Francesco Hayez, il bacio, 1859, olio su tela, Milano, Pinacoteca di Brera
Evoluzione della tutela civile: dalla sanzione alla solidarietà previdenziale
Il diritto civile contemporaneo ha vissuto una profonda metamorfosi nel trattamento delle crisi matrimoniali. Se in passato la pensione di reversibilità assumeva una funzione quasi risarcitoria, legata alla mancanza di “colpa” nella rottura del vincolo, oggi la giurisprudenza di legittimità ha abbracciato una logica puramente solidaristica. Tale diritto viene inteso come una proiezione ultrattiva del dovere di assistenza materiale, giustificato dal contributo fornito dall’ex coniuge alla formazione del patrimonio comune. Come evidenziato da S. Gherro, mentre la visione secolare tende a contrattualizzare il legame, il diritto canonico lo ancora alla dimensione del fœdus irretrattabile. Lo Stato, dunque, non “premia” la fedeltà morale, ma tutela una situazione di bisogno che affonda le radici nella solidarietà sociale (ex art. 2 Cost.), garantendo che il valore sociale del pregresso legame prevalga sulle vicende patologiche della separazione.
L’indissolubilità come fonte di obbligazione permanente nel CIC
Mentre l’ordinamento civile ammette la rescissione del vincolo, quello canonico si fonda sulla proprietà essenziale dell’indissolubilità (can. 1056). Questa non è una mera astrazione, ma la scaturigine di obbligazioni giuridiche concrete. Il can. 1151 stabilisce il dovere-diritto alla convivenza, ma la sua sospensione per cause legittime non fa decadere il munus di mutuo aiuto. In tal senso, il can. 1689 impone al giudice un ruolo attivo di garante della giustizia naturale, ammonendo le parti circa gli obblighi verso la parte più debole. L. Sabbarese, nel suo commento al Codice, sottolinea proprio questa funzione pedagogica e precettiva del giudice, volta a prevenire ingiustizie post-sentenza. La solidarietà canonica è dunque un riflesso dell’unità del vincolo: se il legame permane davanti a Dio, permane anche la responsabilità ontologica verso l’altro.
La clausola delle “nuove nozze”: rottura del nesso e istituto della putatività
Il sistema civile prevede la cessazione dell’erogazione previdenziale qualora l’ex coniuge contragga un nuovo matrimonio, presumendo la nascita di un nuovo nesso di solidarietà. Sotto il profilo canonistico, se il primo matrimonio è valido, le “nuove nozze” civili non mutano la realtà sacramentale del soggetto. Tuttavia, il diritto canonico declina la tutela della buona fede attraverso il matrimonio putativo (can. 1094), riconoscendo gli effetti del vincolo a favore di chi ha celebrato in buona fede. La giurisprudenza rotale, in particolare la Sentenza Coram Erlebach (2005), ribadisce che la separazione non è una extinctio ma una suspensio di alcuni obblighi, lasciando intatti quelli di mutuo soccorso derivanti dal diritto naturale. Il sistema cerca così di bilanciare la verità del vincolo con l’esigenza di non lasciare privo di tutela chi ha agito secondo coscienza.
Il primato dell’Equità canonica e il magistero sulla fragilità
Il dibattito sulla spettanza della reversibilità al coniuge “addebitato” trova nell’aequitas canonica una chiave di lettura superiore alla rigidità normativa. P. Moneta analizza come l’equità operi laddove il diritto positivo rischierebbe di creare situazioni di rigore eccessivo a danno della sussistenza del fedele. Nelle recenti Allocuzioni alla Rota Romana (specie quella del 27 gennaio 2023) QUI, Papa Francesco ha esortato i giuristi a rifuggire da un “freddo legalismo”, richiamando la necessità di una pastorale giudiziaria che si prenda cura delle “ferite” del fallimento matrimoniale. L’equità, intesa come giustizia temperata dalla misericordia, impone che il sostentamento del coniuge indigente non sia una concessione, ma un atto di giustizia caritativa che onora la dignità umana, indipendentemente dal giudizio morale sulla condotta passata.
Sintesi conclusiva: la funzione sussidiaria del diritto nella carità
In conclusione, il “bisogno” civilistico e il “dovere” canonico convergono nel riconoscimento che un’unione di vita genera legami di giustizia che non possono essere ignorati. L’armonizzazione tra i due fori deve tendere alla salvaguardia della persona vulnerabile. Come sottolineato dalla Sentenza coram Stankiewicz (1996), l’obbligazione di solidarietà è parte integrante dell’oggetto del consenso; pertanto, il disinteresse per le sorti dell’altro dopo la crisi può essere indizio di una volontà che non ha mai realmente abbracciato gli oneri essenziali del matrimonio. Lo Stato interviene con la tecnica previdenziale, la Chiesa con l’equità e l’ammonizione: in entrambi i casi, il fine ultimo è che la fine del consenso non coincida mai con l’abbandono della persona.
Note:
[1]: S. Gherro, Diritto matrimoniale canonico, Padova, Cedam, 2012.
[2]: L. Sabbarese, Il matrimonio canonico nell’ordine della natura e della grazia, Roma, UUP, 2016.
[3]: Sentenza Coram Erlebach, Decisione del 21 aprile 2005.
[4]: P. Moneta, Il matrimonio nel nuovo diritto canonico, Genova, ECIG, 2014; Papa Francesco, Discorso alla Rota Romana, 27 gennaio 2023.
[5]: Sentenza Coram Stankiewicz, Decisione del 19 dicembre 1996.
“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”
(S. Giovanni Paolo II)
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