La nullità del matrimonio tra Lucrezia Borgia e Giovanni Sforza: ragionevole o infondata?

Da sinistra in primo piano Lucrezia Borgia, Giovanni Sforza e Alessandro VI (immagine creata con Microsoft Copilot [AI])

Dopo aver parlato del processo di nullità matrimoniale di Enrico VIII e di Caterina d’Aragona, parliamo oggi di un altro celebre processo della storia del diritto canonico, ossia quello che ha dichiarato la nullità del matrimonio tra Lucrezia Borgia e Giovanni Sforza. Si tratta di un caso storicamente molto più controverso di quello di Enrico VIII e Caterina d’Aragona: secondo la comune ricostruzione, Papa Alessandro VI (padre di Lucrezia) avrebbe imposto alla coppia Borgia-Sforza la dichiarazione di nullità delle nozze in funzione di alleanze politiche, accusando Giovanni Sforza di impotenza, il quale, sentitosi umiliato, avrebbe risposto diffondendo la calunnia secondo cui Lucrezia avrebbe avuto rapporti incestuosi col proprio padre e col proprio fratello. Inoltre, l’accusa di impotenza viene normalmente descritta come un mero pretesto [1] e si riporta che le dichiarazioni di Lucrezia e di Giovanni sarebbero state forzate o per lo meno indotte [2].

La sentenza affermativa fu emessa da una commissione cardinalizia il 19 dicembre 1497 e, come anticipato, suole essere etichettata come mero escamotage politico. Il presente articolo propone di esaminare il processo di nullità matrimoniale della coppia Borgia-Sforza dal punto di vista puramente giuridico, prescindendo da eventuali interessi e contesti politici, in modo da offrire una lettura più sfumata e distaccata, nonostante le difficoltà dovute alla distanza temporale.

Le prove dell’impotenza dell’uomo

Oggi come in epoca moderna, la prova dell’impotenza copulativa può essere fisica e morale. Nel processo in esame, Lucrezia risulta essere stata esaminata non solo da suo padre Alessandro VI, ma anche da due ostetriche, che l’avrebbero descritta come virgo intacta [3]. Viene rilevato che tali ostetriche, nell’effettuare l’indagine fisica, non si sarebbero addentrate ultra portas vaginae, ma si tratta di un’obiezione generica ed ambigua, oltre che poco fondata, non richiedendosi esami invasivi per verificare lo stato della membrana imenale [4].

Taluni sostengono che Lucrezia Borgia fosse madre di Giovanni Borgia, concepito prima della sentenza di nullità matrimoniale, il che sarebbe incompatibile con la sua descrizione come virgo intacta. Tuttavia, a ben vedere, le ipotesi sulla paternità e sulla maternità di Giovanni Borgia sono molte e discordanti, sicché si tratta di un’obiezione piuttosto debole.

Un altro indizio a favore dell’impotenza di Giovanni Sforza risiedeva nel suo rifiuto di «sottoporsi a una prova materiale della sua virilità» [5]. A scanso di equivoci, non si trattava di una richiesta aliena alla prassi giudiziaria del tempo, bensì del cosiddetto experimentum congressus, per cui l’uomo poteva dimostrare la propria capacità copulativa in presenza di testimoni. Tale pratica sarebbe stata abbandonata in epoca successiva, in quanto ritenuta turpissima [6].

Per quanto riguarda la prova morale, come già esposto, aleggiano dubbi in merito alla spontaneità delle dichiarazioni degli sposi in merito all’impotenza del marito. A distanza di secoli, è pressoché impossibile verificare la spontaneità di una deposizione. Ciò nonostante, sarebbe semplicistico presumere che le dichiarazioni dei coniugi non fossero vere. Più che interrogarsi sulla loro spontaneità, è interessante interrogarsi sulla loro veridicità e congruenza rispetto agli altri elementi di prova. Non a caso, spontaneità e veridicità non sono sinonimi e non necessariamente coincidono. Anzi, è abbastanza frequente che una persona ammetta la verità soltanto dopo essere stata incalzata.

Nella vicenda in esame, l’iniziale ritrosia ad ammettere l’impotenza copulativa poteva dipendere dal senso di imbarazzo che spesso accompagna tale condizione, sia dal lato dell’uomo sia dal lato della donna, soprattutto nel contesto culturale dell’epoca. Viceversa, il preteso movente politico di tale processo di nullità matrimoniale non sembra incidere molto sulla verità del capo invocato: se l’intero processo fosse stato una farsa finalizzata a scopi politici, un abile diplomatico ed eccellente canonista [7] quale Papa Alessandro VI non avrebbe probabilmente optato per il capo dell’impotenza (che, come intuibile, portava con sé una nomea non piacevole), ma per un capo di nullità più indolore, come l’esclusione del bonum prolis o la condizione contraria al medesimo [8], le quali non erano caratterizzate dallo stesso stigma e dunque sarebbero state più facilmente accettabili da parte di Giovanni Sforza.

Vero è che l’impotenza, in quanto impedimento di diritto naturale, aveva la caratteristica di non essere sanabile, a differenza di un vizio del consenso. Nondimeno, viste le abilità politiche e diplomatiche di Papa Borgia, ci si aspetterebbe comunque di trovare qualche traccia storica di un tentativo di convincere gli sposi ad accettare la soluzione più elegante e meno problematica per la loro reputazione. L’assenza di tali tracce avvalorerebbe la fondatezza della tesi dell’impotenza e della genuinità dell’esito del processo.

Infine, un ulteriore elemento a supporto dell’impotenza di Giovanni Sforza era che la coppia non avesse generato prole. A nulla rileva che Giovanni Sforza abbia avuto figli da altre relazioni, dal momento che, oggi come allora, l’impotenza dirime il matrimonio anche se è relativa, ossia limitata all’altro coniuge [9].

Conclusioni

Fu dunque una dichiarazione di nullità fondata su un presupposto vero oppure dettata da motivazioni politiche? Forse entrambe le cose. Del resto, anche la verità può essere invocata a fini politici. La distanza temporale non aiuta certamente a raggiungere conclusioni certe in merito alla fondatezza di quella sentenza, ma il presente articolo non vuole esserne una difesa strenua e adamantina. Piuttosto, il fine di questo contributo è quello di sensibilizzare l’attenzione agli aspetti giuridici della vicenda, al di là dei riduzionismi (e semplicismi) di natura politica. Le vicende umane non si riducono infatti alla dimensione politica, ma ne comprendono tante altre, tra cui quella giuridica, tutte le quali devono essere integrate per effettuare la migliore valutazione possibile.

Purtroppo il diffuso giudizio negativo su Papa Alessandro VI rende difficile una disamina equanime di questo processo di nullità matrimoniale, sebbene molte delle accuse mosse contro di lui debbano essere respinte o per lo meno ridimensionate [10]. Una nota regola insegna di applicare agli altri lo stesso metro benevolo di giudizio che vorremmo fosse applicato a noi. In ogni caso, lo sguardo del giurista, come pure dello storico, deve solo curarsi della verità a prescindere da eventuali simpatie e dalle antipatie. Si auspica dunque che un rinnovato interesse per il diritto canonico possa stimolare disamine più sfaccettate di questi e molti altri processi storici di nullità matrimoniale.

Note bibliografiche

[1] Cfr. A. BURGESS WILLIAMS, Rewriting Lucrezia Borgia: Propriety, Magnificence and Piety in Portraits of a Renaissance Duchess, in AA.VV., Wives, Widows, Mistresses, and Nuns in Early Modern Italy. Making the Invisible Visible through Art and Patronage, Londra, 2012, p. 79.

[2] Cfr. F. GREGOROVIUS, Lucretia Borgia According to Original Documents and Correspondence of Her Day, New York, 1908, p. 109. Cfr. anche A. IACAMPO, Mercy for Anne and a Rose for Lucrezia, in Pell Scholars and Senior Theses, n. 101, p. 29, reperibile all’URL: https://scispace.com/pdf/mercy-for-anne-and-a-rose-for-lucrezia-zod6ow56zb.pdf (visitato in data 19/05/2026).

[3] Cfr. A. IACAMPO, Mercy, p. 30.

[4] Nello specifico, si riferisce che «two nervous midwives lift her skirts and probe gently in the direction of her most private places, though never quite stepping over the threshold» (ibidem). L’avverbio quite lascia intendere che le ostetriche non si siano fermate alla “soglia”, pur adottando la massima delicatezza. Tale azione (soprattutto per i più rudimentali strumenti diagnostici del tempo) conferiva già una visuale adeguata della membrana imenale, essendo a tal fine sufficiente separare le grandi e le piccole labbra (cfr. AMERICAN COLLEGE OF OBSTETRICIANS AND GYNECOLOGISTS, Diagnosis and Management of Hymenal Variants, in “Obstetrics and Gynecology”, vol. CXXXIII [2019], n. 780, e373).

[5] A. SAVIOTTI, Pandolfo Collenuccio, umanista pesarese del sec. XV, Pisa, 1888, p. 106.

[6] Cfr. F.X. WERNZ-P. VIDAL, Ius canonicum, V, Ius matrimoniale, Roma, 1946, p. 272, nota 50.

[7] Cfr. P. DE ROO, Material for a history of Pope Alexander VI, his relatives, and his time, II, From the cradle to the throne, New York, 1924, p. 273.

[8] Cfr. P.M. ABELLÁN, El fin del matrimonio, según Tomás Sánchez (primera parte). Los bienes del matrimonio y su relación con los fines , in “Archivo teológico granadino”, vol. II [1939], pp. 54 e 58, ove si citano diversi trattatisti dell’epoca moderna a proposito delle figure dell’esclusione e dell’apposizione di condizioni contrarie ai bona matrimonii.

[9] Sull’esistenza del concetto di impotenza relativa in epoca moderna, cfr. T SÁNCHEZ, Disputationum de sancto matrimonii sacramento, II, Madrid, 1605, p. 643, che si pone in continuità con altri autori precedenti. Attualmente, il concetto di impotenza relativa è positivizzato nel can. 1084 CIC-83.

[10] Cfr. P. DE ROO, Material for a history of Pope Alexander VI, his relatives, and his time, New York, 1924. Cfr. anche P. D’ANDREA, Le fonti della storia che riabilitano il grande Papa Alessandro VI, martire della calunnia. Alla scoperta delle menzogne su un santo Papa, accettate come verità, Roma, 2024.

 

“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”

(S. Giovanni Paolo II)

 

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Marco Visalli

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