I Tribunali del Vicariato di Roma nella Costituzione Apostolica “In Ecclesiarum Communione”

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Linee generali dell’amministrazione della giustizia nella Diocesi di Roma

Già Vox Canonica si è occupata dell’ampia riforma del Vicariato di Roma, portata avanti da Papa Francesco con la Cost. Ap. In Ecclesiarum Communione. Tra gli ambiti su cui si sofferma il documento vi è anche l’amministrazione della giustizia, che è regolata agli artt. 36 e ss. della Costituzione.

Anzitutto, si riafferma che il Cardinale Vicario è giudice ordinario della Diocesi di Roma e moderatore dei Tribunali. Poiché la potestà giudiziale inerisce all’ufficio del Vescovo Diocesano, la precisazione del carattere ‘ordinario’ del potere del Cardinale Vicario è da considerare quale ampliamento della sua potestà rispetto al diritto universale.

Presso il Vicariato hanno sede due organi giudiziari, il Tribunale Ordinario della Diocesi di Roma e il Tribunale Interdiocesano di Prima Istanza per le cause di nullità di matrimonio della Regione Lazio. È, così, consolidata l’abolizione del Tribunale di Appello del Vicariato.

Il Tribunale Ordinario si occupa delle materie assegnate dal Codice ai tribunali diocesani, ad eccezione della nullità matrimoniale, e istruisce i processi circa le cause dei Santi, le dispense sul matrimonio rato e non consumato e lo scioglimento in favorem fidei. Il Tribunale Interdiocesano dirime le questioni sulla validità del matrimonio della Diocesi di Roma e delle Diocesi che ad esso accedono.

In linea con il motu proprio Mitis Iudex di Papa Francesco, che ha abolito i tribunali regionali, l’adesione al Tribunale Interdiocesano non è automatica, bensì è rimessa alla volontà di ciascun Vescovo della Regione Ecclesiastica del Lazio.

Ogni Tribunale è retto da un Vicario Episcopale con autorità amministrativa, disciplinare ed economica ed è dotato di un regolamento interno predisposto dal Vicario Episcopale e approvato dal Cardinale Vicario con proprio decreto. Per il regolamento del Tribunale Interdiocesano, l’approvazione è preceduta dalla consultazione con le Diocesi aderenti.

Un consolidamento di scelte già prese

È evidente che il settore giudiziario sia quello su cui la Costituzione Apostolica ha inciso di meno, in parte perché alcune riforme erano state anticipate, in parte perché è un ambito segnato da elevato tecnicismo e numerosi addentellati con altri rami del diritto della Chiesa e con il diritto secolare. La stessa soppressione del Tribunale d’Appello del Vicariato, con la conseguenza che le parti possono impugnare la sentenza esclusivamente davanti al Tribunale della Rota Romana, è un ritorno al passato.

Infatti, il Tribunale d’Appello del Vicariato era un’istituzione relativamente recente e con una storia travagliata: nel 1919, infatti, un decreto della Sacra Congregazione Concistoriale, attuando il can. 1594 del Codice piano-benedettino, configurava il Tribunale del Vicario come organo a cui potevano muovere le censure avverso la pronuncia dei tribunali delle Diocesi suffraganee. Quasi vent’anni dopo, il motu proprio Qua cura rese il Tribunale vicariale tribunale regionale di prima istanza per il Lazio, avverso le cui sentenze si appellava solo alla Rota Romana.

L’incremento del lavoro della Rota spinse Pio XII a sospendere l’appello alla Rota in seconda istanza e a costituire il Tribunale d’Appello del Vicariato. Nel 1977, l’art. 22 della Costituzione Vicariae Potestatis di Paolo VI, lo soppresse, ma Giovanni Paolo II lo ricostituì con il motu proprio Sollicita Cura, il cui contenuto fu confermato da Ecclesia in Urbe.

Venute meno la struttura dei tribunali regionali e interregionali e la necessità della doppia conforme per le sentenze pro nullitate, l’utilità pratica di un Tribunale Diocesano d’Appello è molto scemata. Ben più significativa, allora, è la valorizzazione della Rota Romana, che vede potenziato il proprio ruolo di controllo e di stabilizzazione degli orientamenti giurisprudenziali, inscindibilmente connesso con il suo carattere apostolico e, quindi, universale.

 

“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”

(S. Giovanni Paolo II)

 

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Andrea Micciché

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