Sede episcopale “vacante” e facoltà dell’Amministratore Apostolico

Sede episcopale
Tre santi Vescovi, autore ignoto, penna inchiostro e acquerello, 1548 circa

 

La sede episcopale vacante

A norma del canone 416 C.I.C. la sede episcopale diviene vacante nelle seguenti ipotesi: morte del Vescovo diocesano, rinuncia accettata dal Romano Pontefice, trasferimento, oppure privazione intimata al Vescovo. In merito al secondo caso, a norma del canone 401 C.I.C. il Vescovo diocesano che abbia compiuto i settantacinque anni di età è invitato a presentare la rinuncia all’ufficio al Sommo Pontefice [1], il quale provvederà dopo aver valutato tutte le circostanze. A tale riguardo, papa Francesco, nella Lettera Apostolica in forma di motu proprioImparare a congedarsi” del 12 febbraio 2018, ha stabilito che al compimento dei settantacinque anni di età, i Vescovi diocesani ed eparchiali, e quanti sono loro equiparati, come pure i Vescovi coadiutori e ausiliari o titolari con speciali incarichi pastorali, sono invitati a presentare al Sommo Pontefice la rinuncia al loro ufficio pastorale (art. 1).

In questo caso, per essere efficace, la rinuncia deve essere accettata dal Sommo Pontefice, il quale decide valutando le circostanze concrete (art. 4). Infine, il Santo Padre, ha stabilito che una volta presentata la rinuncia, l’ufficio è considerato prorogato fino a quando non sia comunicata all’interessato l’accettazione della rinuncia o la proroga, per un tempo determinato o indeterminato, contrariamente a quanto in termini generali stabiliscono i canoni 189 § 3 C.I.C. e 970 § 1 C.C.E.O. (art. 5).

Lo status del Vescovo in seguito all’accettazione della rinuncia

A norma del canone 402, C.I.C. in seguito all’accettazione della rinuncia, il Vescovo mantiene il titolo di emerito della Diocesi e, se lo desidera, può conservare l’abitazione nella diocesi, fermo restando che in casi determinati, per speciali circostanze, la Sede Apostolica possa provvedere diversamente. Nello specifico, la diocesi è tenuta ad assicurare al Vescovo che è diventato emerito un alloggio conveniente, salvo che lo stesso non provveda diversamente. Inoltre, la Conferenza Episcopale deve curare che si provveda ad un adeguato e degno sostentamento del Vescovo che rinuncia, fermo restando la permanenza di un obbligo primario a cui è tenuta la Diocesi per la quale ha prestato servizio.

Le facoltà dell’Amministratore Apostolico

A norma del canone 419 C.I.C., in caso di sede episcopale vacante, il governo della Diocesi, fino alla costituzione dell’Amministratore diocesano, passa al Vescovo ausiliare e, se più di uno, al più anziano per promozione; se manca il Vescovo ausiliare, il governo della Diocesi è affidato al collegio dei consultori che entro otto giorni deve eleggere l’Amministratore diocesano con il compito di reggere interinalmente la diocesi (can. 421 § 1 C.I.C.) [2]. In seguito al decorso infruttuoso del predetto termine, lo ius electionis si trasferisce al Metropolita (can. 421 § 2 C.I.C.) [3]. In ogni caso, la Santa Sede sin dall’inizio può provvedere diversamente mediante la nomina di un Amministratore Apostolico.

L’Amministratore Apostolico, nel rispetto del principio sede vacante nihil innovetur [4], esercita i poteri propri del Vescovo diocesano, inerenti le funzioni di insegnare, santificare e governare, salvo quanto escluso per la natura delle cose oppure dal diritto stesso. In caso di sede vacante cessano gli uffici del Vicario Generale e dei Vicari episcopali, nonché la funzione dei Consigli presbiterale e pastorale. L’Amministratore Apostolico può però confermare, in forma delegata, il Vicario Generale e i Vicari episcopali, fino alla presa di possesso della diocesi da parte del nuovo Vescovo, ma non può prorogare i compiti dei Consigli, in quanto le loro funzioni sono svolte dal Collegio dei consultori.

Note

[1] S. BERLINGÒ, M. TIGANO, Lezioni di diritto canonico, Giappichelli, Torino, 2008, p. 181.

[2] G. DALLA TORRE, Lezioni di diritto canonico, Giappichelli, Torino, 2018, p. 145.

[3] L. SABBARESE, La Costituzione gerarchica della Chiesa universale e particolare. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro II, Parte II, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 1999, pp. 100-101.

[4] L. SABBARESE, Diritto canonico, Edizioni Dehoniane, Bologna, pp. 166-167.

 

“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”

(S. Giovanni Paolo II)

 

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Raffaele Santoro

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