Sandro Botticelli, nascita di Venere, 1485 circa, tempera su tela, Galleria degli Uffizi, Firenze.
Precedentemente si è parlato della convivenza ultratriennale come ostativa alla delibazione della pronuncia di nullità matrimoniale nello Stato italiano. Vi sono casi in cui, però, la convivenza prolungata e continuativa non osta alla delibazione con effetto sanatorio del vizio di nullità matrimoniale. Facciamo un piccolo excursus degli orientamenti della giurisprudenza.
Sentenza n. 28308/2023: Convivenza prolungata e nullità del matrimonio concordatario
Questa sentenza ribadisce un principio importante: se un matrimonio concordatario (celebrato secondo il rito cattolico e riconosciuto dallo Stato italiano) ha avuto una convivenza di almeno tre anni, non è possibile ottenere la delibazione (il riconoscimento) di una sentenza ecclesiastica che dichiara la nullità del matrimonio per un vizio genetico dell’atto matrimoniale.
In pratica, la convivenza prolungata viene considerata un elemento che consolida il “matrimonio-rapporto”, superando eventuali vizi originari del “matrimonio-atto”. La Cassazione, in questa sentenza, si rifà al principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite nelle sentenze “gemelle” n. 16379 e n. 16380 del 2014, che avevano già stabilito questo limite temporale.
Questa decisione mira a tutelare la stabilità dei rapporti familiari e ad evitare che matrimoni consolidati nel tempo possano essere facilmente resi nulli. Inoltre questa sentenza ha anche un peso specifico per quanto riguarda la delibazione delle sentenze di nullità ecclesiastiche, in quanto ne limita di fatto l’applicabilità in determinati casi.
Sentenza n. 149/2023: Convivenza, nullità per incapacità psichica e ordine pubblico
Questa sentenza si concentra sulla delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, in particolare quando la nullità è dichiarata per incapacità di contrarre matrimonio a causa di problemi psichici. La Cassazione ha stabilito che la convivenza “come coniugi” è un elemento essenziale del “matrimonio-rapporto” e, se dura almeno tre anni, integra una situazione giuridica di “ordine pubblico italiano”.
Tuttavia, nel caso specifico di nullità per incapacità psichica, la convivenza ultratriennale non è considerata un ostacolo alla delibazione della sentenza ecclesiastica, perché tale motivo di nullità è previsto anche nell’ordinamento italiano e non può essere sanato dalla convivenza.
La sentenza distingue tra diversi motivi di nullità, riconoscendo che alcuni (come l’incapacità psichica in quel caso) non possono essere superati dalla durata della convivenza.
Questa decisione cerca di bilanciare la tutela della stabilità familiare con il riconoscimento di situazioni in cui il consenso matrimoniale era viziato fin dall’inizio. Inoltre evidenzia come l’ordinamento italiano tenga in considerazione anche i vizi di forma di un matrimonio, specialmente quando questi sono riconosciuti anche dall’ordinamento italiano.
Ordinanza del 27 maggio 2024, n. 14739 – nullità del matrimonio ex 1095 CIC
La Suprema Corte si è pronunciata nuovamente sul tema, nell’ordinanza in commento, confermando il principio di diritto affermato nel 2014 dalle Sezioni Unite. La convivenza che si protrae per oltre tre anni impedisce la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio per contrarietà all’ordine pubblico, poiché la convivenza è un elemento essenziale del matrimonio-rapporto e, se si protrae per almeno tre anni dal momento della celebrazione del matrimonio concordatario, impedisce la delibazione perché la dichiarazione di efficacia risulterebbe contraria all’ordine pubblico italiano.
La convivenza non è di per sé una situazione che automaticamente impedisce la delibazione perché, nel caso di vizi genetici, il Giudice sarà tenuto a dare efficacia alla pronuncia di nullità, in particolare nei casi di un vizio psichico che renda incapaci e che corrisponda a uno dei motivi previsti dall’ordinamento italiano che giustificano la nullità del matrimonio.
La Suprema Corte ha puntualizzato, però, che non basta un qualsiasi deficit della volontà e della personalità perché è necessario che il vizio determini quel “difetto di capacità di intendere e di volere previsto dall’articolo 120 del codice civile”: in questo caso, infatti, il coniuge non è in grado di valutare la rilevanza e la conseguenza dell’impegno che assume con il matrimonio.
La nozione di convivenza, inoltre, va intesa secondo le regole della Costituzione, dell’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dell’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. È stato così respinto il ricorso e confermato il no alla delibazione della sentenza ecclesiastica.
Ordinanza del 28 gennaio 2025, n. 1999
La continua evoluzione della materia ha portato ad un nuovo pronunciato da parte della Suprema Corte, nella cui ordinanza n. 1999 del 28 gennaio 2025, viene ribadito che la stabile convivenza non preclude la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio.
Non è la convivenza ultratriennale in sé a costituire un limite di ordine pubblico alla delibazione in Italia delle sentenze di nullità. Si deve invece distinguere tra la mera deficienza caratteriale o immaturità del coniuge e quei vizi che originino da un deficit psichico o stato patologico idoneo a incidere sulla capacità di intendere e volere del soggetto e sul corretto formarsi della sua volontà cosciente.
Il Giudice di merito, quindi, dovrà verificare se la causa di nullità del matrimonio sia da qualificarsi come incapacità di valutare ex ante la rilevanza del vincolo matrimoniale, analogamente a un deficit psichico, ovverosia a uno stato patologico idoneo a incidere sulla capacità di intendere e volere del soggetto e sul corretto formarsi della sua volontà cosciente, oppure se costituisca una mera deficienza caratteriale o mera immaturità del coniuge – causa di nullità, quest’ultima, che incontra il limite dell’ordine pubblico in caso di convivenza ultratriennale.
Con tale ordinanza la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione ha chiarito un aspetto importante relativo alla delibazione delle sentenze ecclesiastiche e ha posto una distinzione cruciale tra vizi derivanti da un deficit psichico, ovvero da uno stato patologico che incide sulla capacità di intendere e volere e, vizi derivanti da mera deficienza caratteriale o immaturità, solo quest’ultimi, incontrano il limite dell’ordine pubblico in caso di convivenza ultratriennale.
Spetta al Giudice di merito valutare caso per caso la natura del vizio che ha portato alla nullità del matrimonio ecclesiastico. Il giudice deve stabilire se la causa di nullità sia equiparabile a un deficit psichico o se rientri nella sfera della mera immaturità.
Questa ordinanza rappresenta un’evoluzione nella giurisprudenza italiana, offrendo una maggiore flessibilità nella delibazione delle sentenze ecclesiastiche, e consente di riconoscere la validità di sentenze di nullità anche in casi di convivenza prolungata, a condizione che i vizi di capacità siano di natura tale da compromettere la validità del consenso matrimoniale.
“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”
(S. Giovanni Paolo II)
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