L’impedimento di ordine sacro

ordine sacro

Ordine sacro e celibato

Il can. 1087 CIC disciplina che “Attentano invalidamente il matrimonio coloro che sono costituiti nei sacri ordini”. Tale norma è strettamente legata al can. 277 § 1 CIC, che prevede l’obbligo del celibato, al quale sono soggetti coloro che hanno ricevuto validamente l’ordine sacro dell’episcopato, del presbiterato e del diaconato. Pertanto, la disciplina dell’impedimento in esame è andata formandosi a seguito dell’affermazione della legge del celibato [1]. Essa intende tutelare l’obbligo di castità perfetta e di celibato prevista per i chierici. Tuttavia, l’impedimento è di diritto ecclesiastico, in quanto non deriva dalla legge del celibato ma da una previsione del legislatore canonico.

Origini dell’impedimento

La relazione tra l’impedimento in esame e il celibato trae le proprie origini dai primi secoli della Chiesa. Non è tuttavia possibile riferirsi ad una norma che vincolasse espressamente i chierici ad osservare il celibato, il cui obbligo era invece desumibile da mere consuetudini [2]. Difatti, si riteneva comunemente incompatibile lo stato di vita coniugale con la funzione sacerdotale. I sostenitori di questa posizione affermavano che il matrimonio fosse moralmente inferiore allo stato celibe e alla continenza, che erano condizioni gradite a Dio: pertanto, si osservava che l’impedimento era di diritto divino.

I primi interventi normativi

È merito dei Concili celebrati tra il III e il IV secolo l’introduzione di una prima disciplina giuridica in materia di impedimento di ordine sacro. Il Concilio di Elvira del 300 raccomandava ai chierici di non contrarre matrimonio, il Concilio di Arles del 443 affermava che lo stato coniugale non impediva l’ordinazione, a condizione che il candidato si impegnasse alla continenza, che era semplicemente consigliata ma non vincolante. A partire dal VII secolo viene introdotto l’obbligo di continenza con la proibizione per i chierici costituiti negli ordini sacri di contrarre matrimonio o di vivere quello già contratto. La corruzione morale dell’Alto Medioevo, rappresentata da legami tra Pontefici e concubine o da matrimoni legali e noti, favorisce l’introduzione dell’impedimento attraverso una norma dal carattere dirimente. In tal senso interviene Gregorio VII, imponendo ai chierici concubinari di scegliere tra il matrimonio e il sacerdozio, “punendo i recalcitranti con l’interdizione dal sacro ministero, la privazione di ogni beneficio, la degradazione e la scomunica, arrivando a proibire ai fedeli di prestare a tali preti obbedienza e perfino di assistere agli uffici divini da essi celebrati” [3]. In occasione della celebrazione del Concilio Lateranense IV del 1139 è ufficialmente introdotto l’impedimento di ordine sacro che, per la prima volta, trova applicazione universale. I matrimoni dei chierici sono proibiti e quelli eventualmente celebrati sono nulli.

Il can. 1072 CIC 17

Il Concilio di Trento conferma tale disciplina, che diventa vincolante al punto da essere assorbita dal Codice del 1917. Il precedente can. 1072 CIC 17 prevedeva che “Attentano invalidamente il matrimonio i chierici che sono costituiti nei sacri ordini”. La parola ‘chierici’ era generica, in quanto comprendeva coloro che erano costituiti sia negli ordini maggiori che minori (accolitato, esorcistato, lettorato e ostiariato) [4]. Tuttavia la norma faceva riferimento solo agli ordini maggiori, ossia coloro che venivano investiti degli ordini sacri propriamente detti, ossia il suddiaconato, il diaconato, il presbiterato e l’episcopato: costoro erano soggetti al divieto di contrarre matrimonio [5]. L’impedimento, qualificato di diritto ecclesiastico, era dispensabile e tale facoltà era riservata al Romano Pontefice. Tuttavia, l’eventuale celebrazione del matrimonio in presenza dell’impedimento di ordine sacro comportava la scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica, comminata sia al chierico che alla persona con cui si sposava, la perdita di tutti gli uffici, l’irregolarità, la sospensione a divinis e la privazione dei frutti dell’ufficio.

Il can. 1087 CIC 83

La disciplina del vigente Codice di Diritto Canonico è rimasta sostanzialmente immutata. Tuttavia, negli ordini sacri non è più compreso il suddiaconato che, a seguito del m.p. di Paolo VI Ministeria Quaedam del 15 agosto 1972, è stato soppresso e i relativi compiti sono stati affidati al lettore e all’accolito. Restano dunque soggetti all’impedimento i Vescovi, i presbiteri e i diaconi, anche quelli permanenti non sposati. A riguardo, durante i lavori di revisione del Codice, si discusse sulla possibilità di accedere a nuove nozze per i diaconi permanenti rimasti vedovi. Da un lato, si riteneva che l’impedimento si applicasse anche in questi casi; dall’altro, intervenne una modifica del can. 287 § 2 per cui i diaconi che, coniugati, avessero ricevuto l’ordine sacro, non sarebbero stati soggetti all’impedimento [6]. In tal senso si pone anche la lettera della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti del 06 giugno 1997, secondo cui in presenza di tre condizioni è possibile dispensare dall’impedimento in esame i diaconi permanente uxorati: la grande utilità del ministero lodevolmente esercitato dal diacono in favore della sua diocesi; la presenza di figli in tenera età, bisognosi di cura materna; la presenza di genitori o di suoceri anziani, bisognosi di assistenza. La competenza in materia è riservata alla Congregazione per il Clero.

Natura e cessazione dell’impedimento

L’impedimento di ordine sacro è di diritto ecclesiastico, pertanto può cessare per effetto di una dispensa. Questa ipotesi tuttavia va distinta dalla perdita dello stato clericale, la quale non comporta la dispensa dall’obbligo del celibato. L’autorità competente a concedere la dispensa è la Sede Apostolica ai sensi del can. 1078 § 2 e, nell’ipotesi in pericolo di morte, né l’Ordinario del luogo, né il ministro sacro delegato possono dispensare dall’ordine del presbiterato, secondo la previsione del can. 1079 § 1 [7]. La dispensa è concessa con rescritto del Romano Pontefice, che dispone sia la dispensa dal celibato sacerdotale, sia la perdita dello stato clericale, così che il destinatario dell’atto amministrativo è riportato alla condizione giuridica di fedele laico [8]. Qualora, invece, il chierico attenti matrimonio, anche solo civile, incorre nella sanzione della sospensione latae sententiae e può essere dimesso dallo stato clericale, perdendo di diritto anche l’ufficio ecclesiastico.

Note bibliografiche

[1] T. MAURO, Gli impedimenti relativi ai vincoli religiosi: ordo, votum, disparitas cultus, in AA.VV., Gli impedimenti al matrimonio canonico, LEV, Città del Vaticano, 1989, p. 181 ss.

[2] P. ANDREINI, Corso di Diritto Canonico. De matrimonio, EDB, Bologna, 1998, p. 312 ss.

[3] P. PELLEGRINO, L’impedimento dei vincoli religiosi nel matrimonio canonico, Giappichelli, Torino, 2000, p. 45.

[4] A. BOGGIANO PICO, Il matrimonio nel diritto canonico, Utet, Torino,1936, p. 233 ss.

[5] F.X. WERNZ – P. VIDAL, Ius canonicum, Tom. V, Ius matrimoniale, Pontificia Università Gregoriana, Roma, 1925, p. 292 ss.

[6] L. SABBARESE, Il matrimonio canonico nell’ordine della natura e della grazia. Commento al Codice di Diritto Canonico, Libro VI, Parte I, Titolo VII, UUP, Città del Vaticano, 2019, p. 217 ss.

[7] F. FRANCHETTO, Alcune considerazioni sulla disciplina circa le irregolarità e gli impedimenti relativi all’ordine sacro, in Quaderni di Diritto Ecclesiale, 4, 2015, p. 393 ss.

[8] P. MONETA, Il matrimonio nel diritto della Chiesa, Il Mulino, Bologna, 2014, p. 80 ss.

 

“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit”

(San Giovanni Paolo II)

 

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