La storica causa di nullità matrimoniale di Enrico VIII d’Inghilterra e Caterina d’Aragona

Da sinistra San Giovanni Fisher, Enrico VIII, un Cardinale privo di identità, Caterina d’Aragona e, davanti a tutti, Anna Bolena (immagine creata con Copilot).

Le premesse fattuali

Nel 1501 Caterina d’Aragona sposò Arturo Tudor, figlio di Enrico VII d’Inghilterra. Il principe Arturo morì tristemente qualche mese dopo. Data la volontà di mantenere l’alleanza tra la Spagna e l’Inghilterra, le rispettive famiglie reali insistettero affinché la vedova Caterina si maritasse con Enrico Tudor, futuro Enrico VIII nonché fratello del defunto Arturo. Così, deceduto Enrico VII, i due convolarono a nozze nel 1509, poco prima della loro incoronazione. A tale scopo, era stata chiesta a Papa Giulio II la dispensa dall’impedimento di affinità (o “parentela acquisita”, per i non addetti ai lavori), concessa nel 1503 sul presupposto che forse (forsan) il matrimonio con Arturo fosse stato consumato.

Come noto, la mancata nascita di un erede maschio spinse Enrico VIII a cercare di liberarsi dal matrimonio con Caterina d’Aragona. Tale intenzione divenne pienamente matura nel 1527, insieme con quella di sposare Anna Bolena.

Serviva però un valido motivo giuridico per dichiarare nullo il matrimonio con Caterina d’Aragona, poiché l’onere della prova incombeva (e tutt’oggi incombe) su colui che invocava la nullità delle nozze. Fu così che ebbe inizio un processo da cui sarebbe dipesa una significativa parte della storia della Cristianità.

Nel 1529, durante il Pontificato di Clemente VII, fu istituita una Corte legatizia per giudicare la causa di nullità matrimoniale dei Sovrani di Inghilterra. Tale Corte era presieduta dal Card. Lorenzo Campeggio (legato papale, donde l’aggettivo “legatizia”) e dal Card. Thomas Wolsey.

La prima tesi di Enrico VIII: la non dispensabilità dell’impedimento di affinità

Enrico VIII impugnò il proprio matrimonio adducendo l’impedimento di affinità, il quale, così come formulato all’epoca, rendeva invalidi i matrimoni contratti e consumati coi fratelli e con le sorelle del precedente coniuge. Si trattava però dell’impedimento da cui Papa Giulio II lo aveva dispensato nel 1503.

Per superare tale ostacolo, Enrico VIII, adiuvato dai suoi legali, cercò di argomentare l’invalidità della dispensa, sostenendo che l’impedimento di affinità fosse di diritto divino e dunque non potesse essere dispensato nemmeno dal Romano Pontefice. A supporto di questa tesi, Enrico VIII citò un brano del Libro del Levitico, che proibiva il matrimonio con la moglie del rispettivo fratello (cfr. Lv 20,21). Secondo il Re, tale brano avrebbe prevalso sulla legge del levirato espressa nel Deuteronomio, che invece imponeva di sposare la vedova del proprio fratello, al fine di dare a quest’ultimo una discendenza (cfr. Dt 25,5). In particolare, si ipotizzò che il brano del Deuteronomio, a differenza di quello del Levitico, si applicasse solo agli ebrei e che la parola ebraica per “fratello” potesse essere tradotta diversamente.

La difesa della Regina Consorte

In risposta, la Regina Caterina chiese l’avocazione della causa a Roma, non ritenendo di poter avere un equo processo in Inghilterra. Nel merito, il suo collegio difensivo, tra cui spiccava San Giovanni Fisher, Vescovo di Rochester, replicò che i passi del Levitico e del Deuteronomio dovevano interpretarsi armoniosamente, nel senso che era proibito sposare la moglie di proprio fratello, eccetto nel caso in cui egli fosse deceduto. A conferma di tale interpretazione, veniva citata una folta esegesi tradizionale, inclusa quella di Padri e Dottori della Chiesa. Inoltre, furono evidenziati altri passi biblici in cui veniva applicata la legge del levirato (cfr. Gn 38,8 e Rt 4) e condannato invece il matrimonio con la moglie di un fratello ancora vivente (cfr. Mt 14,1-3). Ancora, fu citata l’esegesi che faceva riferimento alla legge del levirato per spiegare le presunte discrepanze tra le genealogie di Cristo nei vangeli di Matteo e Luca.

Tutto ciò rendeva superfluo prendere posizione sulle tesi dell’applicabilità della deuteronomistica legge del levirato ai soli ebrei e della possibilità di una diversa traduzione della parola ebraica per “fratello”, motivo per cui non sembra che la difesa della Regina Consorte abbia esaminato in dettaglio tali proposte interpretative. Tuttavia, si trattava di tesi deboli, se non controproducenti: in primo luogo, non vi era motivo di restringere agli israeliti l’applicabilità del solo passo del Deuteronomio e non anche quella del Levitico; in secondo luogo, è vero che la parola ebraica ach possa significare tanto “fratello” quanto “parente”, ma essa è utilizzata sia nel Deuteronomio sia nel Levitico. Perciò, intenderla in senso stretto nel Levitico e in senso ampio nel Deuteronomio sarebbe risultato alquanto arbitrario.

Seconda tesi di Enrico VIII: l’impedimento di affinità sarebbe stato di diritto divino in uno specifico caso

Dopo tali repliche, la posizione processuale di Enrico VIII non ne uscì fortificata. Peraltro, essa si scontrava col fatto che, fino ad allora, la Sede Apostolica avesse dispensato innumerevoli volte dall’impedimento di affinità.

Al riguardo, il collegio difensivo del Sovrano dovette dunque elaborare un argomento più sofisticato: l’impedimento di affinità sarebbe stato di diritto puramente ecclesiastico (e quindi dispensabile) soltanto se il precedente matrimonio, da cui scaturiva il vincolo di affinità, non fosse stato consumato; viceversa, se tale matrimonio fosse stato consumato, l’impedimento sarebbe stato di diritto divino e dunque non dispensabile. Tale argomento si comprende alla luce del fatto che, nell’Età moderna, il legame di affinità si riteneva sorgere dalla consumazione e non dalla sola celebrazione del matrimonio, diversamente dall’attuale disciplina. Partendo da queste premesse, Enrico VIII cercò di dimostrare che la Regina Caterina avesse consumato il matrimonio con Arturo, sulla base di pettegolezzi cortigiani, per quanto frammentari, indiretti e non oggetto di un ricordo sempre preciso.

Secondo giro di repliche della Regina convenuta

Da parte sua, Caterina d’Aragona affermò sotto giuramento di non avere mai consumato il matrimonio con Arturo, che era stato infermo per quasi tutta la loro vita coniugale. Ad ogni buon conto, San Giovanni Fisher superò la questione sollevata da controparte, eccependo che, in forza del potere delle chiavi, competeva solo al Romano Pontefice stabilire se ed in che misura un impedimento fosse di diritto divino o meramente ecclesiastico.

In via residuale, Enrico VIII sostenne che, fino ad allora, i Pontefici avessero dispensato dall’impedimento di affinità, ma mai nel suo specifico caso, ovverosia quello del matrimonio con la vedova di proprio fratello. Molto abilmente, San Giovanni Fisher controbatté citando la bolla Deus qui Ecclesiam, con cui Papa Innocenzo III aveva consentito ai lituani convertiti di rimanere sposati con le mogli dei loro defunti fratelli, purché esse fossero rimaste senza figli. Tale bolla dimostrava che l’impedimento di affinità non fosse considerato di diritto divino dalla Chiesa.

Terza questione dibattuta: obrezione e nullità della dispensa concessa

Non mancarono poi tentativi, da parte dei patroni di Enrico VIII, di invocare l’invalidità della dispensa concessa da Papa Giulio II, la quale sarebbe stata affetta dal vizio dell’obrezione. In altri termini, le ragioni alla base dell’istanza di dispensa non sarebbero state vere, con conseguente nullità del provvedimento grazioso.

Per esempio, si rilevò che la dispensa era stata richiesta al fine di assicurare la pace tra l’Inghilterra e la Spagna, mentre tali Regni erano alleati fin da prima del matrimonio. Per giunta, la dispensa era stata concessa per mantenere la pace specificamente tra Enrico VII d’Inghilterra e Ferdinando d’Aragona ed Isabella di Castiglia, senonché Enrico VII e la Regina Isabella erano morti prima della celebrazione delle nozze, momento in cui la dispensa sarebbe stata utilizzata.

Ancora, Enrico VIII obiettò di avere rinunziato alla dispensa nel 1505, una volta raggiunta la pubertà, prima della quale il provvedimento non poteva essere accettato dal suo destinatario. Anzi, il Re inglese affermò di avere protestato contro il suo matrimonio con Caterina di Aragona e che quindi non avesse mai voluto celebrarlo, diversamente da quanto si leggeva nella dispensa di Giulio II.

Infine, si allegò che la dispensa sarebbe stata ottenuta sulla base dell’asseritamente falsa premessa dell’inconsumazione del matrimonio tra Caterina ed Arturo.

La difesa di Caterina d’Aragona in merito all’asserita obrezione

In risposta, la difesa della Regina Caterina osservò che il documento contestato non affermava di mirare a creare la pace, bensì di volerla rafforzare. Quanto al decesso di Enrico VII e di Isabella di Castiglia prima del matrimonio, si replicò che le dispense hanno effetto immediato e permanente, a prescindere da qualunque sopravvenienza fattuale.

Inoltre, secondo la difesa della Regina Consorte, l’eventuale rinunzia di Enrico VIII non scalfiva la validità della dispensa, in quanto, come l’attore non aveva il potere di emanare una dispensa, così non poteva nemmeno rinunziare ad essa.

Non si rinvengono invece risposte all’obiezione che Enrico VIII avesse inizialmente protestato contro il suo matrimonio con la vedova del fratello. Tuttavia, benché vi sia qualche traccia storica di questa iniziale protesta, risulta che Enrico VIII, per ragioni ignote, avesse poi cambiato idea e fatto acquiescenza al matrimonio combinato con Caterina. Lo stesso Enrico VIII non invocò mai alcun vizio del consenso e la sua prova sarebbe stata ardua, data l’esistenza di indizi di un rapporto affiatato tra lui e Caterina d’Aragona.

Circa la consumazione del matrimonio, la posizione della Regina Consorte è già stata esposta, ma vale la pena osservare che tale tema era irrilevante e superfluo rispetto alla dedotta obrezione: la stessa dispensa di Papa Giulio II riportava che il matrimonio era stato forse consumato, il che dimostra indirettamente che alla Sede Apostolica erano stati riferiti anche gli elementi di dubbio circa l’avvenuta consumazione. Per lo meno, anche a voler supporre un mendacio, esso sarebbe stato ininfluente ai fini del rilascio della dispensa, atteso che, come si evince dall’avverbio “forse”, il Romano Pontefice aveva comunque considerato tanto l’ipotesi della consumazione quanto l’ipotesi dell’inconsumazione.

Avocazione e sentenza di rigetto

Dopo uno stallo protratto della Corte legatizia, il Romano Pontefice avocò a sé la causa su richiesta della Regina Caterina e rigettò la domanda di nullità formulata da Enrico VIII. L’esito era alquanto prevedibile, se si considera che le posizioni del Sovrano inglese circa l’impedimento di affinità erano controintuitive, tanto da stimolare l’elaborazione di argomenti sempre più fini, se non addirittura forzati.

Altrettanto interessanti sono però i temi che non sono mai emersi e che meritano un’analisi storica e giuridica.

L’impedimento di pubblica onestà: una via proposta ma mai percorsa

Vi è un possibile capo di nullità che non fu mai oggetto del processo – vale a dire l’impedimento di pubblica onestà. All’epoca, tale impedimento scaturiva dal solo fatto del fidanzamento ufficiale, senza quindi necessità di consumazione. Nel caso in esame, vi era sicuramente stato un fidanzamento tra Arturo Tudor e Caterina d’Aragona, sicché sussisteva senz’altro l’impedimento di pubblica onestà. Ciò nonostante, la dispensa di Papa Giulio II non menzionava tale impedimento, ma solo quello di affinità. Di primo acchito, pertanto, l’impedimento di pubblica onestà sembrava una via più semplice per cercare di ottenere una sentenza di nullità matrimoniale.

Questa strategia processuale fu consigliata ad Enrico VIII dallo stesso Card. Wolsey, ma per qualche motivo non fu seguita dal Re inglese. Vale comunque la pena chiedersi se tale capo di nullità avrebbe potuto avere qualche pregio.

Al riguardo, si sostiene che esso fosse implicitamente dispensato dalla bolla di Papa Giulio II, che peraltro, descrivendo come soltanto ipotetica la consumazione del matrimonio tra Arturo e Caterina, sembrava aver considerato la possibile esistenza dell’impedimento di pubblica onestà in luogo di quello di affinità. In tal senso deporrebbe anche l’antica regola per cui favorabilia sunt amplianda, attestata nelle regulae iuris in appendice al Liber Sextus di Bonifacio VIII e nella glossa del Panormitano, sebbene non si abbia certezza della sua estensione applicativa nel campo matrimoniale: di certo, nell’ambito della concessione di privilegi e benefici, si asseriva che verba gratiae non sunt amplianda nec restringenda.

Inoltre, è sempre stato controverso, fino all’Età contemporanea, se l’impedimento di affinità assorbisse e sostituisse quello di pubblica onestà, in caso di successiva celebrazione del matrimonio. Se la risposta fosse affermativa, Enrico VIII non avrebbe mai potuto invocare con successo l’impedimento di pubblica onestà.

A ciò si aggiunga che nel 1528 Caterina d’Aragona produsse in giudizio una seconda bolla di Papa Giulio II, la quale dispensava dall’impedimento anche nell’ipotesi in cui il precedente matrimonio con Arturo fosse stato consumato. Enrico VIII ed i suoi sostenitori contestarono però tale bolla come inautentica, domandando che si reperisse ed acquisisse il documento originale.

Un tentativo di revisione storico-giuridica del caso: esegesi inedita del brano deuteronomico

Oltre ai temi già esaminati, qualche autore ha cercato di rafforzare a posteriori la posizione di Enrico VIII, introducendo qualche nuova argomentazione.

Innanzitutto, si è proposto che la legge del levirato si applicasse, testualmente, soltanto qualora i fratelli vivessero insieme (cfr. Dt 25,5), mentre Enrico ed Arturo sarebbero vissuti lontano l’uno dall’altro, incontrandosi solo per le festività e gli eventi ufficiali.

A ben vedere, però, l’argomento crolla su stesso: se si estremizzano dettagli accessori all’insegna del letteralismo, anche il passo del Levitico potrebbe dichiararsi inapplicabile al caso di Enrico VIII, dal momento che esso prevedeva che colui che avesse sposato la moglie di suo fratello sarebbe rimasto senza prole. Lungi dal rimanere senza figliolanza, Enrico VIII e Caterina d’Aragona diedero alla luce la futura Maria I d’Inghilterra.

Peraltro, l’argomento si fonda sulla falsa premessa che ogni proibizione matrimoniale veterotestamentaria equivalga ad un impedimento di diritto divino, ma ciò non è sempre vero. Per esempio, la Legge mosaica vietava di sposare persone di religione diversa (cfr. Dt 7,3-4), eppure nessuna comunità cristiana considera tale divieto come un impedimento di diritto divino, cioè assoluto e inderogabile.

Ciò detto, in caso di dissenso interpretativo, la competenza a dirimere la questione appartiene, ancora una volta, alla sola Autorità Suprema della Chiesa, in virtù del potere delle chiavi.

Altro tentativo di revisione storico-giuridica: le fonti canoniche anteriori

Qualcuno teorizza che, relativamente ai matrimoni coi rispettivi cognati, l’impedimento di affinità fosse stato dichiarato di diritto divino dai Concili di Neocesarea (315 d.C.) e di Agde (506 d.C.). In realtà, il can. 2 del Concilio di Neocesarea punisce il matrimonio di una donna con due fratelli, senza però invalidare tale matrimonio o qualificare l’eventuale impedimento come di diritto divino. Come noto, un matrimonio può essere valido ma illecito e, nel dubbio, non si può presumere l’esistenza di un impedimento, men che meno di diritto divino. Quanto al Concilio di Agde, non è dato rinvenire alcuna norma che qualifichi l’impedimento di affinità come di diritto divino.

Per di più, tali Concili furono solamente locali, cioè non vincolanti per l’intera Chiesa, e non introdussero definizioni dogmatiche, bensì mere discipline ecclesiastiche, le quali possono essere modificate con un altro atto normativo.

Ad abundantiam, si cita il caso di una dispensa negata nel 1392 al Conte Bernardo d’Armagnac, intenzionato a sposare la vedova di proprio fratello. Tuttavia, questo diniego non provenne dal vero Romano Pontefice, ma dall’Antipapa Clemente VII, così da essere un precedente privo di rilevanza.

Conclusioni

Considerate le ragioni giuridiche finora esposte, la sentenza pro vinculo emessa da Papa Clemente VII appare condivisibile ed immune da errore. In altre parole, non sembra ragionevolmente possibile pervenire a conclusioni da quelle raggiunte.

Ciò non toglie che il giudizio di nullità matrimoniale tra Enrico VIII d’Inghilterra e Caterina d’Aragona abbia rappresentato uno strenuo esercizio di creatività da parte del collegio difensivo attoreo, ma soprattutto un esempio di impegno e dedizione forense da parte di San Giovanni Fisher, il più zelante tra i difensori della Regina convenuta. Egli infatti svolse il suo incarico con vigorosa eloquenza e competenza, senza farsi fermare dal timore di subire ritorsioni o da un presunto tentativo di assassinarlo.

Anzi, San Giovanni Fisher si disse sempre pronto a morire per la verità, ossia per la validità delle nozze reali. Fu così che egli vinse la causa e, anni dopo, anche la palma del martirio.

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“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”

(S. Giovanni Paolo II)

 

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Marco Visalli

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