Immagine di matrimonio (di Richkat, tratta da Pixabay)
Dopo aver precedentemente trattato il n. 2 del Can. 1095 CIC (qui) , vediamo che cosa preveda il terzo numero del canone 1095 del CIC
Il can 1095 n. 3
Il n. 3 del can. 1095 statuisce che sono incapaci a contrarre matrimonio coloro che per cause di natura psichica non possono assumere gli obblighi essenziali del matrimonio. Tale ipotesi di incapacità è emersa soprattutto nella trattazione della ninfomania (iperestesia sessuale) e dell’omosessualità.
Infatti in entrambi i casi non è possibile instaurare quella comunità di vita e di amore coniugale che costituisce la sostanza dell’istituto matrimoniale e produce nel soggetto, che ne è affetto, una vera e propria incapacità a realizzare l’oggetto del proprio consenso.
Le deviazioni sessuali cui si applica il n. 3
Tale forma di incapacità si estende anche ad altri casi di deviazioni o perversioni sessuali nonché a disturbi di carattere psichico e caratteriale tali da non consentire la costituzione di un consortium totius vitae ordinato al bonum coniugum e al bonum prolis.
Gli obblighi essenziali nei cui confronti deve manifestarsi l’incapacità sono le proprietà dell’unità e dell’indissolubilità e il bene dei coniugi e della prole. Per esempio, la ninfomane è incapace di instaurare una vera comunione di vita matrimoniale con il proprio coniuge, mentre le anomalie psichiche scaturenti da carenze affettive possono pregiudicare la capacità di assumere il ruolo di padre o di madre.
Naturalmente l’anomalia ha efficacia invalidante se si prova la sua esistenza in epoca prenuziale.
La Dottrina e la Giurisprudenza sull’incapacità relativa
Oggetto di particolare attenzione in dottrina e anche in giurisprudenza è stata l’individuazione di una nuova figura, quella della incapacità relativa o relazionale, che impedirebbe al soggetto l’adempimento degli obblighi coniugali, appunto relativamente a quel matrimonio o relativamente a quella determinata persona.
Sulla base dell’impostazione personalistica del Concilio Vaticano II, si è prospettato il matrimonio come relazione interpersonale, cioè come realtà di vita fortemente caratterizzata dal profilo esistenziale dei nubendi.
Conseguentemente assumerebbe rilievo, al fine di determinare l’esistenza di tale incapacità, l’analisi della personalità di entrambi i contraenti sia uti singuli sia nella loro reciproca relazione: in buona sostanza l’incapacità nasce solo nell’ambito della relazione di coppia. La giurisprudenza della Rota Romana, tuttavia, in passato ha individuato il pericolo per cui tale ipotesi avrebbe permesso di attribuire rilievo all’incompatibilità caratteriale tra i coniugi, finendo così col rendere nulli i matrimoni solo infelici o falliti.
La Giurisprudenza, pertanto, ha praticamente respinto la configurabilità dell’incapacità relativa, poiché un’apertura nel senso appena profilato avrebbe consentito una equiparazione surrettizia tra la dichiarazione di nullità matrimoniale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Va evidenziato, tuttavia, che spesso il fallimento di un matrimonio nasconde uno o più casi di nullità.
“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”
(S. Giovanni Paolo II)
©RIPRODUZIONE RISERVATA