Il Prof. Santiago Vigo Ferrera
In questi ultimi anni nella Chiesa, alla luce anche della riforma del libro VI del CIC, si è rivolta una maggiore attenzione al fenomeno degli abusi non solo sui minori, ma anche in riferimento agli abusi di potere, spirituali, di coscienza, economici, ecc. Per poter capire meglio di che cosa si tratti, come prevenire tali abusi, quale sia il bene giuridico leso e come intervenire per prevenire un danno o per ristabilire la giustizia una volta che è già stato causato, si è pensato di rivolgere alcune domande al Professor Santiago Vigo, Docente Associato di Parte Generale del Diritto Canonico presso la Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università della Santa Croce (Roma), sensibile anche ai temi riguardanti gli abusi nella Chiesa, avendo curato diversi testi e scritto articoli sul tema. Ringraziamo il Prof. Vigo per la sua disponibilità.
Negli ultimi anni, in più discipline, è cresciuto molto l’interessamento per alcune tipologie di abuso diverse dall’abuso sessuale, spesso collegate con esso, quali l’abuso di autorità, di coscienza e/o abuso spirituale. Puoi spiegarci la differenza tra queste tipologie di abusi?
Papa Francesco parlava della triade abuso sessuale-abuso di potere-abuso di coscienza; alcuni autori, seguendo una letteratura iniziata da un’esperienza maturata in campo protestante, parlano di abuso spirituale; ci si riferisce spesso anche all’abuso di autorità nel contesto di relazioni assimetiche e, più di recente, si è cominciato a parlare anche di abuso economico. Nella sua prima enciclica Papa Leone XIV offre una buona sintesi delle diverse tipologie emerse negli ultimi anni nel parlare di «abusi spirituali, economici, istituzionali, sessuali, di potere e di coscienza» (Magnifica Humanitas, n. 89).
Davanti a questa nomenclatura, mi sembra importante partire da un chiarimento: non siamo davanti ad un fenomeno esclusivamente canonico, né sembra realistico pensare che esso possa trovare soluzione in una prospettiva puramente canonistica. Infatti, le espressioni “abuso di autorità”, “abuso di coscienza”, “abuso spirituale”… ed anche “abuso sessuale” non sono espressioni propriamente giuridiche. Di fatto, non sono nate all’interno della riflessione canonica, bensì in altre discipline come la psicologia, la teologia morale, la comunicazione o la vittimologia.
Certamente, il fenomeno al quale si fa riferimento ha, quasi sempre, una dimensione giuridica. Per dare il nostro specifico contributo, penso che noi canonisti dobbiamo definire meglio le categorie dalla prospettiva che ci è propria, molto prima di cercare di fornire una tutela di tipo penale, che spesso è l’unica cosa alla quale si pensa e che ci viene chiesta. Come passaggio previo serve, a mio avviso, che ci domandiamo: qual è il bene giuridico, il diritto, che viene leso in questi fenomeni? Alla luce di quella prima domanda possiamo poi riflettere su come possiamo intervenire per prevenire quel danno o per ristabilire la giustizia una volta che il danno è già stato causato.
Penso che le categorie esistano nel diritto canonico, anche se bisogna lavorare per definirle più accuratamente. Come beni giuridici coinvolti in questi fenomeni, si possono identificare, senza grandi difficoltà, i diversi diritti della sfera patrimoniale, per quanto riguarda l’abuso economico; per quanto attiene agli abusi di potere, si possono individuare i diritti che la dottrina recente individua nel diritto dei fedeli al buon governo; e in riferimento agli abusi spirituali e di coscienza, abbiamo il diritto all’intimità (can. 220) e i diritti alla libertà di scelta dello stato di vita (can. 219) e del proprio metodo di vita spirituale (can. 214), che sono diritti fondamentali dei fedeli.
Oltre a individuare i beni giuridici in gioco, è necessario formulare in categorie canoniche come avvenga la lesione del diritto e come sia possibile un suo risarcimento. Da questo punto di vista, penso sia utile recuperare due categorie proprie della scienza giuridica: una è l’abuso di diritto e l’altra la responsabilità giuridica.
L’abuso di diritto consiste nell’uso distorto di una posizione giuridica, cioè di una relazione particolare che si ha con un bene giuridico. Da questa prospettiva, l’abuso può compiersi in due modi: per superamento dei limiti del diritto o per deviazione dal fine. Così, si commette un abuso economico, per esempio, quando si dispone di beni per un titolo diverso da quello consentito; oppure quando i beni vengono destinati ad una finalità diversa da quella che ad essi corrisponde. Allo stesso modo, si compie un abuso di potestà quando si esige qualcosa che eccede i limiti della potestà che si ostenta; o anche quando si esercita la potestà per un fine diverso da quello per il quale è stata concessa (il proprio tornaconto anziché il bene della comunità e delle singole persone).
Nel caso dell’abuso spirituale o di coscienza, penso a due tipologie fondamentali di abuso dell’intimità o dei diritti di autodeterminazione nella sfera spirituale. Si verifica il superamento dei limiti quando si forza l’apertura dell’intimità della persona, pretendendo di averne un diritto inesistente; e si ha la deviazione dal fine quando le informazioni date dalla persona in un contesto riservato per essere aiutata nell’accompagnamento spirituale vengono tirate fuori da quel contesto e usate per altri scopi. In entrambi i casi, la persona si sente violentata nella propria intimità, il che costituisce un danno.
Similmente si può dire dei diritti di autodeterminazione spirituale. Si verifica il superamento dei limiti quando l’accompagnatore si sostituisce alla persona accompagnata o a Dio stesso, pretendendo di esserne il portavoce; si verifica la deviazione dal fine quando, anziché guidare la persona verso la libera identificazione con Cristo, la si porta altrove (a servire l’accompagnatore o a riempire un suo vuoto affettivo).
Tuttavia, definire il bene giuridico e la modalità di attuazione dell’abuso non basta. Siamo soltanto al primo elemento richiesto dalla giurisprudenza per poter parlare di responsabilità. Oltre all’elemento oggettivo, serve dimostrare anche l’elemento soggettivo (il dolo o la colpa dell’aggressore) e il nesso di causalità tra la condotta antigiuridica e il danno effettivamente arrecato (il che non è scontato, perché le ferite in questi ambiti rispondono quasi sempre a una molteplicità di fattori).
Quali meccanismi esistono o dovrebbero essere rafforzati affinché una pratica di accompagnamento non si trasformi in una forma di controllo o coercizione spirituale?
Se ci limitiamo ancora ad una prospettiva giuridica (e quindi parziale: non pretendo di dare una soluzione esaustiva al problema), direi che si debba fare il possibile per cancellare il dolo e ridurre la colpa – vale a dire, con una formulazione positiva, garantire la buona fede e la diligenza. Non possiamo privare le anime dall’aiuto di un accompagnamento spirituale intenso, così necessario, come dimostra la tradizione, per progredire speditamente nel cammino verso l’identificazione con Cristo. Dobbiamo però garantire, nella misura del possibile, la purezza d’intenti (buona fede) e la preparazione (diligenza) delle persone che si impegnano in questo servizio.
Questo si fa, soprattutto, alzando quelle che parte della dottrina chiama le “soglie di inibizione interna”, cioè lavorando sulla motivazione degli accompagnatori attraverso la loro accurata formazione per prevenire gli abusi. I lavori di Cencini e Lassi e di De Lassus mi sembrano, in questo senso, molto validi e illuminanti. Tuttavia lo si fa anche rialzando le cosiddette “soglie di inibizione esterna”, ovverosia le barriere che rendono davvero difficile per l’abusatore provocare danni. A molti suonerà “tridentina” questa affermazione, ma, leggendo una parte della letteratura recente, bisogna riconoscere che tutta una serie di casi drammatici che sono emersi negli ultimi anni si potevano evitare in larga misura con il confessionale munito di grata fissa (can. 964 § 2). Al di là delle barriere più materiali, le misure esterne più efficaci sono quelle che mirano a evitare l’esclusività nelle relazioni e l’isolamento della vittima da parte dell’aggressore. Tutto ciò che allontani la clandestinità e che favorisca una sana trasparenza (come richiesto dal principio di buona fede) e lavorare sulla formazione di accompagnatori e accompagnati (come richiede il principio di diligenza) aiuta grandemente a prevenire gli abusi.
I protocolli di ambienti sicuri e di tutela dei minori e delle persone vulnerabili emanati negli ultimi decenni, infatti, incidono su entrambi i meccanismi: interni (formazione) ed esterni (barriere e trasparenza). Tali protocolli hanno anche un effetto molto importante da un punto di vista giuridico, che è quello di oggettivare il grado di diligenza richiesto e renderlo noto alle persone che assumono tali attività, che sono – bisogna dirlo – “attività a rischio”. Questa oggettivazione della diligenza dovuta da parte dei protocolli semplifica molto il nodo, giuridicamente complesso, dell’accertamento dell’elemento soggettivo della responsabilità, ossia del dolo o della colpa. Una persona che salta sistematicamente i protocolli non sta necessariamente compiendo degli illeciti, ma si può dubitare più che legittimamente della sua diligenza, quando non addirittura della sua buona fede.
Che rapporti ci sono tra abuso spirituale e falso misticismo?
Non c’è unanimità su che cosa sia, da un punto di vista canonico, il falso misticismo, come evidenzia la netta discrepanza su questo punto tra la nota del Dicastero della Dottrina della Fede e la proposta di uno dei canonisti che più si è occupato del falso misticismo, che è il Prof. Visioli. Per la nota della Dottrina della Fede, il falso misticismo si riferisce propriamente all’ambito del discernimento sul carattere soprannaturale di fenomeni straordinari, senza che essa abbia una sua consistenza in sede disciplinare o penale (tranne che, in certi casi, come circostanza aggravante per altri delitti). Visioli, invece, sostiene che il falso misticismo sia una categoria usata tradizionalmente nell’attività disciplinare del Dicastero della Dottrina della Fede, per riferirsi a delle fattispecie, tra l’altro, assai ricorrenti nella storia della Chiesa. Si tratta, concretamente, del tentativo di legittimare condotte immorali (per lo più nella sfera sessuale) in base ad elaborazioni dottrinali eterodosse, discorsi spirituali o mistici (per esempio, sul ruolo della mediazione del corpo umano nella trasmissione dell’amore divino). In pratica, il problema si pone perché queste condotte appaiono come gravemente lesive della dignità della persona a chi ne viene a conoscenza dall’esterno (perciò sono poste cercando accuratamente la clandestinità!), ma il diritto canonico non prevede una tipizzazione penale chiara per punire queste condotte. Si tratta, infatti, di casi in cui il peccatum contra sextum è posto da maggiorenni apparentemente consenzienti, per cui non si può fare ricorso né al can. 1398 § 1 né al can. 1395 § 3 CIC. Il punto è che, sebbene quel consenso non sia stato strappato da un minorenne né con violenza né con minacce, lo è stato tramite l’inganno, attraverso una manipolazione attuata in un contesto e con discorsi spirituali. Ecco il nesso tra l’abuso spirituale e il falso misticismo.
Ci sono diverse proposte per punire queste condotte, dall’introduzione di una nuova fattispecie penale (quella proposta da Visioli sarebbe il delitto contro il secondo comandamento del decalogo, per l’abuso del nome di Dio che si compie in questi casi) fino al ricorso al can. 1399 (che è la via che è stata seguita in alcuni casi). A me, personalmente, la prima proposta sembra una fattispecie penale troppo aperta (il che è un problema purtroppo abituale nella nostra legislazione penale), mentre il ricorso al can. 1399 mi appare inappropriato in un sistema penale evoluto come dovrebbe essere il sistema penale canonico, se vuole avere un minimo di autorevolezza morale nel contesto che lo circonda.
Come è possibile servire la coscienza senza cadere nel rischio di abusarne?
Inserendosi nella tradizione spirituale della Chiesa, che è maestra in quest’arte. Da un punto di vista canonico, abbiamo già accennato a diverse manifestazioni giuridiche di questa tradizione. Un primo modo è incidere sulla formazione per aiutare a capire le finalità, le modalità e i rischi dell’accompagnamento spirituale, insistendo sulle idee fondamentali (come il protagonismo della persona e dello Spirito Santo e il principio di crescita in libertà interiore) e lavorando sulla retta motivazione necessaria per compiere bene questo servizio (purezza di intenti, retta consapevolezza di essere uno strumento, contesto soprannaturale nel quale si deve sempre rimanere), ecc. In questo senso, è fondamentale che l’accompagnatore si faccia anche accompagnare, per mantenere vivo lo spirito soprannaturale e la rettitudine di intenzione. In particolare, è importante che sia prevenuto contro la tentazione di diventare padrone delle anime che accompagna. Perciò, farà bene a ricordare spesso alle persone che accompagna la libertà di cui godono per aprire la sua intimità o per non farlo (can. 220), senza pretendere un diritto all’apertura della coscienza altrui che non esiste; anche il diritto di rivolgersi ad altre persone e la convenienza di farlo ogni tanto, ecc.
In questo senso, è importante conoscere e seguire le indicazioni che ha dato la Chiesa in questa materia, come il rispetto della libertà di scelta del confessore (can. 991) e dell’accompagnatore spirituale (cann. 239 § 2 e 246 § 4), il principio di separazione tra gli ambiti del governo e dell’accompagnamento spirituale (cann. 240 § 2 e 630 § 5) – altrimenti il rischio di superare i limiti e di deviare dal fine sono molto alti – o il già citato diritto alla tutela della propria intimità (can. 220).
Esiste un meccanismo specifico che si intende introdurre nel Codice di Diritto Canonico per evitare, in generale, gli abusi di potere e spirituali?
Come è noto, si sta pensando alla tipizzazione di un reato autonomo di abuso spirituale, il che sembra difficile, perché le fattispecie penali tipiche riguardano singole condotte, mentre queste tipologie di abusi si caratterizzano spesso per l’instaurarsi di una relazione malata, piuttosto che per singole condotte. Il rischio di elaborare una fattispecie penale troppo larga è elevato, il che può portare facilmente sia alla non applicazione della norma per la sua eccessiva astrattezza, sia alla sensazione di una sua applicazione arbitraria.
In ogni caso, una qualche tutela va assicurata. Mi sembra che ci sia un’idea di fondo secondo la quale nel diritto canonico non ci sarebbe una tutela al di là di quella penale. Il diritto penale deve essere, in linea di principio, l’extrema ratio. Tuttavia, non abbiamo un sistema vero e proprio di tutela ordinaria dei diritti dei fedeli, nonostante gli auspici dei principi 6° e 7° per la revisione del Codice. Si pensò allora di creare un sistema di tutela dei diritti dei fedeli, ma esso rimase finalmente focalizzato sul sistema di ricorsi contro gli atti amministrativi. Che cosa fare dunque con le condotte lesive di diritti (anche fondamentali e riconosciuti dal Codice in quanto tali) che non sono poste dall’autorità con atti di governo veri e propri, ma piuttosto da alcuni fedeli contro altri? Si pensa come opzione unicamente alla risposta penale, perché non c’è una via di tutela ordinaria vera e propria dei diritti dei fedeli. Tale mancanza è stata giustificata durante il processo di revisione del Codice dal fatto che si ritenesse sufficientemente sviluppato il sistema giudiziario canonico; opinione che, se vogliamo parafrasare un mite giudizio del Prof. Llobell, è stata forse troppo “ottimistica”. Penso che l’apertura di una via di tutela ordinaria per le lesioni meno gravi, ma più frequenti, dei diritti di cui stiamo parlando (garantendo allo stesso tempo la presunzione di innocenza e il diritto di difesa) sia un presupposto necessario per un’ulteriore tutela efficace in via penale nei casi più gravi e dolorosi. Inoltre direi che le categorie per ragionare giuridicamente offrendo quella tutela ordinaria siano le categorie della responsabilità giuridica e del risarcimento per danni (can. 128), a cui abbiamo fatto riferimento prima.
Ovviamente, che esista come possibilità la via giudiziaria non vuol dire che questi casi si debbano risolvere per lo più con una sentenza giudiziaria. Sono d’accordo con il progetto lanciato dalla Prof.ssa Zuanazzi e altri colleghi per promuovere la conciliazione nella Chiesa e sono d’accordo con il principio del favor conciliationis. Tra l’altro, nelle cause contenziose bisogna cercare con tutti i mezzi di attuare vie alternative di questo tipo (can. 1446). Tuttavia, ritengo che il riconoscimento di una tutela giudiziaria ordinaria dei diritti (can. 1491), al di là del loro riconoscimento formale (come avviene per i diritti dei fedeli come quelli dei cann. 214, 219 e 220 citati), sia un presupposto necessario per il successo di ogni vera conciliazione, perché stabilisce l’equilibrio tra le parti come punto di partenza. Sia l’attore sia la parte convenuta rinunciano ad un loro diritto per cercare la soluzione conciliativa, sapendo che resta sempre a loro disposizione la via giudiziaria ordinaria. Altrimenti, il rischio di imporre come conciliativa una soluzione alla parte debole è più che reale, come dimostrano alcune esperienze di insabbiamento.
Quali i possibili rimedi, in concreto, al di là della tutela giudiziaria?
In alcuni contesti sta maturando l’esperienza di aprire canali strutturati di ascolto e di riparazione. Tali percorsi sono frutto dell’esperienza fatta dalla Chiesa sin dall’emersione della crisi degli abusi: non ci si rende conto della portata del problema finché non ascoltiamo le vittime. Questo ascolto istituzionale, aperto, empatico e che validi le vittime, è il vero inizio di un percorso, sia di guarigione della vittima sia di presa di consapevolezza e di sanazione degli aggressori e, più in genere, delle istituzioni ecclesiali. Come ha scritto recentemente il Romano Pontefice, «l’ascolto delle vittime di abusi spirituali, economici, istituzionali, sessuali, di potere, di coscienza è parte integrante di un cammino di giustizia, che comprende il riconoscimento del danno, la giusta riparazione e la prevenzione» (Magnifica Humanitas, n. 89). L’ascolto rende possibile il riconoscimento del danno, e si può allora iniziare a capire come ripararlo e come prevenirlo. Penso, quindi, che un’ottima via sia aprire canali di ascolto simili a quelli previsti da Vos estis lux mundi; e, in base a quel primo ascolto, sviluppare percorsi di riparazione, vie di conciliazione o processi veri e propri.
Dopo percorsi di riparazione e guarigione, come viene valutato il danno subìto dalla vittima accertata? Chi si fa garante di questa presa in carico delle vittime e anche di chi abusa?
Questi sono proprio i punti che bisogna approfondire. Penso che una buona strada per farlo sia il ricorso alle categorie tradizionali della responsabilità giuridica, per capire come valutare il danno, come determinare il dolo o la colpa e il nesso di causalità e come definire il risarcimento.
Per valutare il danno, serve ascoltare in primo luogo la vittima e poi l’aggressore ed eventuali testimoni che possano aiutare a delineare il contesto, le cause e le conseguenze. Il ristabilimento della giustizia, la guarigione e la sanazione sono possibili soltanto sulla base della verità. Come ci insegna la nostra tradizione giuridica, la verità di queste dolorose vicende, in tutta la loro complessità, emerge dal contraddittorio, sia nel processo sia, preferibilmente, in sede di conciliazione. Ogni vero percorso di riparazione e di guarigione è, innanzitutto, un percorso di verità.
Penso che sia proprio la dichiarazione della verità il punto principale del risarcimento della vittima e della sanazione dell’aggressore. La prima cosa che desidera la vittima è capire che cosa sia veramente successo, liberarsi da una colpa che si trascina ingiustamente e che questa verità sia dichiarata nella Chiesa; l’aggressore, da parte sua, ha bisogno tante volte di essere aiutato a raggiungere la consapevolezza del danno da lui causato e che gli vengano offerte vie concrete per poter riparare e la speranza di ottenere la riconciliazione.
Perciò, quando si parla di risarcimento nell’ambito canonico, non bisogna pensare prima e soprattutto ad un risarcimento di tipo economico, che ha forse il suo senso nei sistemi di diritto secolare, dove i legami sociali non sono così centrali come nella Chiesa. La Chiesa è comunione, per cui da noi la finalità principale di questi percorsi è quella di sanare le relazioni, ristabilendo la comunione con Dio e con i fratelli. In questo senso, la giurisprudenza della Segnatura Apostolica insiste da tempo sul bisogno di cercare un tipo di risarcimento consono alla natura del danno causato. È vero che in questi casi si tratta di danni incommensurabili, perché toccano la sfera spirituale più intima della persona. Allora si può pensare subito che si tratti di danni irreparabili, per cui non si può fare altro se non cercare un surrogato economico, il pretium doloris. Invece, sono convinto che proprio nella Chiesa sia possibile riparare questi danni, che sono sì incommensurabili ma non irreparabili, perché nella Chiesa e attraverso la Chiesa agisce la grazia di Dio. Accompagnare le persone coinvolte in queste dolorose vicende, aiutandole ad aprirsi alla verità e alla grazia che sanano, al Dio che guarisce: è questo che, come Chiesa, possiamo e dobbiamo fare.
Perciò, ribadisco quanto detto all’inizio: queste problematiche esulano largamente dalle possibilità degli strumenti puramente canonistici, chiamando in causa l’aiuto propriamente spirituale e psicologico. Come richiesto per i centri di ascolto previsti da Vos estis lux mundi per altre tipologie di condotte, anche in questi casi la Chiesa deve fare il possibile, sin dall’inizio del percorso, per garantire un accompagnamento spirituale adatto (che non rivittimizzi!) e anche, se del caso (e spesso lo sarà), un’assistenza psicologica specializzata. Queste cose devono, ovviamente, far parte di un risarcimento anche economico: è logico che le spese necessarie per i processi di guarigione (spese giudiziarie e terapie psicologiche) siano addebitate all’aggressore come parte del suo dovere di risarcire il danno causato, perché si sta parlando allora di una dimensione del danno che ha una natura patrimoniale. Lo stesso bisognerà dire di altre possibili ricadute economiche della concreta vicenda (se ci sono stati, per esempio, i cosiddetti “abusi economici”).
“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”
(S. Giovanni Paolo II)
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