Professor Massimo Del Pozzo
Oggi 8 dicembre ricorre il decimo anno di entrata in vigore del M.P. Mitis Iudex Dominus Iesus e per questo significativo anniversario abbiamo rivolto alcune domande ad un insigne docente, il Chiarissimo Prof. Massimo Del Pozzo, ordinario della Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università della Santa Croce, nonché Consultore del Dicastero per la Dottrina della Fede, e vincitore del Premio Vox Canonica 2022, che ringraziamo per la sua disponibilità e per le autorevoli riflessioni che ci offre in questa illustre occasione, al fine di tirare un bilancio e favorire fruttuose prospettive.
Professor Del Pozzo, il 15 agosto 2015 veniva firmato da Papa Francesco un importante documento legislativo sulla riforma del processo di dichiarazione di nullità matrimoniale ossia il Motu Proprio ‘Mitis Iudex Dominus Iesus’. L’8 settembre veniva reso pubblico e l’8 dicembre entrava in vigore. Sono passati 10 anni e tanto è stato fatto per far conoscere questo significativo testo legislativo che ha reso la procedura di nullità più snella e vicina alla coscienza dei fedeli. Secondo lei si può dire che il MIDI sia già entrato nella vita ordinaria della Chiesa? Quali sono le criticità da superare e le prospettive da raggiungere?
Dopo dieci anni indubbiamente molta strada è stata percorsa e parecchia ne resta ancora da percorrere. La ricezione mi pare buona, soprattutto a livello di mentalità e di costume. Il MIDI, al di là delle sue concrete istanze – vicinanza, semplificazione, celerità, economicità (non solo monetaria) – voleva dare un segnale di cura e sollecitudine per la pastorale familiare e l’amministrazione della giustizia e, in parte, ci è riuscito, soprattutto nell’immediatezza e nell’impatto sociale. La convinzione di tanti era che la giurisdizione ecclesiastica fosse lenta, complessa e onerosa… e, in una certa misura, sta cambiando. Il MIDI è stato esplorato e attuato nella prassi applicativa, ma meno nella sua valenza pastorale e formativa, che mi pare quella più decisiva.
Alcune criticità da superare, legate anche a una riforma di ampio respiro, mi paiono: la qualità e coscienziosità dell’accertamento giudiziario e della redazione delle sentenze; il ruolo del difensore del vincolo e la propensione all’appello; la cura dell’indagine pastorale o pregiudiziale e l’accoglienza nelle strutture di consulenza.
La mia esperienza riguarda più la realtà italiana, che offre un riferimento e un modello importante. Tuttavia la giustizia ecclesiale non è solo quella italiana o del primo mondo. L’esistenza di tribunali efficienti, l’aspirazione alla collegialità e la possibilità della difesa tecnica (tramite un avvocato), solo per fare alcuni esempi, sono una meta ancora lontana in tante parti del mondo. Il problema di fondo è legato alla presenza di canonisti e alla preparazione degli operatori.
Qual è il ruolo dei Vescovi e delle Conferenze episcopali alla luce del MIDI, a 10 anni dalla sua entrata in vigore?
Il ruolo dei Vescovi è stato decisivo nell’attuazione della riforma. Molti si sono sforzati di promuovere la prossimità alle coppie in difficoltà e di favorire la pastorale familiare. Il MIDI ha comportato un impegno episcopale personale (decisionale e organizzativo), che ha avuto un discreto riscontro operativo. La riforma processuale ha offerto l’opportunità anche di ripensare l’organizzazione giudiziaria ecclesiastica, sollecitando la costituzione di tribunali diocesani, dove possibile e opportuno. In Italia si è passati dai preesistenti 18 tribunali regionali di prima istanza agli attuali 47 (il numero è in crescita anche se tende a stabilizzarsi); in altri Paesi l’implementazione è stata meno traumatica. Il problema però non riguarda in genere le strutture ma le persone: si tratta di rispondere adeguatamente alla domanda di giustizia dei fedeli.
Il ruolo della Conferenze episcopali è stato meno rilevante. In un certo senso, si è voluta dare più centralità e responsabilità al compito dei singoli Vescovi (cfr. ad es. can. 1425). Le Conferenze episcopali hanno supportato o incoraggiato le scelte dei vari Vescovi. Forse, al di là del venire incontro alle esigenze economiche, si sarebbe potuto fare di più per l’abilitazione di personale qualificato e incentivare la formazione degli operatori, che è il cardine di un’azione pastorale feconda.
Tra le novità della riforma al can. 1683 si parla del processo più breve. Può spiegare quali siano i principi ispiratori di questa via processuale e le condizioni per poter intraprendere questo iter giuridico? Come è stata recepita questa procedura straordinaria?
La novità normativa più rilevante (l’abolizione della doppia decisione conforme ha avuto i maggiori effetti pratici, ma era già ipotizzata e attesa) è stata l’introduzione del processus matrimonialis brevior coram Episcopo, una strada semplificata per l’accertamento della nullità matrimoniale demandata al Vescovo, che è giudice naturale della propria comunità. Il c.d. processo breviore incarna le aspirazioni più sentite nell’accertamento della nullità matrimoniale (prossimità, semplicità, rapidità ed economia), è azionabile in presenza del “consorzio dei coniugi” (il consenso di entrambi alla domanda), della supposta evidenza della nullità (non sempre agevole da determinare) e della facilità dimostrativa. Mi sono occupato del processus brevior in una monografia (scritta all’indomani e poi aggiornata nel 2021 ed edita dalla EDUSC) e perciò, senza affrontare specifici profili tecnici, mi limito a ribadire che è un vero processo giudiziario che conduce alla certezza morale del giudice Vescovo o al rinvio all’esame ordinario (per l’approfondimento della questione da parte del tribunale).
Come indicato nella domanda, si tratta di una forma processuale straordinaria che sottostà a specifici requisiti tassativi. Non è quindi un modo di risolvere sbrigativamente e sommariamente le cause di nullità. Considerato l’ingente volume giudiziario matrimoniale, il riscontro dei presupposti normalmente sarà moderato ma non irrilevante. Quasi tutte le circoscrizioni ecclesiastiche in questi dieci anni hanno emanato diverse sentenze episcopali. Ritengo che un’incidenza superiore al 3%-5% del carico giudiziario (la giustizia non si fa con le statistiche ma con i singoli casi) possa costituire un’anomalia o un indicatore preoccupante.
In genere, l’applicazione è stata modesta e abbastanza ben distribuita, il che è un dato confortante. Un’accentuazione del ricorso al processus brevior, forse eccessiva e spropositata, si è riscontrata in America latina e in Africa. In Italia, a parte qualche isolata realtà locale, l’uso è stato contenuto e giudizioso ma non trascurabile (la presenza di avvocati può facilitare l’inoltro di questo tipo di giudizio). Il limitato numero di sentenze di nullità episcopali, ad ogni modo, non ne sminuisce l’esemplarità e l’importanza; questa nuova via ha inciso sicuramente sulla mentalità e sulla sensibilità, in termini di vicinanza e sollecitudine non solo dei fedeli, ma degli stessi Pastori.
Agli artt. 2-5 delle Regole procedurali (RP), annesse al M.P. MIDI, si parla dell’indagine pregiudiziale o pastorale, e della redazione di un Vademecum per un adeguato svolgimento del servizio di consulenza. Cosa ne pensa e come è stato recepito questo istituto canonistico previsto dal Legislatore circa le situazioni di fragilità matrimoniali?
L’indagine pregiudiziale o pastorale indica il profilo alto o il “valore aggiunto” della riforma: l’intento della semplificazione o dello snellimento del diritto alla tutela dei diritti (l’accertamento della possibile nullità è un vero diritto) mira pure a un’attenzione più completa, qualificata e tempestiva. L’attivazione di un processo virtuoso chiaramente richiede tempo e capacità. Non sembra tuttavia che questa preoccupazione verso le coppie in crisi sia annoverata spesso tra le priorità della pastorale familiare. Una forma di consulenza e di supporto esisteva già (cfr. art. 113 DC) e continua benevolmente a praticarsi (da parte dei ministri del tribunale o degli avvocati), ma non pare ci sia stato un deciso salto di qualità a livello generale e professionale.
I centri di ascolto e accoglienza continuano ad operare in forma volontaristica e assistenziale. Le auspicate strutture diocesane o sovradiocesane (se possibile, integrate e qualificate), salvo qualche lodevole eccezione (tra le poche si veda il Servizio diocesano per l’accoglienza dei fedeli separati dell’Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, il quale ha elaborato anche un Vademecum, un Regolamento e delle Linee guida per le situazioni di fragilità matrimoniali), non sono state ancora attuate o potenziate. La redazione di un apposito Vademecum, che dovrebbe tener conto delle specificità e caratteristiche locali dell’aiuto fornito, è connessa alla qualità e competenza dell’attivazione del servizio di consulenza.
La prevenzione e l’accompagnamento d’altronde sono la miglior garanzia della difesa del vincolo e della rettitudine degli istanti. È stato chiarito peraltro che l’indagine non è finalizzata specificamente all’inoltro della procedura giudiziaria o alla raccolta degli estremi della domanda (elementi probatori), ma in primis alla valutazione globale e solidale della situazione esistenziale di sofferenza.
Anche in questo caso la carenza principale pare di formazione e di mentalità, a partire dagli stessi pastori; i percorsi formativi (disposti dall’allora Congregazione per l’Educazione Cattolica) sono stati largamente ignorati e trascurati. La cultura dell’emergenza o la limitazione dell’attuazione al minimo indispensabile non giovano alla soluzione di un problema tanto diffuso e radicato.
Alla luce delle diverse realtà ecclesiali nel mondo, che ha modo di conoscere per il suo servizio presso la PUSC e come conferenziere, qual è la sua percezione del Vangelo della famiglia oggi? Qual è il ruolo del canonista, del parroco e della pastorale familiare di fronte alle situazioni di crisi coniugale o di fallimento matrimoniale?
Il Vangelo della famiglia non gode in questo momento di grande presa e salute, almeno in Occidente. La diffusione delle situazioni matrimoniali irregolari è solo la punta di un iceberg: allarmano ancor più il declino della propensione al matrimonio, la crisi della natalità e la frattura esistenziale tra le generazioni, fenomeni destinati presumibilmente a incrementarsi ancor di più. Il numero dei matrimoni è calato vertiginosamente negli ultimi anni; il senso della promessa e dell’impegno cedono di fronte alla prospettiva della convivenza o delle “relazioni liquide”. Dal 2000 ad oggi i matrimoni canonici nel mondo sono diminuiti di oltre un milione all’anno. Il problema principale non è tanto salvare le unioni in crisi quanto aiutare i giovani, e i meno giovani, a scoprire la bellezza di sposarsi. L’attrazione del matrimonio è spesso ridotta alla tradizione cerimoniale, all’approvazione familiare e al richiamo conviviale. Il disegno di Dio sulla coppia sfugge alla concezione del coniugio e all’oblatività sponsale, compromettendo anche la generosità e fecondità dell’amore. Il crollo della natalità è un segno preoccupante per la famiglia e per la società. Le previsioni sulla rigidità dell’inverno demografico regalano sempre nuovi primati. La cultura dello scarto, la fragilità psicologica giovanile e il disagio sociale evidenziano il senso di un capolinea o di uno harakiri. La speranza cristiana però non delude e addita un lavoro di evangelizzazione e santificazione profondo. Il desiderio di autenticità e bellezza continua ad animare il cuore dell’uomo. Come avvertiva già S. Giovanni Paolo II nell’Enciclica Veritatis splendor, occorre ricomporre il trinomio di verità, bene e libertà, spezzato dall’egocentrismo e dall’edonismo. L’annuncio non può che essere positivo e attraente. In merito a ciò, bisogna forse rivedere l’orientamento della pastorale recente e interrogarsi sull’apostolicità della Chiesa.
Il ruolo del canonista è prezioso in questa congiuntura storica: può restituire oggettività, relazionalità e solidarietà alla giustizia. Il realismo giuridico, nonché l’intrinseca dimensione di giustizia della realtà, contribuisce a guarire dal formalismo e dal soggettivismo che contaminano il pensiero giuridico secolare. L’esperienza insegna che, quando si giunge a comprendere l’autentica natura del vincolo coniugale, si percepisce tutta la forza dell’amore: «Amore e diritto possono così unirsi – ricordava Benedetto XVI alla Rota nel 2007 – fino al punto da far sì che marito e moglie si debbano a vicenda l’amore che spontaneamente si vogliono». La “conversione” realista e antropologica riguarda l’intera comunità ecclesiale e, in primo luogo, i parroci e i sacerdoti. La pastorale familiare ha una portata davvero centrale nella coerenza cristiana. Il limite prospettico della catechesi è forse quello di aver vissuto troppo di rendita e di posizione, senza approfondire e motivare la ricchezza del patrimonio della Rivelazione. Per quanto la crisi, a diversi livelli, possa accompagnare il matrimonio, la sfida si pone più nella fisiologia che nella patologia della relazione coniugale. La proposta, l’annuncio e la preparazione alle nozze sono un passaggio fondamentale e spesso trascurato, in cui la componente giuridica non si riduce solo alle formalità o agli effetti. Una maggior pienezza e sensibilità canonistica, per così dire, ex ante aiuterebbe a capire il bene del matrimonio. Le crisi coniugali offrono un’occasione, talora purtroppo tardiva, non per fuggire dall’amara realtà e dalle proprie responsabilità ma per ripensare al principio e al fondamento dell’unione sponsale.
Come coniugare diritto e pastorale, verità e misericordia in un iter di nullità matrimoniale? È possibile conciliare l’applicazione rigorosa della legge con la misericordia e la carità che esige l’azione pastorale?
Diritto e pastorale, verità e misericordia sono intimamente connesse e collegate. Solo una concezione legalistica o formalistica del diritto allontana dal vero senso della giustizia: dare a ciascuno ciò che gli è dovuto. La persuasione di ogni giurista avveduto è che sono esistiti, esistono ed esisteranno sempre, per la limitazione della condizione creaturale, alcuni matrimoni invalidi. I processi di nullità matrimoniale sono una dimostrazione di amore alla verità e di umanità della logica dimostrativa. Il raggiungimento della certezza morale del giudice è il frutto di un accertamento serio e rigoroso. Anche la percezione dei coniugi, dei testimoni e degli altri operatori – il commento quasi unanime di coloro che intervengono nel processo canonico è: “ho apprezzato il calore umano e la capacità di ascolto del giudice…” – in genere avvalora l’impressione di uno schema dialettico attento e sensibile all’animo delle persone.
L’orientamento delle decisioni ecclesiastiche pro nullitate, che si è confermato e in parte accentuato a seguito del MIDI, pur tenendo conto della debolezza e dello smarrimento odierni, può destare qualche perplessità o riserva. In tale contesto, preoccupa soprattutto l’assenza di appelli, scemati sotto i 1500 annuali. La volontarietà dell’impugnazione (prima la conferma in secondo grado era obbligatoria) raramente motiva una difesa del vincolo ferma e risoluta. L’impressione del buonismo e dell’accondiscendenza dei giudici e dei difensori del vincolo non contribuisce troppo all’ordine della carità, che è inseparabile dalla giustizia. La genuina misericordia reclama sempre la verità (veritates facientes in caritate). Altrimenti, il principio epistemologico alla base dell’esame processuale, per cui “non ogni matrimonio fallito è un matrimonio nullo”, rischia di ridursi a un mero sofisma. L’ottimismo antropologico cristiano, pur in un contesto culturale oscurato e confuso, induce anzi a supporre la capacità di donazione (inclinatio naturae) e la sincerità del consenso. Il sistema di giustizia insomma, per quanto ci siano segnali incoraggianti, richiede ancora una crescita e una maturazione deontologica.
I due lustri trascorsi dalla riforma permettono ormai di assestarne l’impianto a livello direttivo e di coordinare meglio l’organizzazione giudiziaria. Stupisce magari che all’interesse e al fervore dottrinale dei primi anni sia subentrato un rallentamento o una stasi nello studio e nella riflessione critica. Un maggior riscontro della giurisprudenza locale permetterebbe inoltre di valutare meglio gli esiti e gli effetti dell’intervento normativo (l’informazione, il bilancio e la valutazione sono alla base del metodo sinodale di governo). La spinta alla sollecitudine nella cura della sofferenza matrimoniale, l’incentivo all’accessibilità dei tribunali e il diretto coinvolgimento dei Vescovi restano comunque promettenti richiami della riforma voluta da Papa Francesco.
“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”
(S. Giovanni Paolo II)
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