Provvidenza, 1633-1639, affresco, Roma, palazzo Barberini
Tra gli elementi costitutivi del giusto processo canonico (di cui abbiamo parlato QUI) ed in riferimento all’essere ordinato di quest’ultimo al favor veritatis (di cui abbiamo parlato QUI e QUI), non possiamo non considerare il principio di non colpevolezza, soprattutto in relazione ai provvedimenti cautelari previsti dal Diritto.
In riferimento al principio di non colpevolezza non possiamo tralasciare un argomento certamente delicato, quello delle misure cautelari. Una complessa problematica normata dal can. 1722 che determina la possibilità per l’Ordinario di procedere all’adozione di misure cautelari per ragioni precise: prevenire gli scandali, preservare la libertà dei testimoni, garantire il corso della giustizia. Le misure – continua il canone – possono essere adottate in qualunque momento del processo, udito il Promotore di Giustizia ed opportunamente citato l’interessato.
Le disposizioni codiciali
Il prescritto è chiaro; bisogna verificare in quale modalità il can. 1722 si concili con l’assunto del principio di presunzione di innocenza fino a prova contraria. Anzitutto, come il canone stesso prescrive, le misure cautelari hanno uno scopo puramente preventivo, dunque mai anticipatorio di una pena o di una condanna già pre-sentenziata. Dunque, proprio per il carattere di prevenzione che a tali misure il Legislatore attribuisce, ogni eventuale comminazione dovrà corredarsi di una adeguata motivazione che si innerverà sulla gravità delle accuse e sulla effettiva possibilità che queste causino uno scandalo, ledano la libertà dei testimoni o impediscano il corso della giustizia [1]. Se ciò è vero, dunque, tali misure non potranno neppure essere applicate in maniera automatica, ma dovranno essere conseguenti ad un vaglio attento del Superiore il quale le imporrà solo di fronte ad una necessità effettiva.
È pleonastico dire che l’applicazione automatica di una misura anche severa, indurrebbe erroneamente il Popolo di Dio a pensare la colpevolezza dell’indagato e quindi si lederebbe immediatamente non solamente la sua buona fama, ovviamente, ma anche il suo diritto ad essere considerato innocente fino a prova contraria. Sembra opportuno poter suggerire che l’applicazione di tali misure da parte dell’Autorità debba necessariamente vedere l’ascolto dell’indagato, già solamente per esporre le proprie ragioni quando non addirittura per avere una possibilità di difendersi. È qui che troverebbe fondamento l’inciso et citato ipso accusato di cui al can. 1722.
Quest’ultimo, l’abbiamo detto, parla di una possibile applicazione in ogni fase del processo, ma tali misure cautelari possono applicarsi anche durante l’indagine previa, ed ecco la ragione per cui ne parliamo proprio in riferimento all’indagato. La disposizione è espressa dall’art. 10 § 2 delle Norme sui delitti riservati; articolo che – secondo quanto detto – è ancor più pericoloso perché nulla prevede relativamente all’ascolto della persona interessata, riferendosi semplicemente alla facoltà dell’Ordinario o del Gerarca di applicare quanto disposto dal can. 1722 C.J.C e dal can. 1473 C.C.E.O., anche nella fase dell’indagine previa.
Dovrebbe essere pacifico che l’eccezionalità di questa estensione dovrebbe indurre – alla luce appunto della presunzione di innocenza e del rischio di ricadute negative che i provvedimenti adottati potrebbero avere sulla buona fama – a limitare l’uso di tale facoltà ai casi in cui sia strettamente necessario: quando, ad esempio, si tratti di un caso di abuso di minori che ha suscitato scandalo o vi sia il verosimile rischio del compimento di ulteriori delitti [2].
La ragionevolezza dell’imposizione
In merito a ciò non possiamo non chiederci se sia ragionevole imporre una misura cautelare laddove non si verificasse un grave scandalo. Potrebbe essere plausibile pensare che l’imposizione di una misura cautelare in assenza di un grave scandalo o in previsione di uno scandalo futuro sarebbe lesivo del diritto di presunzione di innocenza di cui la persona indagata deve godere.
Forse l’imposizione dovrebbe corredarsi di una documentazione già abbastanza corposa riguardo alla colpevolezza, sin dall’indagine previa, oppure dinanzi ad una ammissione dell’indagato, oppure ancora con incontrovertibili testimonianze o laddove ci sia l’imminente effettivo pericolo di uno scandalo grave, del quale comunque non possiamo parlare in assenza di una sensazione di disorientamento della comunità. A fronte di ciò non possiamo negare che talora proprio l’applicazione di misure cautelari eccessivamente severe o (almeno apparentemente) inspiegabili potrebbero comportare uno scandalo nella comunità, soprattutto se il delitto non fosse ancora noto. Sicuramente è necessaria prudenza.
La cessazione delle misure cautelari
Un discorso similare possiamo condurlo in relazione alla cessazione delle misure cautelari che, necessariamente, devono essere revocate al decadere della causa che le ha determinate o qualora il processo o il procedimento extragiudiziale abbia visto il termine o sia stata disposta l’archiviazione a seguito dell’indagine previa. Eventuali proroghe corrisponderebbero ad una gravissima lesione del diritto di presunzione di innocenza. A ragion veduta, quindi, si ritiene una prassi da riprovare quella di imporre una misura cautelare sine die, verificandosi così situazioni di gravi restrizioni che perdurano per tutto il processo e anche dopo.
A tal proposito un doveroso accenno va rivolto alla possibilità di domandare un risarcimento da parte dell’indagato, poi imputato. Non possiamo escludere aprioristicamente che la comprovata non necessità o eccessiva severità del provvedimento cautelare applicato non possa generare un risarcimento per il danno subito rispetto alla libertà personale dell’indagato nonché alla lesione del diritto alla presunzione di innocenza e alla buona fama. Problema consimile nel caso del proscioglimento dell’indagato, magari già al termine dell’indagine previa o dell’imputato al termine del processo o del procedimento amministrativo a suo carico.
La domanda circa l’esistenza della possibilità di una richiesta risarcitoria non è banale, dal momento che a norma del can. 128 chiunque può far richiesta di risarcimento per un atto illegittimo che gli abbia procurato nocumento in modo doloso o colposo [3]. Riteniamo di poterci orientare positivamente rispetto alla possibilità di un risarcimento del danno qualora l’indagato sia stato ingiustamente accusato e le misure cautelari eventualmente imposte siano state eccessive ed imprudenti. Ovviamente sempre a condizione che le accuse siano state ritirate [4].
Note
[1] Cfr. G. COMOTTI, Informazione, riservatezza e denuncia nei procedimenti penali, in Il diritto penale al servizio della comunione nella Chiesa, Glossa, Proceedings of “Il diritto penale al servizio della comunione nella Chiesa”, Borca di Cadore, 28 giugno – 2 luglio 2021, Milano 2021, p. 215.
[2] Cfr. Ivi, pp. 215-216.
[3] Sulla questione del risarcimento del danno approfondisce bene A. D’AURIA, La presunzione di innocenza nel Diritto penale canonico. Questioni problematiche aperte, in Ius Canonicum, LXIV (2024), pp. 145-146.
[4] Cfr. cann. 1390-1391 C.J.C.
“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”
(S. Giovanni Paolo II)
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