La redazione del canone 617 nella revisione del Codice dell’83

canone 617
Pericle Fazzini, la Resurrezione, aula “Paolo VI”, Città del Vaticano

 

Introduzione

L’oggetto di questo articolo è la formazione del canone 617 nel processo di revisione del Codice del 1983. A tal fine, esamineremo gli atti della Commissione per la revisione del codice di diritto canonico, in particolare il gruppo di studio per gli istituti di vita consacrata. Cosa vuole dirci il Legislatore nel canone 617? Il nostro approccio seguirà il seguente percorso:
1) I lavori della commissione per la revisione del Codice;
2) Alcune modifiche terminologiche;
3) I suggerimenti dei consultori e il loro voto finale;
4) Formulazioni identiche: canone 543, schema 80 e canone 617, schema 82;
5) Il testo finale: canone 617 CIC 1983.

 

I lavori della Commissione per la revisione del Codice

La Commissione per la revisione del Codice costituì dei gruppi di studio che si occuparono delle seguenti aree: l’ordine sistematico del Codice, la legge fondamentale della Chiesa, le norme generali, la sacra gerarchia, gli istituti di perfezione, i laici e le associazioni di fedeli, le persone fisiche e giuridiche in generale, il matrimonio, i sacramenti, il magistero ecclesiastico, il diritto matrimoniale della Chiesa, le procedure e il diritto penale.

 

Alcuni cambiamenti nella terminologia

Nel diritto ecclesiastico, la storia legislativa è di grande aiuto quando si tratta di applicare i principi fondamentali di interpretazione previsti dal canone 17 del Codice di diritto canonico del 1983, soprattutto quando si tratta di capire la mens Legislatoris [2]. A questo scopo, è importante guardare alla storia immediata della redazione del canone 617. Per rispondere a questa domanda, convocheremo due autori: Franck e Peters [3].
Secondo il Franck, la storia della redazione del CIC/83 è scandita da cinque fasi: preparatoria (1959-1965), attiva (1965-1972), attiva e passiva (1973-1980), conclusiva (1980-1981), decisiva (1981-1983) [4]. Il Peters, invece, l’ha suddivisa in quattro tappe, tenendo conto dei quattro documenti che costituiscono le principali fasi di elaborazione: le versioni primae del 1972-1977, lo schema Codicis del 1980, lo schema del 1982 e infine il Codice del 1983 [5].


Infatti, il Codice di Diritto Canonico del 1983, promulgato il 25 gennaio dello stesso anno, discende dallo Schema 1982, consegnato a Papa Giovanni Paolo II il 22 aprile 1982 per il suo esame personale. Lo schema del 1982 contiene 1776 canoni, mentre il Codice del 1983 ne conta 1752. Cosa intende dirci il Legislatore nel canone 617?
Il canone 25 § 2 schema 77 si presenta come segue: Moderatores omnes erga sodales ipsorum curaecommissos suam adimpleantmissionem suamque potestatem exerceant ad normam constitutionem et iuris universalis.


Questo stesso canone viene modificato quando lo incontriamo nel corso del suo esame nell’ottobre 1979 come canone 6: Superiores suum munus regendi spirituale et temporale (administrativum) adimpleant erga omnes sodales ipsorum curae commissos (erga communitates ipsorum curae commissas) in fidelitate erga charisma proprium Instituti, observantiam normarum iuris incluantes et promoventes (atque caritatem fraternam inter eos foventes).


È quasi un testo nuovo quello che il relatore ci propone in relazione al canone 25, § 2, schema 77. Il canone 6 impiega parole con una connotazione generica che sicuramente avranno difficoltà a riflettere le categorie giuridiche. Non è forse questo il motivo per cui il segretario del gruppo preferisce la formulazione del canone 25, § 2, schema 77 a quella del canone 6 della sessione di ottobre 1979? Inoltre, il segretario, pur muovendosi nella stessa direzione di idee, parla di una chiarezza che si trova nel canone 25 § 2, schema 77, che la nuova proposta, il canone 6, non riflette per quanto riguarda l’uso del potere.

 

I suggerimenti dei Consultori e il loro voto finale

Tra i Consultori ci sono state diverse reazioni circa al canone 6 e molti suggerimenti. Ci sono suggerimenti che vanno nella direzione di dare una definizione della figura del superiore maggiore e del suo potere; altri parlano di una tipologia di superiori da realizzare. In realtà, il Canone 6 è un po’ vago. Con l’intento di renderlo più preciso, alcuni consultori propongono di aggiungere la clausola ad normam constitutionem et iuris universalis. La ragione di questa proposta si basa sul fatto che le costituzioni sono il background, ossia lo sfondo che include il carisma e questo regola tutto nel dettaglio. Diversi consultori suggeriscono l’arricchimento del canone 25 § 2 dello schema 77 piuttosto che l’adozione del canone 6. Tale arricchimento è inteso nel senso di un arricchimento del canone 25 § 2 dello schema 77.


Tale arricchimento è inteso nel senso che si fa riferimento sia al diritto proprio (Costituzioni) sia al diritto universale. Si propone una formulazione sulla base del canone 25 § 2, schema 77, tenendo conto di una delle proposte che riguarda l’idea di dividere questa materia, o in due paragrafi o in due canoni. Lo scopo di questa divisione è quello di porre le basi del superioritato (potestà e origine) nella prima parte e poi, nella seconda parte, parlare dell’esercizio concreto della potestà. La discussione dei consultori si conclude con la presentazione di una proposta di formula da sottoporre a votazione: Superiores suum munus adimpleant suamque potestatem exerceant ad normam iuris proprii et universalis.
È questa formula che viene approvata (10 su 11) che ritroveremo successivamente negli schemi del 1980 e del 1982.

 

Formulazioni identiche: canone 543, schema 80 e canone 617, schema 82

Cominciamo col precisare che la relatio del luglio 1981 non aveva all’ordine del giorno il canone 543, schema 80. Non c’è alcuna differenza nella formulazione di questi due canoni in entrambe le bozze: Superiores auum munus adimpleant suamque potestatem exerceant ad normam iuris proprii et universalis. Questo è il testo del can. 543, schema 80. Superiores suum munus adimpleant auamque potestatem ad normam iuris proprii et universalis. È il testo del canone 617, schema 82.


Il testo definitivo: canone 617 CIC 1983

Nel Codice del 1983, il canone 617 subisce un leggero cambiamento nella disposizione dei termini. È infatti il termine universalis a precedere proprii. Ecco la formulazione definitiva del canone 617: Superiores suum munus adimpleant suamque potestatem exerceant ad normam iuris universalis et proprii.


Conclusione

In definitiva, il canone 617, oggetto del nostro studio, è il frutto di un processo generale di revisione del Codice del 1917, dopo il Concilio Vaticano II. Infatti, a partire dal canone 25 § 2 schema 77 fino alla sua formulazione definitiva, abbiamo potuto rilevare alcune modifiche nella redazione del canone, che abbiamo evidenziato brevemente

 

Bibliografia

[1] Codice di diritto canonico commentato, 6ed., Ancora, 2022.

[2] Communicationes 12 (1980), 144-145.

[3] Franck. B., Vers un nouveau droit canonique ? Présentation, commentaire et critique du code de droitt canonique de l’église catholique latine révisé à la lumière de Vatican II, Cerf, Paris 1983.

[4] Peters. E.N., Incrementa in progressu 1983 Codicis iuris canonici, Wilson & Lafleur ltée, Montréal 2005.

[5] Pontificia commissio codici iuris canonici recognoscendo coetus studiorum, in communicationes 1 (1969), 29-34.

Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit

(San Giovanni Paolo II)

 

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Bienvenu Diouabaka - Ntondele

Sacerdote dell’Ordine della Santissima Trinità e degli Schiavi, comunemente chiamato "Padri Trinitari", si è laureato all’Università Marien Ngouabi di Brazzaville (Reppublica del Congo), presso il dipartimento di Filosofia, ottenendo nel 2009 un Master di Livello II in Metafisica e storia della filosofia. Nel 2019 ha ottenuto la Licenza in Diritto Canonico presso la Pontificia Università Urbaniana, voto “Summa cum Laude”, con la tesi “La Fonction conciliatrice du juge à la lumière du can. 1446”. Dal 2020 frequenta la Pontifica Università Lateranense dove ha conseguito nel 2021 una licenza in utroque iure (Utrumque Ius). Attualmente sta conseguendo presso la stessa Università, il dottorato in diritto canonico e civile (Utrumque Ius), dal titolo: "Ufficio del giudice. Approccio comparato tra l'ordinamento canonico e alcuni sistemi di Civil law". È in particolare studioso del diritto comparato, del diritto della vita consacrata, del diritto processuale canonico e del diritto penalo canonico. È anche appassionato dell’esegesi biblica.

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